Cassazione Penale, Sentenza n. 625/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso fondato su due motivi: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato dopo che la Corte territoriale ha riqualificato il fatto in tentativo di furto (artt. 56, 624, 625 n.4 e 7 c.p.), senza però riconoscere la recidiva né aumentare la pena per tale circostanza; a detta della ricorrente l'esclusione implicita della recidiva avrebbe dovuto portare alla prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. 2) Violazioni di legge e travisamento della prova con riguardo al riconoscimento delle aggravanti della destrezza e dell'esposizione a pubblica fede, nonostante l'uso di una borsa e la presenza di sistemi antitaccheggio e videosorveglianza che, secondo la ricorrente, non giustificavano tali aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui, quando il giudice esclude (anche implicitamente) la recidiva e non opera alcun aumento di pena per essa, la recidiva non può essere considerata ai fini del computo del termine di prescrizione. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha concluso che il reato, riqualificato in tentativo, si è estinto per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado (tenuto conto anche delle sospensioni del decorso per legittimo impedimento e per istanze della difesa). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Non sono state pronunciate assoluzioni di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non ricorrono le condizioni per ritenere il fatto inesistente o l'imputata estranea al fatto.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo: la corte ha applicato la riqualificazione del fatto in tentativo (art. 56) e ne ha valutato le conseguenze sul piano della prescrizione.
art. 624 cod. pen.
Capo di imputazione originario (furto): la fattispecie è stata in parte riqualificata in tentativo ai sensi dell'art. 56.
art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen.
Aggravanti contestate (destrezza ed esposizione a pubblica fede): la Corte d'appello le ha ritenute operative ai fini del trattamento sanzionatorio, ma tale valutazione non ha impedito che la corte di legittimità giudicasse estinto il reato per prescrizione in ragione dell'esclusione della recidiva.
art. 63, comma 4 cod. pen.
Regola sull'incremento di pena per aggravanti a effetto speciale e sulla facoltà di ulteriore aumento fino a un terzo: la Corte ha precisato che, se l'aumento previsto non è stato operato, non può assumersi la recidiva ai fini del computo dei termini di prescrizione.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina della pronuncia di non doversi procedere o dell'assoluzione: la Cassazione ha annullato senza rinvio per prescrizione perché non ricorrevano le condizioni per un'assoluzione di merito ai sensi di questa norma.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017
Principio che il richiamo ai precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva e non giustifica l'aumento del termine di prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022
Richiama la distinzione tra utilizzo dei precedenti per il diniego delle attenuanti e il riconoscimento formale della recidiva; conferma il principio di non estensione del termine di prescrizione se la recidiva non è stata riconosciuta.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Sacchettino)
Principio consolidato secondo cui la valorizzazione dei precedenti penali per la determinazione della pena o per il diniego delle attenuanti generiche non comporta il riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Se il giudice di merito utilizza i precedenti penali per negare attenuanti generiche ma non riconosce espressamente la recidiva né aumenta la pena per recidiva, tale recidiva non può essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione.
- La riqualificazione del reato (per esempio da consumato a tentativo) modifica il parametro per il calcolo della pena e può incidere sulla durata massima utile ai fini della prescrizione; va verificato se, alla nuova luce, il termine di prescrizione si è già compiuto prima della sentenza definitiva.
- L'assenza di un aumento di pena per recidiva (inclusa la mancata applicazione del meccanismo di cui all'art. 63, comma 4) implica che non si può prolungare il termine prescrizionale facendo riferimento alla recidiva non operativamente riconosciuta.
- La semplice valorizzazione dei precedenti per esigenze di determinazione del trattamento sanzionatorio non equivale a un riconoscimento della recidiva; difesa e accusa devono prestare attenzione a come i precedenti vengono qualificati in motivazione, perché ciò influisce sui termini prescrizionali.
- Quando la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di secondo grado, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato, salvo che non ricorrano i presupposti per un'assoluzione di merito.
- Le sospensioni del decorso della prescrizione (per impedimenti del difensore o altre cause legittime) devono essere calcolate con attenzione: possono posticipare la maturazione della prescrizione, ma non sempre evitano l'estinzione del reato se il termine complessivo è già trascorso.
- In fase di impugnazione è strategico verificare se la riqualificazione operata dal giudice di merito abbia effetti sulla prescrizione e proporre tempestivamente il motivo di estinzione per prescrizione quando ricorrano le condizioni.
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