Cassazione Civile, Ordinanza n. 27433/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico contrattualizzato ha agito sostenendo di avere svolto in modo continuativo, per un periodo pluriennale, le mansioni proprie di un dirigente dell'ufficio dirigenziale di controllo di gestione, in sostituzione della posizione vacante, e ha chiesto il pagamento del trattamento economico corrispondente alle funzioni dirigenziali. Il tribunale aveva respinto la domanda, mentre la corte d'appello l'ha accolta parzialmente, riconoscendo lo svolgimento di mansioni superiori e quindi le differenze retributive ex art. 52, comma 2, d.lgs. 165/2001, con esclusione però della retribuzione di risultato per mancanza di prova degli obiettivi annuali. L'ente datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per travisamento delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la documentazione dimostrava l'assunzione dell'interim da parte della direzione generale e non dal dipendente; 2) violazione degli artt. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, 36 Cost., 2697 e 2729 c.c. e dell'allegato 1 del d.P.R. 171/1991, contestando l'inquadramento delle mansioni come dirigenziali e sostenendo che esse rientrassero nella qualifica di funzionario; 3) violazione degli artt. 17 e 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, 36 Cost., 2697 e 2729 c.c. in relazione ai poteri di spesa e di organizzazione delle risorse, assumendo che fosse stata invertita la distribuzione dell'onere probatorio e che, inoltre, dal 2013 l'ufficio dirigenziale dedicato al controllo di gestione fosse stato soppresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto adeguatamente motivato, fondato su documenti e determine, secondo cui il dipendente aveva svolto funzioni dirigenziali e non era riconducibile alla qualifica di funzionario, con conseguente configurabilità di mansioni superiori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi: la corte territoriale non aveva posto a carico dell'ente la prova negativa dell'assenza di poteri di spesa, ma aveva valorizzato l'ammissione del dipendente sulla mancanza di quel potere in capo alla posizione rivestita; la censura, pertanto, si appuntava su un tema probatorio diverso e non decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come parametro per individuare i compiti e i poteri propri della funzione dirigenziale svolta di fatto dal dipendente.
Il giudice di merito ha ritenuto applicabile il regime delle mansioni superiori con riconoscimento delle differenze retributive; la Cassazione ha confermato che la censura sul punto non era idonea a scardinare tale accertamento.
art. 36 Cost.
È invocato quale parametro di adeguatezza della retribuzione in rapporto alle mansioni effettivamente svolte.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse invertito tale riparto nel modo prospettato dal ricorrente.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni e indizi; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché non confrontate con la ratio decidendi.
Invocato per dedurre un preteso travisamento delle prove; la Corte ha chiarito che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le mansioni concretamente svolte rientravano nella declaratoria del funzionario di amministrazione; la Corte d'appello ha invece escluso tale riconducibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di travisamento della prova in una richiesta di riesame del merito e della complessiva valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua e su base documentale, che un dipendente ha svolto stabilmente funzioni riconducibili a una qualifica superiore, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a opporre una lettura alternativa degli atti.
- Nelle controversie sullo svolgimento di mansioni superiori, l'inquadramento va operato confrontando le mansioni concretamente espletate con le declaratorie normative o contrattuali pertinenti; se le mansioni svolte non sono riconducibili alla qualifica inferiore, può riconoscersi il diritto alle differenze retributive corrispondenti alla funzione superiore.
- La censura per violazione dell'onere della prova è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se attribuisce al giudice di merito una ripartizione probatoria diversa da quella effettivamente seguita.
- L'assenza del potere di spesa non esclude di per sé lo svolgimento di mansioni dirigenziali quando risulti che tale potere non era correlato alla posizione effettivamente rivestita e quando la parte che lo invoca non dimostri il contrario in modo decisivo.
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