Cassazione Penale, Sentenza n. 36087/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza del 24 giugno 2026 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, che non aveva convalidato gli arresti e aveva disposto la liberazione degli indagati, rigettando la richiesta di misura cautelare. Ha dedotto violazione degli artt. 381 e 382 c.p.p., sostenendo che i militari erano intervenuti durante la gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi, e avevano riscontrato elementi concreti riconducibili all’attività: rifiuti in grande quantità, abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e macchie d’olio. Per due indagati, sorpresi sul posto con abiti da lavoro e mani sporche d’olio, il giudice avrebbe dato indebito rilievo alle loro successive spiegazioni, secondo cui erano manovali impegnati in lavori edili e si trovavano nel capannone per ripararsi dal sole. Quanto al terzo indagato, il Pubblico ministero ha richiamato la sua disponibilità del sito e la sottoscrizione di formulari relativi a rifiuti in uscita non tracciati in ingresso, benché egli non fosse presente all’arrivo degli operanti. Il reato contestato era la gestione illecita di rifiuti; il testo non specifica la norma incriminatrice.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai due indagati sorpresi mentre erano impegnati nella gestione dei rifiuti, con abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e mani sporche d’olio. Ha ritenuto che, nella fase di convalida, il giudice dovesse valutare secondo ragionevolezza l’operato della polizia giudiziaria sulla base degli elementi allora disponibili, senza anticipare gli apprezzamenti sulla responsabilità, sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari; gli elementi osservati consentivano di collegare immediatamente i due alla condotta e giustificavano l’arresto facoltativo. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza, dichiarando legittimamente effettuati i loro arresti, poiché la fase era ormai esaurita e il rinvio avrebbe avuto valore meramente formale. Per il terzo indagato, assente al momento dell’ispezione e non visto durante la gestione dell’attività, la Corte ha ritenuto che il coinvolgimento emergesse da indagini ulteriori e che mancassero flagranza e quasi flagranza; il ricorso del Pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione non riporta statuizioni su spese o ulteriori sanzioni.
Norme richiamate
Va ricordato che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli art. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento.
La convalida dell’arresto facoltativo richiede una valutazione di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, limitata agli elementi disponibili al momento dell’intervento e alla sussistenza della flagranza e dell’ipotizzabilità del reato; non è la sede per decidere responsabilità, gravità indiziaria o esigenze cautelari.
All'atto dell'intervento, la polizia giudiziaria deve verificare l'esistenza di evidenze fattuali valevoli a collegare, in maniera autonoma ed immediata, l'indagato al delitto, non bastando il mero dato della presenza sul luogo del reato.
La flagranza o quasi flagranza presuppone elementi fattuali che colleghino autonomamente e immediatamente l’indagato al delitto; la mera presenza sul luogo non è sufficiente.
Massime di principio
- In sede di convalida dell’arresto, il giudice valuta la ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria sulla base degli elementi conoscibili al momento dell’intervento, con riguardo alla flagranza o quasi flagranza e all’ipotizzabilità di un reato per cui l’arresto è consentito; non deve anticipare le valutazioni proprie della fase cautelare o del giudizio di merito.
- La presenza dell’indagato sul luogo del reato, da sola, non integra un collegamento fattuale immediato con il delitto; possono invece rilevare circostanze concrete osservate dagli operanti e compatibili con la partecipazione alla condotta contestata.
- La legittimità dell’arresto facoltativo va valutata considerando le evidenze disponibili agli operanti; le spiegazioni difensive rese successivamente non possono essere utilizzate per sostituire, nella convalida, il diverso giudizio sulla responsabilità dell’indagato.
- Quando l’indagato non è presente all’intervento e il suo coinvolgimento emerge solo da successive e più approfondite indagini, non sussistono per ciò solo i presupposti di flagranza o quasi flagranza necessari all’arresto.
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