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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 633/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di norme processuali e vizi di motivazione. Il ricorrente contestava l'utilizzo, in sede dibattimentale, della denuncia-querela e delle dichiarazioni della persona offesa (Agostinelli) acquisite in fase predibattimentale; l'uso della testimonianza dell'ispettore Petroselli per riferire orari e circostanze appresi dalla persona offesa (testimonianza de relato); carenze probatorie circa la data/ora del furto e la contiguità spazio-temporale tra il furto e i prelievi contestati; mancanza di prova che il PIN fosse stato sottratto insieme alle carte (quindi errore nella qualificazione del reato come art. 493-ter anziché, o in deroga, art. 640/640-ter); e vizi nella determinazione della pena per non aver valutato la condotta successiva al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva fatto ricorso, in modo contraddittorio e in parte illegittimo, a elementi desunti dalla denuncia-querela e dalle dichiarazioni della persona offesa tramite la testimonianza del P.G. (Petroselli); espungendo tali elementi inutilizzabili non rimanevano prove essenziali (luogo, modalità, ora, beni) a sostegno delle condanne. Ha inoltre richiamato la regola della "prova di resistenza" e incaricato il giudice del rinvio di valutare l'utilizzabilità o di disporre la rinnovazione dell'esame della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 511 cod. proc. pen.

    La denuncia-querela inserita nel fascicolo del dibattimento è utilizzabile soltanto ai fini della condizione di procedibilità; non può essere fonte di elementi di prova per la ricostruzione dei fatti salvo casi eccezionali (impossibilità dell'audizione del denunciante).

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Limiti alla deposizione della polizia giudiziaria circa fatti di cui siano venuti a conoscenza da terzi; il richiamo serve a escludere l'utilizzabilità di dichiarazioni de relato acquisite in fase predibattimentale.

  • art. 357, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che impedisce alla polizia giudiziaria di riferire in dibattimento il contenuto delle dichiarazioni rese da persone offese/terzi nella redazione della denuncia; tali contenuti non possono essere fatti propri come prova.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Fattispecie relativa all'uso indebito di carte di pagamento: la condanna richiede prova che la carta sia stata effettivamente utilizzata dall'imputato e, in molti casi, che sia stato utilizzato anche il PIN o comunque che l'uso sia riconducibile al soggetto.

  • art. 640 cod. pen.

    Rilevante come possibile diversa qualificazione (truffa) se non risulti provato l'uso della carta con PIN o la disponibilità del codice da parte dell'imputato.

  • Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014 (Lannelza)

    Precedente richiamato che conferma il principio sulla utilizzabilità limitata della querela nel fascicolo dibattimentale e il divieto di trarne elementi di prova per la ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • La denuncia-querela, se inserita nel fascicolo del dibattimento, è utilizzabile in linea di principio solo per accertare la condizione di procedibilità; non può essere trasformata in prova dei fatti salvo comprovata impossibilità di sentire il denunciante.
  • La polizia giudiziaria non può riferire in dibattimento, come testimonianza propria, il contenuto delle dichiarazioni rese da terzi raccolte in fase predibattimentale: tali dichiarazioni sono inutilizzabili e, se sono state decisive, la sentenza rischia l'annullamento.
  • Se in cassazione si dimostra l'utilizzo di prova illegittima, il giudice di legittimità verifica la 'prova di resistenza': occorre accertare se, espungendo l'elemento inutilizzabile, restino altri elementi sufficienti a sostenere la decisione; in mancanza, la sentenza va annullata e rinviata.
  • Per ritenere la contiguità spazio-temporale fra furto e utilizzi della carta occorrono elementi oggettivi e adeguata motivazione: deduzioni apodittiche o lacune sugli orari/fotogrammi non sono sufficienti.
  • Per l'applicazione dell'art. 493-ter è necessario dimostrare non solo il possesso e l'uso della carta ma anche, secondo i casi, la disponibilità del PIN o la modalità di utilizzo che consenta di escludere l'ipotesi che la carta sia stata impiegata da terzi; in caso contrario è da valutare la derubricazione o il concorso con altre fattispecie (es. art. 640).
  • Nella determinazione della pena il giudice deve considerare non solo la condotta antecedente e contestuale al reato ma anche la condotta successiva; omissioni di valutazione su periodi rilevanti possono costituire vizio di motivazione.

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