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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27449/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

La decisione riguarda non il merito della controversia originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza originaria era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ma per refuso era stata anche posta a carico del Ministero intimato la condanna alle spese di legittimità, nonostante dallo stesso provvedimento risultasse che il Ministero era rimasto intimato. L'istante ha chiesto la correzione di tale discrasia tra motivazione/dispositivo e reale volontà decisoria della Corte.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale ex artt. 287, 391-bis e 380-bis c.p.c., disponendo la sostituzione della statuizione sulle spese con la formula "Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio essendo il Ministero rimasto intimato" e la sostituzione del primo periodo del dispositivo con "La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese". La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese del procedimento stesso.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali è ammissibile quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal testo del provvedimento senza incidere sul contenuto concettuale della decisione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato come base procedurale per la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 391-bis c.p.c. per la definizione del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    Non consente una pronuncia sulle spese nel procedimento di correzione, poiché questo ha natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa e non contenziosa.

Massime di principio

  • La correzione degli errori materiali è ammessa quando l'errore sia riconoscibile dal testo della decisione mediante il semplice confronto tra motivazione e dispositivo, senza necessità di riesame del merito e senza alterare la sostanza del decisum.
  • Un refuso nel dispositivo che attribuisca le spese alla parte formalmente indicata come soccombente, quando dalla motivazione risulti l'opposto o la parte sia rimasta intimata, è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va disposta la condanna alle spese del procedimento stesso, perché manca una vera soccombenza in un giudizio contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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