Cassazione Penale, Sentenza n. 623/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza con conseguenze (art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per non aver valutato e/o aver travisato le dichiarazioni dei testi (Alessio Pantalone che affermava che l'imputato non aveva assunto alcolici prima di mettersi alla guida; Ilaria Zelante che riferiva che Micucci si era recato a casa sua per ricaricare il cellulare e vi aveva assunto bevanda alcolica solo dopo il sinistro); 2) illegittima inferenza dell'ebbrezza fondata su accertamento alcolimetrico eseguito ore dopo l'incidente (tasso 1,19 g/l rilevato intorno alle 5:23 AM) e in assenza di segni sintomatici; 3) vizio di motivazione anche sulla congruità della sanzione accessoria (sospensione patente per un anno); 4) eccezione di prescrizione del reato (fatto commesso il 17/12/2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi nella parte in cui evidenziano il travisamento della prova e l'omesso confronto con dichiarazioni decisive (in particolare le deposizioni di Pantalone e Zelante) e l'assenza di adeguata motivazione per inferire l'ebbrezza al momento della guida in mancanza di elementi sintomatici e nonostante il rilevamento alcolimetrico eseguito a distanza di ore. Con ciò la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Il sesto motivo (prescrizione) è stato ritenuto infondato: il reato commesso il 17/12/2017 rientra nel periodo di applicazione della "legge Orlando" (L. 23/6/2017 n.103) e, pertanto, le previsioni di sospensione del decorso della prescrizione hanno impedito l'estinzione del reato; conseguentemente la causa non è prescritta e la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo esame sul merito.
Norme richiamate
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies
Norma applicata per inquadrare il reato contestato (guida in stato di ebbrezza con conseguenze); la sentenza di merito aveva ritenuto sussistente la fattispecie in base al risultato alcolimetrico e alla dinamica del sinistro
sospensione del corso della prescrizione dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, e analoga sospensione per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado
È stata ritenuta applicabile ai fatti commessi il 17/12/2017; la sospensione prevista ha impedito il decorso della prescrizione entro il 17/12/2022
L. 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")
Ha modificato l'art. 159 cod. pen. introducendo periodi di sospensione della prescrizione applicabili ai reati commessi dal 3/8/2017 in poi; tale disciplina si applica al fatto in esame
L. 9 gennaio 2019, n. 3 ("legge Bonafede")
Ha riformulato l'art. 159 cod. pen. con efficacia dal 1/1/2020 prevedendo diversa sospensione fino all'esecutività della sentenza; poi sostituita/abrogata per reati di diversa epoca
L. 27 settembre 2021, n. 134 ("riforma Cartabia")
Ha abrogato l'art. 159, comma secondo, e introdotto l'art. 161-bis cod. pen.; per i reati commessi dal 10/1/2020 ha previsto la cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado e ha disciplinato l'improcedibilità nei gradi successivi
il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado
Norma introdotta dalla riforma Cartabia; non applicabile al fatto commesso il 17/12/2017, per cui resta operativa la disciplina più favorevole della legge Orlando
improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro i termini
Istituto di natura processuale applicabile, per le sue conseguenze, ai reati commessi dal 10/1/2020; richiamato nel quadro delle modifiche normative sulla durata dei processi e sulla prescrizione
Termine rilevante per il deposito della sentenza e per il calcolo delle sospensioni della prescrizione secondo le riforme citate
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023 (Guerzoni)
Chiarisce la coesistenza dei diversi regimi di prescrizione e l'applicabilità temporale delle varie norme (Cirielli, Orlando, Bonafede, Cartabia)
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 35594 del 16/06/2015 (Morotti)
Riferimento giurisprudenziale sul rilievo della soluzione di continuità temporale tra sinistro e accertamento alcolimetrico nel valutare l'affidabilità del risultato ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza al momento della guida
Massime di principio
- Un riscontro alcolimetrico eseguito ore dopo il sinistro non prova automaticamente l'ebbrezza al momento della guida: il giudice deve motivare l'inferenza con elementi sintomatici o con un coerente ragionamento logico-inferenziale
- Il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi esplicitamente con dichiarazioni testimoniali contrastanti; il mancato esame o il travisamento di dichiarazioni decisive può configurare motivo di annullamento per vizio di motivazione
- La disciplina della prescrizione va valutata in base alla data del fatto: per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2020 si applica la legge Orlando con sospensioni; per i reati commessi dal 10/1/2020 valgono le regole introdotte successivamente (Cartabia/Bonafede) con effetti diversi sulla prescrizione e sull'improcedibilità
- In presenza di omissioni motivazionali rilevanti la Cassazione può annullare la sentenza di merito con rinvio, lasciando al giudice di rinvio il nuovo esame della prova e della congruità delle sanzioni accessorie
- Per contestare con efficacia una condanna fondata su accertamenti tardivi è strategico documentare elementi contrari (dichiarazioni testimoniali, assenza di segni di ebbrezza, tempi certi di reperimento) e chiedere che il giudice espliciti le ragioni dell'inferenza probatoria
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