Cassazione Civile, Ordinanza n. 40018/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, contestando alla società la maggiore Ires, Irap e Iva derivante dall'omessa fatturazione del corrispettivo di vendita di un appartamento, vendita formalizzata con atto notarile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio e rigettando l'appello incidentale sulle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserita genericità dei motivi; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando motivazione apparente della sentenza di appello; 3) violazione degli artt. 39, 40 e 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'accertamento fosse motivato solo sulle dichiarazioni del terzo acquirente, senza prova utilizzabile e senza regolare invito a esibire documenti; 4) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, per la reiezione del motivo relativo alla compensazione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che, nel caso concreto, l'atto di appello dell'Ufficio aveva comunque consentito al giudice di esaminare il merito. Quanto al vizio di motivazione, la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente argomentata, poiché aveva ricostruito la pretesa fiscale, indicato i motivi di appello e spiegato perché riteneva certa l'omessa fatturazione sulla base della stipula del rogito e del pagamento del prezzo. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sul fatto certo della vendita con atto pubblico e sul conseguente onere della società di provare l'emissione della fattura; il quarto per difetto di interesse, poiché la riforma della sentenza di primo grado imponeva comunque un nuovo regolamento delle spese secondo soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; basta che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado e che sia consentito il sindacato sul merito.
Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello, ma la Corte esclude la sua violazione nel caso concreto.
La motivazione è viziata solo se non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito.
La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando manchi una reale esplicitazione del percorso argomentativo.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ritenuto non violato.
artt. 39, 40 e 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla ricorrente per contestare la base legale dell'accertamento, ma il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA, ma senza incidere sulla decisione finale.
La regolazione delle spese va riconsiderata dal giudice d'appello quando riforma la decisione impugnata, in base all'esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è di stretta interpretazione: se l'atto manifesta in modo non equivoco la volontà di criticare la decisione di primo grado e consente al giudice di esaminare le questioni controverse, l'impugnazione è ammissibile.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito; non sussiste se il giudice espone la pretesa, i motivi di appello e la ratio della propria conclusione.
- Quando l'Amministrazione fonda la pretesa su elementi certi, come la stipula di un atto pubblico di vendita e l'avvenuto pagamento del prezzo, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi invocati, come l'emissione della fattura e la corretta contabilizzazione del corrispettivo.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre contestazioni già rivolte all'atto impositivo.
- Se il giudice d'appello riforma la decisione di primo grado, deve procedere a un nuovo regolamento integrale delle spese secondo l'esito complessivo della lite, anche d'ufficio, salvo rinuncia espressa della parte vittoriosa.
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