Cassazione Penale, Sentenza n. 632/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena per reati riconducibili a furto aggravato (artt. 624 e 625, n.2 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art.337 c.p.), nonché questioni connesse all'esclusione/riconoscimento di aggravanti (art.625, nn.2 e 7), all'applicazione della recidiva (art.99 c.p.), al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'apporto minimo (art.114 c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.), e alla riqualificazione di una fattispecie come contravvenzione ex art.75 d.P.R. n.159/2011; il ricorrente deduce violazioni di legge, carente/contraddittoria motivazione e vizi di principio (divieto di reformatio in peius, vizio di motivazione, e valutazione non adeguata degli elementi di fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Ha confermato la valutazione di merito: sussistenza dell'aggravante ex art.625 n.2 c.p. sulla base di elementi concreti (danni ai tappi di altri serbatoi e ritrovamento di arnesi), ritenuta integrata la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale anche per il comportamento del passeggero durante la fuga e per la successiva reazione fisica al momento del blocco (calci e pugni); esclusione delle accuse di lesioni per mancata prova della volontarietà; riqualificazione del capo D in contravvenzione ex art.75 d.P.R. n.159/2011 e sua estinzione per prescrizione; applicazione della recidiva e rifiuto delle attenuanti (art.114 e circostanze generiche) per insufficienza dell'apporto causale e per la personalità del reo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di equità pari a Euro 3.000,00.
Norme richiamate
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»
La Corte ha richiamato la disciplina (anche nella versione derivante dal d.lgs. 150/2022) per escludere la procedibilità d'ufficio non essendo sussistite le condizioni eccezionali; inoltre la valutazione sulla procedibilità a querela è stata affiancata al principio che la querela del detentore può essere valida ai fini dell'azione.
art. 625 cod.pen., n.2 e n.7 (aggravanti del furto)
La Corte d'appello ha ritenuto integrata l'aggravante n.2 (violenza sulle cose) sulla base di elementi indiziari (danneggiamento tappi serbatoi e arnesi), e ha considerato la discussione sull'aggravante n.7 assorbita nella valutazione: la Cassazione ha dichiarato i relativi motivi inammissibili o infondati.
art. 337 cod.pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ha ritenuto provata la resistenza sia con riferimento alla fuga pericolosa alla guida (anche qualora l'imputato fosse passeggero) sia con riferimento alla successiva reazione fisica al blocco (calci e pugni), richiamando il principio che il passeggero che accetta la fuga concorre moralmente nel delitto.
art. 75 d.P.R. n.159/2011
Il capodù classificato come capo D è stato riqualificato nella specie contravvenzionale prevista dall'art.75, rilevando la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; la contravvenzione è stata dichiarata estinta per prescrizione.
art. 591, comma 1, cod.proc.pen. (interesse ad impugnare)
La Cassazione ha ritenuto uno dei motivi inammissibile per mancanza della condizione dell'interesse a impugnare, prescritta dall'art.591 c.p.p., oltre che per genericità.
art. 606, comma 1, cod.proc.pen. (motivi di ricorso in cassazione)
I motivi formulati ai sensi dell'art.606 sono stati valutati dal punto di vista della loro ammissibilità e fondatezza: la Corte ha ritenuto molti motivi 'manifestamente infondati' o 'inammissibili' per genericità o perché tentavano una rivalutazione dei fatti, materia non consentita in cassazione.
art. 114 cod.pen. (attenuante del contributo concorsuale di minima importanza)
La Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante poiché il contributo del ricorrente non è stato dimostrato come causalmente minimale; la valutazione del grado di efficienza causale è rimessa al giudice del merito.
La Corte territoriale ha motivato, seppur sinteticamente, l'applicazione della recidiva richiamando la pluralità di precedenti del ricorrente e la commissione dei fatti durante la sorveglianza speciale, elementi ritenuti idonei a dimostrare persistenza della pericolosità.
art. 62-bis cod.pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi di segno positivo e in presenza di elementi (recidiva, modo di esecuzione del reato) ostativi; la valutazione rimane insindacabile in cassazione se non contraddittoria.
art. 133 cod.pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice ha fatto riferimento agli elementi di personalità e alla recidiva per la commisurazione della pena, richiamando che il giudizio su elementi indicati in art.133 è di merito e insindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali evidenti.
Massime di principio
- La Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione delle prove di fatto: controversie che si limitano a una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili
- L'aggravante per violenza sulle cose (art.625 n.2) può essere valorizzata anche su base indiziaria quando risultino elementi concreti compatibili con il danneggiamento e con l'uso di strumenti da scasso
- Il passeggero che partecipa alla fuga per eludere la cattura può concorrere nel reato di resistenza: non è necessario che fosse il conducente se ha manifestato la volontà di condividere la fuga
- La resistenza a pubblico ufficiale è integrata non solo dallo scontro fisico ma anche da condotte di fuga che pongono in pericolo terzi o ostacolano l'intervento delle forze dell'ordine
- Per il riconoscimento dell'attenuante ex art.114 (apporto minimo) occorre accertare concretamente l'efficienza causale del contributo; il mero ruolo di "palo" difficilmente giustifica la diminuente
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che dia conto della prosecuzione del processo delinquenziale o della persistenza di pericolosità
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche sinteticamente richiamando elementi ostativi (es. recidiva, modalità del fatto) e resta insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio
- Chi impugna in cassazione deve avere interesse e formulare motivi non generici; l'uso di argomentazioni generiche o il semplice dissenso sulla valutazione probatoria comporta l'inammissibilità del ricorso
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