Cassazione Penale, Sentenza n. 631/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto (artt.110, 624, 625 nn.2 e 5, 61 n.5 c.p.) decisa con rito abbreviato: 1) chiedevano l’assoluzione di Gerardo Saracino e Giacomo Campese sostenendo che non erano sorpresi a sottrarre i pannelli ma si erano recati sul luogo soltanto per soccorrere un conoscente (assenza di concorso nel reato); 2) censuravano l’applicazione delle aggravanti art.625 n.2 c.p. (mezzo fraudolento/astuzia) e art.61 n.5 c.p. (condizioni di luogo che agevolano il reato), rilevando che il capannone era abbandonato e privo di sistemi di protezione e che non vi era alcuna condotta insidiosa; 3) chiedevano la rimessione in termini per poter beneficiare delle sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma (d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (ricostruzione di fatto e richiesta di assoluzione) inammissibile per essere censura di merito già affrontata nei precedenti gradi. Il secondo motivo, relativo alle aggravanti, è stato ritenuto non manifestamente infondato: la motivazione della Corte territoriale è risultata carente quanto all'esposizione di elementi specifici per l'aggravante di cui all'art.61 n.5 c.p. (la sola collocazione "in aperta campagna" è stata ritenuta generica). Sulla base della non manifesta infondatezza del ricorso e delle disposizioni transitorie della riforma penale (art.85 d.lgs. 10/10/2022 n.150), che hanno reso il reato procedibile a querela, la Cassazione ha applicato la norma transitoria rilevando che nessuna querela era stata presentata né prima né dopo l'entrata in vigore della riforma; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita. In sostanza il procedimento penale è stato estinto nella fase di legittimità.
Norme richiamate
Principio del concorso di persone nel reato: è stato invocato quale titolo di imputazione rispetto alla partecipazione dei tre soggetti all'evento criminoso
Furto: norma base contestata per la sottrazione dei pannelli e del materiale
Codice penale, art.625, n.2 e n.5
Aggravanti: n.2 (mezzo fraudolento o insidioso) ricollegata all'uso della scala; n.5 (approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona) contestata in relazione alla collocazione del capannone
Circostanza aggravante legata a condizioni di luogo che ostacolano la difesa privata: la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice di merito carente se basata solo sulla generica collocazione 'in aperta campagna'
Richiesta di applicazione delle misure alternative/benefici ex riforma: i giudici di merito l'avevano esclusa per modalità e non occasionalità del fatto e per i precedenti degli imputati
Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. b)
Ground di impugnazione in Cassazione (motivazione) richiamato dai ricorrenti per contestare l'applicazione delle aggravanti
D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.85 (disposizione transitoria)
Per i reati perseguibili a querela... il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Applicata dalla Cassazione: la riforma ha reso perseguibile il reato a querela; non essendovi stata querela, l'azione penale è estinta e la sentenza è stata annullata senza rinvio
D.lgs. n.150/2022 (riforma processuale/penale)
Riforma che ha modificato procedibilità di alcuni reati e introdotto regole transitorie applicate in questa fattispecie
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente le risultanze di fatto dei giudici di merito: le censure che chiedono diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano profili di illegittimità di diritto
- Per configurare l'aggravante ex art.625 n.2 c.p. è sufficiente dimostrare condotte di astuzia o scaltrezza (es. uso di strumenti per eludere difese); tuttavia l'applicazione di aggravanti legate al luogo (art.61 n.5) richiede motivazione specifica su come tempo/luogo abbiano concretamente agevolato il reato
- Le norme transitorie di riforma sulla procedibilità (ad es. reati divenuti procedibili su querela) possono determinare l'estinzione dell'azione penale se la querela non è stata presentata nei termini previsti: ciò può portare all'annullamento senza rinvio delle precedenti condanne
- In presenza di riforme sostanziali che incidono sulla procedibilità, è necessario verificare sempre se e come le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi prima della riforma (controllare le disposizioni transitorie)
- Se si vuole impugnare l'applicazione di aggravanti, occorre richiedere al giudice di merito una motivazione puntuale e circostanziata; contestazioni generiche sul fatto non sopravvivono in Cassazione
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