Cassazione Penale, Sentenza n. 36083/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Sassari, il 30 gennaio 2024, per il reato previsto dall’art. 186, commi 2-bis e 2-sexies, lett. c), d.lgs. 285/1992. Dopo una precedente cassazione limitata al rigetto della richiesta di lavoro sostitutivo di pubblica utilità, la Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio, aveva sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e aveva applicato anche le prescrizioni dell’art. 56-ter l. 689/1981. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 56-ter l. 689/1981 e 186, comma 9-bis, c.d.s., sostenendo che il lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada è distinto dal lavoro sostitutivo disciplinato in via generale dalla l. 689/1981 e che, pertanto, non gli si applicano le relative prescrizioni aggiuntive.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 56-ter l. 689/1981, che ha eliminato. Ha ritenuto che l’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. rinvii al lavoro di pubblica utilità dell’art. 54 d.lgs. 274/2000, secondo le modalità previste da tale disciplina, e che questo istituto debba restare distinto dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. 689/1981. In assenza di un rinvio espresso, non è consentito applicare analogicamente in malam partem le prescrizioni proprie di quest’ultimo. Il dispositivo non modifica la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ma rimuove soltanto le prescrizioni aggiuntive.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992
La disposizione richiamata, riferita ai reati di competenza del giudice di pace, non prevede prescrizioni ulteriori rispetto allo svolgimento della individuata attività lavorativa.
Il rinvio dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. al lavoro di pubblica utilità disciplinato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 non comporta l’applicazione delle prescrizioni aggiuntive previste per il diverso lavoro di pubblica utilità sostitutivo della l. 689/1981.
La disposizione richiamata, riferita ai reati di competenza del giudice di pace, non prevede prescrizioni ulteriori rispetto allo svolgimento della individuata attività lavorativa.
Il lavoro di pubblica utilità richiamato dalla disciplina del codice della strada segue le modalità esecutive dell’art. 54 d.lgs. 274/2000 e non include le prescrizioni aggiuntive proprie delle pene sostitutive disciplinate dalla l. 689/1981.
Ma tale è il compito del legislatore ed è evidente che, in assenza di espresso rinvio, non può applicarsi analogicamente in malam partem la vigente normativa sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche in ragione del fatto che l’istituto disciplinato dal codice della strada contiene comunque la peculiarità costituita dal fatto che il lavoro sostitutivo in parola deve consistere nella «prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze».
Le prescrizioni dell’art. 56-ter non possono essere estese al lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. senza un espresso rinvio legislativo, poiché ciò costituirebbe un’applicazione analogica in malam partem.
Questa Corte, recentemente, ha ritenuto (Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Rv. 286496 – 01) che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.
Il lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada è un istituto distinto dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. 689/1981; l’imposizione delle prescrizioni proprie di quest’ultimo al primo determina una pena illegale.
La prima delle due pronunce richiamate ha precisato che «è stato lo stesso legislatore della l. n. 150 del 2022 ad aver dettato, con l'introdotto art. 20-bis cod. pen., la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto “salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”, tra le quali, per l'appunto, rientra pure l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall'art. 56-bis legge n. 689 del 1981».
La disciplina generale delle pene sostitutive opera salvo quanto previsto da disposizioni speciali; il lavoro di pubblica utilità dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s. rientra tra tali ipotesi speciali e conserva struttura e modalità esecutive proprie.
Si è in altra pronuncia affermato (Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, Paiardi, Rv. 288442 - 01) che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, determina violazione del disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. la sentenza che, a fronte di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, dispone, in difetto del consenso dell'imputato, il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689».
La pronuncia richiama il principio secondo cui non può essere disposto, senza il consenso dell’imputato, il diverso lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dall’art. 56-bis l. 689/1981 quando è stata richiesta la sostituzione prevista dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s.
Massime di principio
- Il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., che rinvia all’art. 54 d.lgs. 274/2000, è distinto dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolato dagli artt. 56-bis e 56-ter l. 689/1981.
- Le prescrizioni previste per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della l. 689/1981 non possono essere applicate al lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada in assenza di un espresso rinvio legislativo; l’estensione analogica in malam partem è preclusa.
- L’imposizione di prescrizioni aggiuntive proprie del lavoro sostitutivo disciplinato dalla l. 689/1981 al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s. costituisce pena illegale.
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