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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36085/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

L’ordinanza della Corte di appello di Palermo del 18 febbraio 2025, pronunciata dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva rigettato la domanda di riparazione per 1.077 giorni di custodia cautelare in carcere, dal 14 dicembre 2011 al 1° dicembre 2014 e dal 21 ottobre 2016 al 26 marzo 2019, applicata per l’ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. La precedente ordinanza aveva riconosciuto un indennizzo di euro 275.000, ma era stata annullata su ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il rigetto si fondava su elementi già neutralizzati nel giudizio di cognizione e comunque inidonei a dimostrare una colpa extraprocessuale: i contatti con un esponente mafioso sarebbero stati caratterizzati da passività o, al più, connivenza; i rapporti con un cugino ritenuto mafioso sarebbero spiegati dalla parentela; la presunta partecipazione a un summit mafioso del 12 novembre 2010 sarebbe rimasta un’ipotesi investigativa, poiché il teste di polizia giudiziaria aveva riferito soltanto di averlo visto uscire dal ristorante in compagnia del cugino. Nelle memorie ha insistito per l’accoglimento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproponessero una lettura alternativa dei fatti già disattesa nel precedente giudizio di legittimità e non si confrontassero con l’ordinanza impugnata, che aveva seguito le indicazioni del giudice di rinvio. La Corte d’appello aveva valutato i contatti e le conversazioni con esponenti mafiosi, i rapporti con il cugino ritenuto mafioso e la presenza al summit del 12 novembre 2010 come condotte gravemente colpose e causalmente sinergiche rispetto all’applicazione della misura, idonee a ingenerare il fondato convincimento dell’appartenenza al sodalizio; tali elementi non risultavano superati dalle sentenze assolutorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi una causa di inammissibilità non imputabile a colpa.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

    La norma identifica il reato in relazione al quale era stata disposta la custodia cautelare; la decisione non riesamina la responsabilità per tale reato, ma valuta la colpa dell’istante ai fini della riparazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, l’assoluzione nel giudizio di cognizione non esclude di per sé la valutazione autonoma della condotta extraprocessuale dell’interessato: occorre verificare se una condotta gravemente colposa abbia contribuito causalmente all’adozione della misura cautelare.
  • Frequentazioni e conversazioni con soggetti di rilievo in un’organizzazione criminale, insieme ad altri elementi fattuali valorizzati per l’applicazione della misura, possono integrare una condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione quando siano logicamente idonee a ingenerare il fondato convincimento dell’appartenenza dell’interessato al sodalizio.
  • È inammissibile la censura in cassazione che si limiti a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminata e disattesa nel precedente giudizio di legittimità, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e con le indicazioni vincolanti formulate in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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