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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27443/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La titolare di un esercizio di ristorazione impugnava un atto di irrogazione di sanzioni emesso a seguito di accesso ispettivo INPS, nel corso del quale erano stati trovati all'interno del locale due soggetti intenti a prestare attività lavorativa senza che i loro nominativi risultassero annotati nei libri obbligatori. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, con forte riduzione della sanzione. La Corte d'appello, invece, ha confermato integralmente la sanzione originaria ritenendo non provato il momento di inizio del rapporto di lavoro irregolare e applicando la presunzione legale di decorrenza dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione intelligibile e per asserito rinvio per relationem alla decisione di primo grado; 2) violazione della disciplina sulle sanzioni amministrative per mancata applicazione della legge più favorevole al trasgressore, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina successiva che calcola la sanzione sui giorni effettivi di violazione e non sull'intero periodo presunto; 3) violazione della stessa disciplina sanzionatoria per avere la Corte territoriale parametrato il costo del lavoro al massimo orario previsto dal contratto collettivo, senza considerare circostanze concrete come altri rapporti di lavoro dei soggetti trovati nel locale e la diversa intensità dell'attività in una pizzeria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era comprensibile e che il giudice di secondo grado era chiamato a decidere solo sul criterio di quantificazione della sanzione, non sulla sussistenza del rapporto di lavoro già accertata in primo grado; inoltre non risultava dimostrata la proposizione di un valido appello incidentale da parte della soccombente. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che in materia di sanzioni amministrative non opera, in via generale, il principio penalistico del favor rei e che la retroattività della legge più favorevole è prevista solo in ambiti specifici, non estensibili alla sanzione per lavoro irregolare, che non ha natura tributaria o previdenziale in senso stretto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una mera diversa valutazione di merito sulla quantificazione della sanzione e non rispettava l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui la censura si fondava. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione solo apparente o incomprensibile è infondata quando la sentenza consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo che denuncia nullità della sentenza per violazione delle norme sul contenuto della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo per violazione di legge sostanziale invocato per contestare l'applicazione della disciplina sanzionatoria.

  • art. 3 d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002

    La disciplina sanzionatoria per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati è richiamata per la determinazione della sanzione, ma non per introdurre un generalizzato principio di retroattività della legge più favorevole.

  • art. 36-bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006

    La parte ricorrente lo invocava come disciplina più favorevole, ma la Corte esclude la sua applicazione retroattiva nel caso esaminato.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole opera solo nelle materie cui la disposizione è specificamente riferita e non si estende alle ordinarie sanzioni amministrative, salvo ipotesi di natura sostanzialmente penale o previsione espressa.

  • art. 1, comma 1, l. n. 689/1981

    Vale il principio di legalità delle sanzioni amministrative.

  • art. 1, comma 2, l. n. 689/1981

    Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati, escludendo un generale effetto retroattivo in bonam partem.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    Il divieto di retroattività sfavorevole viene richiamato per le sanzioni aventi natura sostanzialmente penale.

  • art. 7 CEDU

    La garanzia convenzionale contro la retroattività sfavorevole è richiamata per le sanzioni amministrative di natura punitiva.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile.

  • art. 436 c.p.c.

    Per proporre doglianze ulteriori in appello è necessaria la rituale impugnazione incidentale notificata alla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità comporta che la legge sanzionatoria si applichi solo nei casi e nei tempi da essa considerati; la retroattività della disciplina più favorevole non è regola generale, ma richiede una specifica base normativa o la particolare natura sostanzialmente penale della sanzione.
  • La disciplina del favor rei propria del diritto penale non si estende automaticamente alle sanzioni amministrative pecuniarie; per queste ultime opera, in via ordinaria, il principio del tempus regit actum.
  • Quando la parte che contesta la quantificazione della sanzione deduce un errore nella valutazione del materiale probatorio, il motivo è inammissibile se si risolve in una mera contrapposizione al giudizio di merito e non indica specificamente gli atti e documenti decisivi.
  • La censura per omessa motivazione non è fondata se la sentenza impugnata consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito e se il thema decidendum del giudice d'appello è delimitato dalle censure effettivamente devolute.
  • Per contestare in cassazione l'omessa considerazione di questioni o domande che si assumono riproposte in appello, occorre dimostrare in modo autosufficiente la rituale proposizione dell'impugnazione incidentale e il contenuto delle relative doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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