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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente pubblico dell'Agenzia delle Entrate, inquadrato nell'Area II F3, era stato inizialmente inserito nella graduatoria di una procedura per progressioni economiche orizzontali (da F3 a F4) avviata nel 2010, essendo risultato in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Successivamente l'Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento con cui escludeva tutti i dipendenti cessati dal servizio alla data del 29.11.2012; il lavoratore, che era andato in pensione il 1.3.2013, contestava tale esclusione e chiedeva la disapplicazione del provvedimento, l'accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore della procedura, l'inserimento nella nuova graduatoria, l'attribuzione della fascia retributiva F4 e il pagamento delle differenze economiche. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi legittima l'esclusione dei cessati dal servizio e valorizzando la finalità incentivante della progressione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; 2) errata interpretazione degli artt. 82, 83, 84 e 85 del c.c.n.l. Agenzie fiscali 28.5.2004, oltre agli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c., art. 97 Cost. e art. 52 d.lgs. 165/2001; 3) violazione dell'art. 1336 c.c. e norme collegate, sostenendo che la procedura avrebbe natura di offerta al pubblico e che il diritto alla progressione matura per chi era in servizio all'indizione anche se cessato prima della conclusione; 4) omesso esame di fatti decisivi e illegittimo esercizio dell'autotutela, con lesione del legittimo affidamento e richiesta di risarcimento delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nella disciplina collettiva delle progressioni economiche interne, non può essere introdotto il requisito ulteriore della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, quando il dipendente era in servizio all'avvio della procedura e rientrava in posizione utile nella graduatoria; la retroattività della progressione al 1° gennaio si collega alla funzione corrispettiva, premiale e incentivante dell'istituto e serve a neutralizzare le sfasature temporali della procedura.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La mancata notifica dell'impugnazione agli originari controinteressati non determina violazione del contraddittorio quando questi, soccombenti in primo grado, sono privi di interesse a contraddire rispetto all'appello dell'amministrazione e non devono quindi essere evocati in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale entro cui sono state dedotte le censure di violazione di legge sui primi tre motivi di ricorso.

  • artt. 82, 83, 84 e 85 c.c.n.l. comparti Agenzie fiscali 28 maggio 2004

    La disciplina collettiva delle progressioni economiche interne prevede criteri oggettivi, risorse di fondo, cadenza annuale e decorrenza dal 1° gennaio; non introduce, di per sé, il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria.

  • art. 5 c.c.n.l. 10 aprile 2008

    Integra la disciplina dei passaggi economici interni, chiarendo che l'esperienza professionale non coincide con la mera anzianità formale ma valorizza capacità e conoscenze effettive.

  • art. 17 c.c.n.l. 28 maggio 2004

    Richiamato per evidenziare la flessibilità delle mansioni all'interno della medesima area professionale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto collettivo secondo i criteri ermeneutici codicistici.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole del contratto collettivo.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato a sostegno della corretta esecuzione del rapporto secondo buona fede.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa e della selezione nel pubblico impiego.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina del pubblico impiego privatizzato e allo sviluppo professionale dei dipendenti.

  • art. 1336 c.c.

    La Corte esclude che la procedura selettiva per progressioni economiche debba essere inquadrata in modo da far derivare, per il solo fatto dell'indizione, un diritto alla progressione anche per chi cessi dal servizio prima della conclusione; non può comunque ricavarsi un ulteriore requisito non previsto dalle parti collettive.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare la tutela giurisdizionale del diritto alla progressione.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di coordinare contratto collettivo e disciplina legale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; non può essere dedotto per contestare questioni interpretative o argomentative.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per valorizzare l'economia processuale e la gestione non formalistica del processo.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al principio di ragionevole durata del processo.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati come supporto ai principi di ragionevole durata ed effettività della tutela processuale.

  • D.L. n. 95/2012

    Richiamato per l'accorpamento dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, menzionato dalla Corte d'appello come ragione della riformulazione della graduatoria.

  • accordo sindacale del 2015

    "scorrimento totale" delle graduatorie delle progressioni economiche dell'anno 2010 delle Agenzie fiscali

    La Corte lo considera sopravvenienza rilevante e consultabile d'ufficio, ma non tale da imporre l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle progressioni economiche interne disciplinate dalla contrattazione collettiva, il diritto alla fascia superiore va desunto dai criteri pattizi e dalla struttura causale dell'istituto; non può essere introdotto dal giudice un requisito ulteriore, come la permanenza in servizio fino all'approvazione della graduatoria, se non previsto dalle parti collettive.
  • La finalità incentivante di una progressione economica non esaurisce la funzione dell'istituto, che può avere anche natura corrispettiva e premiale rispetto a professionalità e capacità già maturate; la decorrenza retroattiva può servire a compensare gli inevitabili ritardi della procedura.
  • Quando il dipendente era in servizio all'avvio della selezione ed è collocato in posizione utile, il successivo collocamento in quiescenza non esclude automaticamente il diritto alla progressione se la disciplina applicabile non lo prevede espressamente.
  • L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la sola interpretazione giuridica della disciplina applicata.
  • Nel giudizio di appello promosso dall'amministrazione soccombente, gli originari controinteressati soccombenti in primo grado, avendo posizione coincidente con quella dell'amministrazione e priva di interesse a contraddire, non sono litisconsorti necessari da evocare ai fini della validità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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