Cassazione Penale, Sentenza n. 36084/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Roma il 18 dicembre 2024, con decisione confermata dalla Corte di appello di Roma il 13 novembre 2025, per avere omesso, quale beneficiario del reddito di cittadinanza, di comunicare una variazione rilevante ai fini della revoca del beneficio: l’applicazione degli arresti domiciliari disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma il 9 luglio 2021. In cassazione ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 20-bis c.p. e 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, limitatamente al rigetto della richiesta subordinata, presentata con motivi aggiunti depositati il 3 ottobre 2025, di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria sostitutiva. Ha contestato la prognosi negativa fondata sui numerosi e gravi precedenti penali e sulla pretesa insensibilità ai precetti normativi, sostenendo che i precedenti erano risalenti, non concretamente valutati e non pertinenti alla prognosi sull’adempimento di una sanzione pecuniaria. Ha inoltre affermato che la documentazione prodotta smentiva l’omissione comunicativa e che l’assenza di dolo dipendeva dalla dimenticanza della data di irrevocabilità della sentenza, non della data del fatto; ha infine richiamato il trattamento sanzionatorio mite e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul solo punto devoluto, relativo alla sostituibilità della pena detentiva con una pena pecuniaria, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione, rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Ha ritenuto apodittico e non conforme all’art. 20-bis c.p. il diniego basato sui precedenti penali non specificati né concretamente apprezzati e sulla deduzione di una generica insensibilità alle norme ricavata dalla condotta contestata, elemento eccentrico rispetto alla prognosi di adempimento della pena pecuniaria. La prognosi deve essere individualizzata e motivata, considerando le caratteristiche della specifica pena sostitutiva e la sua funzione rieducativa e special-preventiva. La Corte ha inoltre richiamato la distinzione tra prognosi sulla volontà di adempiere e prognosi sulla capacità di adempiere, precisando che, secondo l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite citata nella decisione, la richiesta di pena pecuniaria non può essere respinta sulla base di una prognosi negativa della sola capacità di adempimento. Non risultano decisi in cassazione, perché estranei all’unico punto devoluto, i rilievi relativi alla prova dell’omissione e all’elemento soggettivo. La responsabilità per il reato resta ferma; il rinvio concerne esclusivamente la scelta della pena sostitutiva.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019
aveva omesso di indicare le variazioni determinanti ai fini della revoca del beneficio
La norma è indicata quale fattispecie per cui l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non esamina nel merito la configurabilità del reato, essendo limitata alla sostituzione della pena.
Va ribadito che al giudice spetta una valutazione prognostica complessa, che tenga conto delle potenzialità di reinserimento correlate a ciascuna pena sostitutiva, funzionale a individuare quella più rispettosa del principio di proporzione e maggiormente idonea a garantire le finalità rieducative e special-preventive del trattamento sanzionatorio.
La scelta della pena sostitutiva richiede una prognosi concreta e individualizzata, riferita alle caratteristiche della specifica sanzione e alle finalità di proporzione, rieducazione e prevenzione speciale. Il diniego fondato sui precedenti è possibile soltanto se essi siano specificamente valutati e dalla valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sull’unico punto devoluto con il ricorso per cassazione della sostituibilità della pena detentiva con una pena pecuniaria.
La disciplina delle pene sostitutive è rilevante per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la decisione impone un nuovo giudizio sul punto, senza rimettere in discussione la responsabilità penale.
Ben vero, è possibile escludere la sostituzione sulla base dei soli precedenti penali dell'imputato, tuttavia, è pur sempre necessario che dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.
I precedenti penali possono fondare il diniego della sostituzione, ma soltanto se specificamente e concretamente valutati e se rivelino elementi indiscutibilmente negativi rispetto alla prognosi richiesta per la pena sostitutiva.
Va ribadito che al giudice spetta una valutazione prognostica complessa, che tenga conto delle potenzialità di reinserimento correlate a ciascuna pena sostitutiva, funzionale a individuare quella più rispettosa del principio di proporzione e maggiormente idonea a garantire le finalità rieducative e special-preventive del trattamento sanzionatorio.
La valutazione relativa alla sostituzione deve essere calibrata sulla pena concretamente considerata e sulle sue finalità; non può ridursi a un giudizio astratto o automatico basato sulla mera esistenza di precedenti.
Massime di principio
- La decisione sulla sostituzione della pena detentiva richiede una prognosi individualizzata che consideri le potenzialità di reinserimento connesse alla specifica pena sostitutiva, il principio di proporzione e le finalità rieducative e special-preventive.
- I precedenti penali possono giustificare il diniego della pena sostitutiva solo se sono specificamente e concretamente valutati e se dalla valutazione emergono elementi indiscutibilmente negativi rispetto alla prognosi richiesta; la loro mera menzione non è sufficiente.
- La prognosi sull’adempimento della pena pecuniaria deve essere pertinente alla sanzione considerata: una generica valutazione di insensibilità ai precetti normativi, desunta dalla condotta oggetto di condanna, non è di per sé idonea a fondare il diniego.
- La capacità materiale di adempiere una pena pecuniaria è distinta dalla volontà di adempiere; secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla decisione, la richiesta non può essere respinta sulla base di una prognosi negativa relativa alla sola capacità di adempimento.
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