Cassazione Penale, Sentenza n. 36088/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo indicato nel provvedimento come dal 22 marzo 2019 al 22 giugno 2019; il ricorrente aveva riferito di essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per circa sei mesi, quale indagato per furto aggravato, e successivamente assolto per non avere commesso il fatto. La Corte territoriale aveva ritenuto che una condotta gravemente colposa avesse contribuito a creare ex ante l'apparenza dell'illiceità e a provocare l'intervento cautelare, valorizzando la presenza dell'auto vicino all'abitazione derubata in un piccolo comune distante dal luogo di residenza, l'attesa di due giovani donne che si erano allontanate dal luogo del furto, il possesso di denaro e di strumenti ritenuti atti allo scasso, nonché l'inseguimento dell'auto per circa 17 chilometri. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione: sosteneva che l'auto era transitata sul posto circa un'ora dopo il furto, che gli oggetti sequestrati non erano idonei allo scasso e che le modalità di accesso all'appartamento non erano compatibili con il loro impiego; contestava inoltre la ricostruzione dell'inseguimento e del denaro trovato, asseritamente inferiore alla somma sottratta e compatibile con il proprio stipendio, e rilevava che il monile rubato non era stato recuperato. Con il secondo motivo, deduceva travisamento fondato su circostanze asseritamente inesistenti o inventate: richiamava la deposizione del serramentista sull'inidoneità degli oggetti allo scasso e sulla funzione di supporto per telefono della piastrina, contestava di essere stato reticente e affermava di avere spiegato di essersi fermato per fare rifornimento mentre viaggiava da Foggia a Taranto; negava inoltre di essere fuggito per 17 chilometri. L'impugnazione lamentava infine difetto e manifesta illogicità della motivazione per la diversa valutazione dei testimoni e per l'asserita mancata spiegazione della coincidenza temporale tra la presenza nella frazione e il furto. Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso; il Procuratore generale ne ha chiesto l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice valuta ex ante, con motivazione autonoma rispetto al giudizio di merito, gli elementi disponibili non esclusi o smentiti dalla sentenza assolutoria, per verificare se una condotta dolosa o gravemente colposa abbia creato l'apparenza dell'illecito e concorso a causare la misura. La diversa soglia probatoria della misura cautelare rispetto alla condanna consente di attribuire rilievo anche a fatti accertati o non negati in assoluzione, pur non sufficienti a fondare la responsabilità penale; è inoltre utilizzabile il materiale investigativo posto a base della misura anche se non acquisito al dibattimento. I motivi, pur formulati come travisamento e vizi motivazionali, chiedevano in sostanza una nuova valutazione delle prove e un confronto diretto con gli atti, non consentiti in cassazione; erano anche genericamente formulati perché non riportavano adeguatamente il contenuto della sentenza assolutoria. Quanto all'inseguimento, la circostanza non risultava esplicitamente esclusa dall'assoluzione ed era riportata anche in essa, sicché la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La motivazione della Corte d'appello sulla condotta colposa e sull'apparenza di illiceità è stata giudicata non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione di 1.000 euro per le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
La Corte ha fatto corretta applicazione del dettato normativo e dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, che non siano stati esclusi o smentiti dalla pronunzia di merito, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e con giudizio ex ante tutti gli elementi probatori disponibili, purché non esclusi o smentiti dalla decisione di merito, per accertare se la condotta dell'interessato abbia creato l'apparenza dell'illecito e concorso a causare la detenzione.
Costituisce coerente applicazione del principio appena indicato ritenere che, per giudicare se l’imputato (o indagato) abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, è ammissibile da parte del giudice della riparazione anche rivalutare elementi, la cui ontologica esistenza non è stata esclusa dalla sentenza di assoluzione, i quali attengono alla dimostrazione non direttamente del fatto di reato, ma di un fatto rilevante in via indiretta, dal quale risalire al fatto di reato secondo lo schema inferenziale di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..
Nel giudizio di riparazione possono essere rivalutati elementi indiziari non esclusi dall'assoluzione, diretti a dimostrare fatti indirettamente rilevanti dai quali inferire l'apparenza dell'illecito, senza che ciò equivalga a riaffermare la responsabilità penale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed infatti è noto che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Il controllo di legittimità sui vizi motivazionali non consente una nuova lettura delle prove né una ricostruzione alternativa dei fatti; la censura deve riguardare un vizio rilevabile nei limiti propri del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve compiere una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito, considerando gli elementi probatori disponibili non esclusi o smentiti dalla sentenza assolutoria, per verificare se la condotta dell'interessato abbia creato l'apparenza dell'illecito e concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la misura.
- L'assoluzione non impedisce di fondare il rigetto della domanda di riparazione su una diversa valutazione di fatti accertati o non negati nel giudizio di merito, quando essi siano insufficienti per la condanna ma idonei, secondo la soglia propria della valutazione cautelare e della riparazione, a creare l'apparenza della commissione del reato.
- Nel giudizio di riparazione possono essere valutati anche elementi investigativi posti a fondamento della misura cautelare che non siano stati acquisiti al dibattimento, nonché fatti indiziari indirettamente rilevanti, purché la loro esistenza non sia stata esclusa dalla sentenza assolutoria.
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione consiste in un errore percettivo, non in una diversa valutazione del significato della prova; il travisamento per omissione richiede che sia stata omessa la valutazione di un elemento acquisito e potenzialmente idoneo a disarticolare la motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può sollecitare una nuova ricostruzione delle emergenze istruttorie o un confronto diretto tra la motivazione impugnata e gli atti del processo; la censura deve individuare in modo specifico un errore percettivo decisivo o un vizio motivazionale rilevabile dal testo della decisione.
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