Cassazione Penale, Sentenza n. 633/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme processuali e vizi di motivazione. Il ricorrente contestava l'utilizzo, in sede dibattimentale, della denuncia-querela e delle dichiarazioni della persona offesa (Agostinelli) acquisite in fase predibattimentale; l'uso della testimonianza dell'ispettore Petroselli per riferire orari e circostanze appresi dalla persona offesa (testimonianza de relato); carenze probatorie circa la data/ora del furto e la contiguità spazio-temporale tra il furto e i prelievi contestati; mancanza di prova che il PIN fosse stato sottratto insieme alle carte (quindi errore nella qualificazione del reato come art. 493-ter anziché, o in deroga, art. 640/640-ter); e vizi nella determinazione della pena per non aver valutato la condotta successiva al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva fatto ricorso, in modo contraddittorio e in parte illegittimo, a elementi desunti dalla denuncia-querela e dalle dichiarazioni della persona offesa tramite la testimonianza del P.G. (Petroselli); espungendo tali elementi inutilizzabili non rimanevano prove essenziali (luogo, modalità, ora, beni) a sostegno delle condanne. Ha inoltre richiamato la regola della "prova di resistenza" e incaricato il giudice del rinvio di valutare l'utilizzabilità o di disporre la rinnovazione dell'esame della persona offesa.
Norme richiamate
art. 511 cod. proc. pen.
La denuncia-querela inserita nel fascicolo del dibattimento è utilizzabile soltanto ai fini della condizione di procedibilità; non può essere fonte di elementi di prova per la ricostruzione dei fatti salvo casi eccezionali (impossibilità dell'audizione del denunciante).
art. 195 cod. proc. pen.
Limiti alla deposizione della polizia giudiziaria circa fatti di cui siano venuti a conoscenza da terzi; il richiamo serve a escludere l'utilizzabilità di dichiarazioni de relato acquisite in fase predibattimentale.
art. 357, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che impedisce alla polizia giudiziaria di riferire in dibattimento il contenuto delle dichiarazioni rese da persone offese/terzi nella redazione della denuncia; tali contenuti non possono essere fatti propri come prova.
art. 493-ter cod. pen.
Fattispecie relativa all'uso indebito di carte di pagamento: la condanna richiede prova che la carta sia stata effettivamente utilizzata dall'imputato e, in molti casi, che sia stato utilizzato anche il PIN o comunque che l'uso sia riconducibile al soggetto.
art. 640 cod. pen.
Rilevante come possibile diversa qualificazione (truffa) se non risulti provato l'uso della carta con PIN o la disponibilità del codice da parte dell'imputato.
Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014 (Lannelza)
Precedente richiamato che conferma il principio sulla utilizzabilità limitata della querela nel fascicolo dibattimentale e il divieto di trarne elementi di prova per la ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- La denuncia-querela, se inserita nel fascicolo del dibattimento, è utilizzabile in linea di principio solo per accertare la condizione di procedibilità; non può essere trasformata in prova dei fatti salvo comprovata impossibilità di sentire il denunciante.
- La polizia giudiziaria non può riferire in dibattimento, come testimonianza propria, il contenuto delle dichiarazioni rese da terzi raccolte in fase predibattimentale: tali dichiarazioni sono inutilizzabili e, se sono state decisive, la sentenza rischia l'annullamento.
- Se in cassazione si dimostra l'utilizzo di prova illegittima, il giudice di legittimità verifica la 'prova di resistenza': occorre accertare se, espungendo l'elemento inutilizzabile, restino altri elementi sufficienti a sostenere la decisione; in mancanza, la sentenza va annullata e rinviata.
- Per ritenere la contiguità spazio-temporale fra furto e utilizzi della carta occorrono elementi oggettivi e adeguata motivazione: deduzioni apodittiche o lacune sugli orari/fotogrammi non sono sufficienti.
- Per l'applicazione dell'art. 493-ter è necessario dimostrare non solo il possesso e l'uso della carta ma anche, secondo i casi, la disponibilità del PIN o la modalità di utilizzo che consenta di escludere l'ipotesi che la carta sia stata impiegata da terzi; in caso contrario è da valutare la derubricazione o il concorso con altre fattispecie (es. art. 640).
- Nella determinazione della pena il giudice deve considerare non solo la condotta antecedente e contestuale al reato ma anche la condotta successiva; omissioni di valutazione su periodi rilevanti possono costituire vizio di motivazione.
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