Cassazione Civile, Ordinanza n. 27496/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ex dirigente medico a ottenere l’indennità sostitutiva per 39 giorni di ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (31 ottobre 2016). Il lavoratore aveva dedotto di aver chiesto in precedenza di fruire delle ferie maturate e non godute; il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la condanna della ASL al pagamento. In Cassazione la ASL ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della disciplina sul divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego e l’erronea distribuzione dell’onere della prova, sostenendo che spettasse al lavoratore provare di aver chiesto le ferie e all’ente provare l’avvenuto invito a fruirne; con il terzo ha contestato la valutazione delle prove circa l’asserita impossibilità del dirigente di autodeterminarsi le ferie e di fruirne per esigenze di servizio; con il quarto ha censurato la ritenuta irrilevanza, ai fini probatori, di 81 giorni di assenza dal servizio senza giustificazione, che secondo la ricorrente avrebbero potuto essere imputati a ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si scontrassero con un orientamento consolidato, conforme alla giurisprudenza interna e ai principi della Corte di giustizia UE, secondo cui le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale e il datore di lavoro, per farne perdere il godimento e l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, deve provare di aver invitato in tempo utile il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato che, in difetto, le ferie si sarebbero perse. Ha inoltre osservato che, per il dirigente privo di piena autonomia nella programmazione delle ferie, l’indennità sostitutiva spetta se non vi è stata fruizione, senza che incomba sul lavoratore la prova di eccezionali ostacoli aziendali. I motivi terzo e quarto sono stati reputati inammissibili perché diretti, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La ASL è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non consente una rivalutazione del merito sotto mentite spoglie.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte.
l’onere di provare l’adempimento dell’obbligo di consentire la fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro; non può essere rovesciato sul lavoratore.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la ripartizione degli oneri allegatori/probatori, ma senza accoglimento della censura.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui sia imposto; non se si contesta solo il modo in cui il merito ha valutato le risultanze.
norma invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina del personale sanitario e del pubblico impiego contrattualizzato.
richiamato come norma modificativa della disciplina del personale sanitario.
richiamato in tema di ferie annuali retribuite e disciplina del loro godimento.
art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012
invocato per il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, ma la Corte conferma che non opera automaticamente in danno del lavoratore quando il datore non provi di averlo posto in condizione di fruirne.
art. 18 CCNL 1995
richiamato dalla ricorrente nel contestare il riconoscimento dell’indennità sostitutiva.
art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE
la normativa nazionale deve essere interpretata conformemente alla direttiva; non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della relativa indennità senza previa informazione adeguata del lavoratore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore; il correlato diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto sorge se il datore non prova di avere effettivamente consentito la fruizione delle ferie.
- Perché il lavoratore perda il diritto alle ferie non godute e alla relativa indennità, il datore deve dimostrare di averlo invitato a fruirne, anche formalmente se necessario, e di averlo informato in modo chiaro e tempestivo che, in caso di mancata fruizione, le ferie sarebbero andate perdute.
- La prova dell’adempimento dell’obbligo di organizzare e consentire le ferie grava sul datore di lavoro; non è il lavoratore a dover provare di non aver potuto fruire delle ferie, salvo che la disciplina concreta gli attribuisca piena autonomia nella loro programmazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento o abbia violato una specifica regola legale di valutazione; non è sufficiente lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
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