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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, collocato in quiescenza nelle more di una procedura selettiva interna per la progressione economica orizzontale da una fascia retributiva all'altra, era stato inizialmente incluso in una graduatoria provvisoria e poi escluso con successivo provvedimento dell'Amministrazione. Gli eredi hanno chiesto la disapplicazione dell'atto di esclusione, l'accertamento del diritto del dante causa a essere dichiarato vincitore della procedura, l'inserimento nella nuova graduatoria, l'assegnazione della fascia retributiva superiore e il pagamento delle differenze economiche. In cassazione hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; (2) errata interpretazione del CCNL delle Agenzie fiscali e delle norme codicistiche di ermeneutica contrattuale, nonché dei principi di correttezza, buona fede, art. 97 Cost. e art. 52 d.lgs. n. 165/2001; (3) erronea esclusione dell'applicabilità dello schema dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., sostenendo che la selezione avrebbe attribuito il diritto alla progressione a chi fosse in servizio all'indizione della procedura anche se cessato prima della conclusione; (4) omesso esame della circostanza che l'autotutela amministrativa sarebbe stata esercitata in violazione della disciplina del pubblico impiego privatizzato e del legittimo affidamento, con richiesta di ristoro delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il quarto e ha accolto il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda del lavoratore, rinviando alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, nella disciplina collettiva delle progressioni economiche orizzontali del comparto Agenzie fiscali, non sia configurabile, una volta avviata la procedura e fissati i criteri, un requisito ulteriore di permanenza in servizio fino all'approvazione della graduatoria; il diritto alla progressione va valutato in relazione ai requisiti maturati e alla partecipazione alla selezione, non potendo l'Amministrazione introdurre ex post un requisito aleatorio non previsto dal bando o dal contratto collettivo. Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato reputato inammissibile perché volto a censurare argomentazioni giuridiche e non un fatto storico decisivo omesso.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La mancata notificazione dell'appello ai controinteressati soccombenti in primo grado non integra violazione del contraddittorio quando costoro sono cointeressati all'impugnazione dell'amministrazione e privi di interesse a contraddire.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla disciplina processuale, contrattuale e sostanziale.

  • artt. 82, 83, 84 e 85 c.c.n.l. comparto Agenzie fiscali 28 maggio 2004

    Regolano lo sviluppo economico interno alle aree, la pianificazione dei passaggi di fascia, i criteri di selezione e la finalizzazione delle risorse del fondo a obiettivi di efficienza, premialità e corrispettività.

  • artt. 1362, 1363 e 1375 c.c.

    Richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo secondo i canoni letterale-sistematico e secondo buona fede.

  • art. 97 Cost.

    Invocato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa e della selezione interna.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina del pubblico impiego privatizzato e alla progressione professionale.

  • art. 1336 c.c.

    La Corte esclude che la procedura selettiva per progressioni economiche orizzontali possa essere assimilata, in modo utile alla tesi dei ricorrenti, a un'offerta al pubblico idonea a far sorgere il diritto alla progressione in capo a chi sia cessato dal servizio prima della conclusione.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato insieme agli altri motivi di diritto sostanziale e processuale senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta violazione della disciplina collettiva e del rapporto tra contratto individuale e collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non sono deducibili con questo vizio questioni o argomentazioni giuridiche.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati a sostegno di un'interpretazione processuale improntata a economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati in relazione alla ragionevole durata del processo e al divieto di formalismi inutili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire ai precedenti di legittimità e richiamarli nella motivazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di progressione economica orizzontale del pubblico impiego privatizzato, la disciplina collettiva va letta secondo la sua funzione complessiva: premiale, corrispettiva e incentivante; non è lecito isolare la sola finalità di efficienza per introdurre un requisito ulteriore di permanenza in servizio fino alla pubblicazione della graduatoria.
  • Quando il contratto collettivo prevede criteri di selezione, decorrenza annuale e finanziamento con risorse del fondo, il diritto alla progressione non può essere subordinato a un evento estraneo e aleatorio come la sopravvenuta cessazione dal servizio, se tale requisito non è espressamente previsto.
  • L'interpretazione delle clausole collettive deve essere coerente con il testo complessivo e con la finalità del sistema di progressioni; il silenzio del bando o della disciplina interna non autorizza l'Amministrazione a introdurre ex post condizioni non contemplate.
  • La procedura selettiva per progressioni economiche orizzontali non è automaticamente assimilabile a un'offerta al pubblico tale da far sorgere un diritto pieno e incontestabile in capo al dipendente cessato prima della conclusione della procedura; occorre verificare la disciplina collettiva applicabile.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando mira a contestare la soluzione interpretativa o giuridica adottata dal giudice di merito.
  • In tema di contraddittorio in appello, i controinteressati soccombenti in primo grado che abbiano una posizione coincidente con l'Amministrazione appellante possono essere privi di interesse a contraddire, con conseguente insussistenza della necessità di loro evocazione nel giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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