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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36086/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La sentenza impugnata è quella della Corte di appello di Bari del 12 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 18 aprile 2024. I due imputati avevano ottenuto il reddito di cittadinanza con domanda presentata il 29 marzo 2019, basata sulla DSU presentata il 18 febbraio 2019 dall’imputata. Nella DSU era stato inserito nel nucleo familiare il figlio, che aveva lasciato lo stato di famiglia nel 2015, ed era stata omessa l’indicazione di quote ereditarie di un appartamento, di un garage e di terreni; l’imputato richiedente aveva inoltre omesso di dichiarare due autovetture a lui intestate. La ricorrente ha dedotto: l’assenza di partecipazione e consapevolezza rispetto alla domanda presentata dal convivente; la mancata verifica che le falsità fossero utili a ottenere un beneficio non spettante o di importo maggiore; l’insussistenza o il mancato accertamento del dolo specifico; il diniego della particolare tenuità del fatto con motivazione cumulativa e non individualizzata; l’apparente motivazione sul trattamento sanzionatorio e sui benefici di legge. L’altro ricorrente ha contestato la mancata verifica dell’utilità delle dichiarazioni false, l’accertamento del dolo specifico e la risposta all’argomento sulla distinzione tra famiglia naturale e anagrafica; ha inoltre censurato la motivazione sul concorso e sulla consapevole utilizzazione della DSU, l’applicazione della recidiva reiterata, il bilanciamento delle circostanze, il trattamento sanzionatorio e l’omessa motivazione sulla richiesta di pene sostitutive.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o generici. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità, sul concorso, sull’utilità delle falsità e sul dolo sollecitassero una rivalutazione dei fatti e non si confrontassero adeguatamente con le decisioni di merito. La revoca amministrativa del beneficio avvalorava la conclusione che non fosse spettante; la pluralità e la distribuzione delle omissioni tra DSU e domanda, la vicinanza temporale tra dichiarazione e richiesta e il possibile vantaggio per entrambi sostenevano l’accertamento della consapevolezza e del fine di ottenere indebitamente il sussidio. Il diniego dell’art. 131-bis c.p. è stato ritenuto adeguatamente fondato sulla presenza di falsità e omissioni, sull’assenza di condotte riparatorie e sul concorso nel reato. Quanto alla pena dell’imputata, il Tribunale aveva applicato il minimo edittale, ridotto di un terzo per le attenuanti generiche, determinando un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale: per una pena così contenuta non occorreva una motivazione ulteriore rispetto al richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p. Le censure dell’altro imputato sulla recidiva e sul bilanciamento sono state giudicate generiche; anche quella sulle pene sostitutive è risultata carente, non essendo stata specificamente documentata una richiesta nei gradi di merito e risultando elementi negativi relativi ai precedenti e alla pericolosità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4/2019

    Pertanto, integrano il delitto le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza quando (e solo se) funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

    La condotta è penalmente rilevante quando le indicazioni omesse o false siano funzionali a ottenere un beneficio non dovuto o di importo superiore a quello spettante.

  • art. 131-bis c.p.

    Va ribadito sul punto che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

    La valutazione della particolare tenuità deve considerare congiuntamente le peculiarità concrete, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo; la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    Secondo la giurisprudenza, quando la pena è così contenuta, non abbisogna di motivazioni ulteriori rispetto al mero riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

    Quando la pena è contenuta, la motivazione sulla sua determinazione può essere sufficiente con il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti l’obbligo di sostenere le spese del procedimento; nel caso concreto è stato disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le omissioni o le false indicazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza integrano il reato previsto dall’art. 7 d.l. n. 4/2019 soltanto quando siano funzionali a conseguire un beneficio non spettante o di importo superiore a quello dovuto; il reato è di pericolo concreto, a consumazione anticipata e richiede il dolo specifico, sicché non è necessario che il beneficio sia effettivamente conseguito.
  • La domanda di reddito di cittadinanza può essere presentata da una persona sulla base della DSU sottoscritta da un altro componente del medesimo nucleo familiare; le condizioni reddituali e patrimoniali rilevanti riguardano l’intero nucleo familiare secondo i criteri temporali indicati dalla disciplina.
  • La responsabilità concorsuale e la consapevolezza del fine di ottenere indebitamente il beneficio possono essere desunte dalle concrete modalità della condotta, dalla pluralità e distribuzione delle falsità e omissioni e dalla contiguità temporale tra DSU e domanda, quando tali elementi siano stati valutati dai giudici di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto mediante censure meramente rivalutative.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle caratteristiche concrete, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Non è necessario esaminare espressamente ogni criterio, se la motivazione indica quelli ritenuti decisivi; una lesione non minimale del bene tutelato può precludere l’applicazione della causa di non punibilità anche al concorrente che abbia fornito un contributo minimo.
  • Per una pena contenuta, la motivazione sulla commisurazione può essere adeguata mediante il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p.; il giudizio globale di bilanciamento non richiede normalmente una specifica esposizione delle ragioni della prevalenza o equivalenza, salvo che la parte abbia formulato una richiesta specifica e indicato circostanze concrete a suo sostegno.
  • Il diniego di una pena sostitutiva può fondarsi sui precedenti penali se la loro valutazione è specifica, puntuale e concreta e fa emergere elementi negativi rilevanti per la prognosi rieducativa, il contenimento del rischio di recidiva e l’adempimento delle prescrizioni. La censura deve inoltre confrontarsi con l’effettiva formulazione della richiesta nei gradi di merito e con la motivazione della decisione.

Come è indicizzato

RamiStupefacenti
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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