L.R. Sicilia 15/2005
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, l’uso annuale degli stabilimenti balneari, i piani di utilizzo delle aree demaniali, i canoni e i diritti fissi, oltre all’istituzione degli uffici periferici del demanio marittimo. Contiene anche proroghe e rinvii a termini già scaduti nel 2006, per cui oggi ha rilievo soprattutto storico e organizzativo.
Concessioni di beni demaniali marittimi e gestione del demanio marittimo regionale
Concessioni demaniali marittime e gestione del demanio marittimo in Sicilia
La legge disciplina, per la Regione Siciliana, le modalità di rilascio e rinnovo delle concessioni sui beni del demanio marittimo, l’organizzazione della gestione amministrativa del demanio e alcuni profili economici e pianificatori collegati. Il provvedimento ha oggi prevalentemente rilievo storico e ordinamentale, perché diversi termini e misure sono legati a scadenze ormai concluse.
Attività assentibili sulle aree demaniali marittime
Le concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per attività portuali e produttive, anche per una serie di usi turistico-ricreativi e commerciali. In particolare sono contemplate:
- gestione di stabilimenti balneari e di strutture per attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio, stazionamento e noleggio di imbarcazioni e natanti, nonché attività di porto a secco e cantieri nautici con attività connesse, compreso il commercio di beni, servizi e ricambi;
- attività di promozione e commercio nel turismo, artigianato, sport e attrezzature nautiche e marittime;
- mantenimento di porzioni di strutture regolari sotto il profilo urbanistico, compatibilmente con le altre destinazioni;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene e ricoveri per imbarcazioni e natanti da diporto.
Durata delle concessioni e rinnovo
Le concessioni sono rilasciate con licenza e hanno durata di sei anni. Il rinnovo avviene su domanda del concessionario, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, salvo quanto previsto dall’articolo 42 del codice della navigazione. Le concessioni quadriennali già in corso alla data di entrata in vigore della legge sono rinnovate, alla scadenza, per sei anni, sempre nei limiti dell’articolo 42 del codice della navigazione e subordinatamente al pagamento dei canoni determinati con il successivo decreto sui canoni demaniali.
Canoni, pagamento e decadenza
Per le concessioni soggette alla disciplina della legge:
- il canone annuo va pagato anticipatamente;
- il mancato pagamento anticipato comporta la decadenza automatica dalla concessione;
- in caso di mancato pagamento nei termini, l’Amministrazione regionale può concedere quindici giorni per regolarizzare l’inadempienza. Per le concessioni già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, il rinnovo dei rapporti quadriennali è subordinato al pagamento dei canoni fissati dal decreto regionale previsto dalla legge.
Opere connesse e titoli edilizi
Le opere connesse all’esercizio delle attività assentite sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare, ma solo se previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati secondo la legge. Tali opere restano comunque soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi rilasciati dai comuni competenti e questi titoli restano validi per tutta la durata delle concessioni, anche quando le concessioni siano rinnovate senza modifiche sostanziali.
Requisiti ulteriori per il rilascio
Nel rilascio delle concessioni devono essere considerati anche alcuni requisiti specifici:
- gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove la conformazione dei luoghi lo consenta, uno spazio idoneo per persone con disabilità;
- le aree utilizzate e quelle limitrofe non già oggetto di altre concessioni devono essere pulite tutto l’anno dal concessionario.
Gestione annuale degli stabilimenti balneari
La gestione degli stabilimenti balneari è consentita per tutto l’anno, per svolgere attività collaterali alla balneazione, utilizzando la concessione demaniale in corso di validità e le licenze e autorizzazioni già possedute per l’attività stagionale estiva. È necessaria una comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente competente per territorio, con l’indicazione delle opere e degli impianti che restano installati. Per le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge, l’uso ampliato è riconosciuto su richiesta del concessionario e dietro pagamento del conguaglio del canone.
Regolarizzazioni e sanatoria dei termini
In prima applicazione della legge, oppure in caso di procedura di decadenza, l’Amministrazione regionale può concedere quindici giorni per sanare eventuali inadempienze. La previsione è richiamata anche per le concessioni in essere alla data dell’1 gennaio 2003.
Classificazione delle coste e determinazione dei canoni
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, devono essere individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica della Regione, in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342. Nei sessanta giorni successivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per il territorio e l’ambiente e di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze, devono essere determinati i nuovi canoni demaniali marittimi. Tali canoni non possono superare del 10% quelli vigenti.
Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime
Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità ai piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente su proposta dei comuni costieri. I piani devono prevedere anche spazi per l’accesso degli animali di affezione. I comuni devono presentare la proposta entro 180 giorni dall’emanazione di un apposito decreto assessoriale. Se il termine decorre inutilmente, l’Assessore può nominare un commissario ad acta. In fase di prima applicazione e fino all’approvazione dei piani, è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, con prevalenza delle previsioni contenute nei piani successivamente approvati.
Piano spiaggia e quota di fruizione pubblica
Nella redazione dei piani spiaggia, i comuni devono destinare alla fruizione pubblica una quota non inferiore al 50% dell’intero litorale di pertinenza, fatti salvi i titoli concessori già rilasciati.
Uffici periferici del demanio marittimo regionale
In attesa di una legge organica sulla gestione diretta dei beni del demanio marittimo, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale. A decorrere dall’esercizio finanziario 2006, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ne cura il funzionamento anche mediante accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Diritti fissi e entrate regionali
L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi dovuti per le attività istituzionali svolte dall’Assessorato per la gestione del demanio marittimo regionale. Le relative somme sono versate in entrata su un apposito capitolo del bilancio regionale; le modalità di versamento sono stabilite con successivo provvedimento dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Proroga di termini collegati alla legge regionale n. 17 del 2004
La legge proroga al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall’articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dalla legge regionale 9 marzo 2005, n. 3. Inoltre sostituisce, nell’articolo 6, comma 19, della medesima legge regionale n. 17 del 2004, la data del 30 giugno 2004 con il 30 dicembre 2004. Queste disposizioni hanno natura transitoria e oggi risultano prive di attualità applicativa.
Estensione di interventi ammessi per opere pubbliche
Le disposizioni richiamate dall’articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano anche alla realizzazione di opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali e nei contratti d’area.
Copertura finanziaria
Gli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento degli uffici periferici del demanio marittimo regionale sono quantificati, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, con copertura nel bilancio pluriennale della Regione indicato dalla legge. Per gli esercizi successivi, la quantificazione deve avvenire secondo la disciplina generale richiamata dalla norma finanziaria regionale.
Rilievo attuale della disciplina
Il provvedimento resta utile soprattutto per comprendere l’assetto normativo regionale del demanio marittimo e per eventuali questioni storiche o interpretative. Tuttavia molte previsioni operative sono collegate a termini del 2006 o a rapporti concessori già instaurati, sicché la sua applicazione concreta oggi è limitata e in larga parte non attuale.
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