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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35878/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato dichiarato colpevole dal GIP del Tribunale di Gela, con sentenza dell’11 dicembre 2024, confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta il 13 novembre 2025, del reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav. per avere occupato senza titolo circa 4.662 mq di area del demanio marittimo presso la banchina nord del Porto rifugio di Gela, utilizzandola per un cantiere navale dopo la decadenza della concessione per morosità nei canoni. Gli erano stati inflitti venti giorni di arresto, con sospensione condizionale e non menzione; era stato inoltre disposto lo sgombero dell’area, il ripristino dello stato dei luoghi e l’acquisizione al demanio delle opere non amovibili. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., dell’art. 12-bis d.l. n. 66/2014 e dell’art. 1, comma 3, L.R. Sicilia n. 15/2005, nonché vizio di motivazione: ha contestato che il giudice penale potesse omettere di verificare la legittimità del provvedimento di decadenza e ha sostenuto che pagamenti e procedure di regolarizzazione impedissero la decadenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e vizio di motivazione, assumendo che l’Autorità portuale avesse consentito ad altri concessionari morosi di regolarizzare la posizione e che tale disparità potesse fondare un affidamento sulla persistenza del titolo o un errore scusabile, escludendo il dolo. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la permanenza dell’occupazione non equivalesse ad abitualità e invocando l’assenza di violenza o insidiosità, il limitato pregiudizio e l’assenza di precedenti specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici o manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che l’art. 12-bis d.l. n. 66/2014 riguardi concessioni turistico-ricreative e non quella per un cantiere navale; ha inoltre rilevato che la decadenza era stata adottata ai sensi dell’art. 47 cod. nav., dopo la possibilità di presentare deduzioni, e che la normativa regionale prevede la decadenza automatica per mancato pagamento del canone. In ogni caso, anche assumendo applicabile il termine del 15 settembre, la concessione era priva di efficacia alla data dell’accertamento, il 25 settembre 2023. Il motivo era anche generico, poiché il ricorso menzionava pagamenti o regolarizzazioni senza fornire elementi concreti, mentre i giudici di merito avevano accertato l’invio di solleciti e diffide. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: non indicava fattispecie specifiche idonee a dimostrare una prassi amministrativa e non spiegava come l’asserita disparità potesse incidere sulla tipicità o sull’elemento soggettivo; la consapevolezza della morosità e delle diffide escludeva inoltre l’errore scusabile prospettato. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a una rivalutazione dei fatti e non individuava carenze decisive nella motivazione. La Corte ha ritenuto coerente il diniego dell’art. 131-bis c.p., fondato sulla durata dell’occupazione e sulla persistente morosità nonostante i ripetuti solleciti e le diffide, elementi incompatibili con la particolare tenuità. L’imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 54 e 1161 cod. nav.

    L'antigiuridicità dell'occupazione demaniale si fonda sul dato oggettivo della mancanza di un valido titolo concessorio.

    L’occupazione demaniale è antigiuridica quando manca un titolo concessorio valido ed efficace.

  • art. 12-bis d.l. n. 66/2014

    La norma, infatti, nel prevedere il versamento dei canoni entro il 15 settembre di ciascun anno, fa riferimento alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e dunque ai canoni per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative.

    La previsione sul termine di pagamento del 15 settembre riguarda le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e non si applica alla concessione per un cantiere navale.

  • art. 47 cod. nav.

    Al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 del Codice della navigazione, l'Amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali.

    La decadenza prevista dall’art. 47 cod. nav. dipende dal riscontro dei relativi presupposti fattuali; accertati questi, il provvedimento ha natura sostanzialmente vincolata, senza bilanciamento tra interesse pubblico e interesse del concessionario.

  • art. 1, comma 3, L.R. Sicilia n. 15/2005

    Anche l’ art. 1, comma 3, della legge Regione Sicilia n. 15 del 29 novembre 2005, inoltre, chiaramente stabilisce che il mancato pagamento del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione.

    Il mancato pagamento del canone annuo comporta la decadenza automatica dalla concessione demaniale.

  • art. 131-bis c.p.

    Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; gli indici devono concorrere per riconoscere la causa di non punibilità, mentre la valutazione negativa anche di uno solo può precluderla.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. orientano la valutazione congiunta delle modalità della condotta, della colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo ai fini dell’art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non vi è ragione di escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la somma può essere aumentata secondo la facoltà richiamata dalla decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su motivi generici o manifestamente infondati.

    Sono inammissibili le censure di legittimità formulate in modo generico o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • L’occupazione di un’area demaniale marittima è antigiuridica quando manca un titolo concessorio valido ed efficace; l’allegata tolleranza amministrativa verso altri concessionari morosi non sana l’occupazione priva di titolo.
  • La disciplina dell’art. 12-bis d.l. n. 66/2014 sul pagamento dei canoni entro il 15 settembre riguarda le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e non si estende, in base alla decisione, a una concessione destinata a cantiere navale.
  • Quando ricorrono i presupposti di decadenza previsti dall’art. 47 cod. nav., l’amministrazione concedente svolge una verifica tecnica dei fatti; accertati i presupposti, la decadenza ha natura sostanzialmente vincolata.
  • L’asserita disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari non è sufficiente a fondare un errore scusabile sulla liceità dell’occupazione, in assenza di elementi specifici sulla prassi invocata; la consapevolezza della morosità e la ricezione di solleciti e diffide sono incompatibili con l’affidamento sulla persistenza del titolo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione congiunta delle peculiarità concrete, comprendente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; i relativi indici devono essere positivi nel loro complesso e la valutazione negativa anche di uno solo può impedire l’applicazione della causa.
  • La protrazione dell’occupazione abusiva e la persistente morosità nonostante ripetuti solleciti e diffide possono essere valorizzate per escludere la particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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