Cassazione Penale, Sentenza n. 682/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006) e per illecito urbanistico (art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001). Gli argomenti principali del ricorso erano: 1) errata qualificazione dei materiali come "rifiuti" invece che come "End of Waste" (art. 184-ter d.lgs. 152/2006) poiché trattati da impresa autorizzata; 2) se anche fossero rifiuti, si sarebbe trattato al più di deposito temporaneo o deposito incontrollato (art. 183, comma 1, lett. bb) e art. 256, comma 2) e non di discarica abusiva; 3) omissione e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ripetizione nel tempo delle condotte e al degrado dell'area; 4) assorbimento del reato urbanistico nel più grave reato ambientale ai sensi dell'art. 15 cod. pen.; 5) prescrizione dei reati anteriore alla sentenza; 6) illegittimità della confisca dell'area perché di proprietà della società I.C.P. s.r.l. (e non dell'imputato) e perchè la materia sarebbe disciplinata anche dalla responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni dei giudici di merito. In sintesi: 1) ha ritenuto manifestamente infondato il profilo "End of Waste": il materiale rinvenuto non risultava soggetto ad operazioni di recupero necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter) e l'accertamento di fatto circa cumuli vetusti e non trattati è vincolante; 2) ha confermato la qualificazione dei fatti come realizzazione di discarica abusiva (art. 256, comma 3) e la sussistenza del reato urbanistico (art. 44, lett. b) DPR 380/2001) alla luce delle quantità (circa 10.000 tonnellate), dell'estensione dell'area e del carattere tendenzialmente definitivo dell'accumulo; 3) ha respinto le censure sulla motivazione, sulla distinzione tra deposito temporaneo/incontrollato e discarica e sull'assorbimento dei reati; 4) ha rigettato la doglianza di prescrizione ritenendo il dies a quo nel sequestro (23/11/2017) e computati i periodi di sospensione; 5) ha dichiarato ammissibile e legittima la confisca dell'area ex art. 256, comma 3, ritenendo che la società proprietaria non sia "estranea al reato" dato che l'imputato aveva agito in nome e per conto della medesima (ruolo di legale rappresentante) e che la disciplina del d.lgs. 231/2001 non esclude la confisca prevista dal Codice dell'ambiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)
La fattispecie di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata si configura quando vi è accumulo reiterato di rifiuti che trasforma l'area in deposito con carattere di tendenziale definitività; la norma legittima inoltre la confisca speciale dell'area nei presupposti indicati
art. 184-ter d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici; sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato; la sostanza o l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti; l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana"
La cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) richiede tutte le condizioni indicate e, soprattutto, che il materiale sia stato effettivamente sottoposto ad operazione di recupero da soggetto autorizzato; in mancanza, la qualificazione come rifiuto permane
art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 152/2006
Definisce il deposito temporaneo e le condizioni derogatorie; l'onere di provare la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti
art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
"salvo che il fatto costituisca più grave reato"
La violazione urbanistica (modifica del territorio che richiede permesso di costruire) è autonoma rispetto al reato ambientale; non opera assorbimento automatico quando sono protetti beni giuridici differenti e sussista autonoma offesa
Norma relativa alle autorizzazioni per attività di gestione/ripristino ambientale; la Corte ricorda che operazioni di recupero devono essere svolte da soggetto autorizzato ma l'esistenza dell'autorizzazione non è di per sé sufficiente a qualificare il materiale come "End of Waste" senza la prova dell'effettiva operazione di recupero
Limita l'operatività della confisca nei confronti di beni appartenenti a persone estranee al reato; la giurisprudenza interpreta "estraneità" anche in rapporto al vantaggio ottenuto e alla buona fede del terzo
art. 25-undecies d.lgs. 231/2001
Inserisce il reato di discarica abusiva nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti; la Corte ricorda che la responsabilità amministrativa dell'ente non esclude automaticamente la confisca prevista dalla normativa penale ambientale
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Criteri per il computo dei termini di prescrizione: la Corte ha ritenuto che, per il reato di discarica, il dies a quo possa essere il sequestro che interrompe la permanenza del reato; sono stati computati i periodi di sospensione rilevanti
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese
Massime di principio
- La qualifica "End of Waste" richiede prova dell'effettiva operazione di recupero e il soddisfacimento congiunto dei criteri dell'art. 184-ter; la sola autorizzazione dell'impianto che tratta rifiuti non è sufficiente a trasformare automaticamente il materiale in prodotto non rifiuto
- L'accertamento di fatto dei giudici di merito (quantità dei rifiuti, estensione dell'area, presenza di vegetazione che indica vetustà e carattere definitivo) ha forza vincolante in Cassazione salvo vizio manifesto, e può legittimare la qualificazione di discarica abusiva ex art. 256, comma 3
- L'onere di prova della liceità del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb) grava sul produttore dei rifiuti; in mancanza di prova, il deposito può essere qualificato come illecito
- La distinzione fra abbandono (reato istantaneo), deposito incontrollato e discarica abusiva dipende in concreto soprattutto dalla quantità, dalla reiterazione delle condotte e dalle dimensioni/degrado dell'area
- La confisca dell'area è legittima anche se formalmente intestata a società, quando tale soggetto non sia "estraneo al reato" (es. quando l'imputato agisce come legale rappresentante e la società trae vantaggio), e la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 non esclude l'operatività della confisca penale
- Il dies a quo per la prescrizione di reati permanenti o continuativi (come la discarica abusiva) può essere individuato nel sequestro o in altro momento che comporti la cessazione della situazione antigiuridica; i termini di sospensione devono essere computati
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