Cassazione Civile, Ordinanza n. 26187/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un ente pubblico non economico e un lavoratore, protrattisi dal 1.7.2014 al 30.6.2016 mediante plurime proroghe e successive missioni presso lo stesso utilizzatore. In primo grado era stata dichiarata l'inammissibilità per decadenza della domanda ex art. 39 d.lgs. n. 81 del 2015 con riguardo ai contratti anteriori al 25.6.2015, ma era stata accolta la domanda di nullità dei contratti stipulati dal 25.6.2015 per due ragioni: mancata valutazione dei rischi (DVR) prevista dall'art. 32 d.lgs. n. 81 del 2015 e difetto del requisito della temporaneità, poiché il lavoratore era stato impiegato in missioni successive per due anni senza una spiegazione oggettiva. Conseguentemente era stata condannata l'ARIF al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, mentre era stata esclusa la responsabilità solidale dell'agenzia di somministrazione. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione l'ente utilizzatore deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32, lett. d, d.lgs. n. 81 del 2015, sostenendo che l'onere di provare l'omessa predisposizione del DVR gravasse sul lavoratore e che questi non avesse richiesto i mezzi istruttori necessari; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.lgs. n. 81 del 2015 e dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, affermando che il lavoratore non avesse mai dedotto la violazione dell'art. 32 né l'abusiva successione dei contratti a termine, e contestando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non considerava il giudicato interno formatosi sulla nullità dei contratti per una duplice ratio, cioè mancata adozione del DVR e violazione del requisito della temporaneità con assenza di ragioni obiettive; il secondo per le stesse ragioni, essendo ormai coperta da giudicato la nullità dei contratti di somministrazione a termine e legittima la conseguente condanna risarcitoria. La Corte ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che l'onere di provare l'adozione del DVR incombeva sull'utilizzatore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente utilizzatore. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la nullità dei contratti di somministrazione era già passata in giudicato interno sia per la mancata predisposizione del DVR sia per il difetto di temporaneità e di spiegazione oggettiva delle missioni successive. In via ulteriore, la Corte ha ribadito che, in tema di somministrazione, l'onere di dimostrare l'adozione del documento di valutazione dei rischi grava sull'utilizzatore. Ne è seguita la conferma della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria in favore del lavoratore e la condanna del ricorrente alle spese, con distrazione ai difensori antistatari e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, quanto al DVR, l'onere di dimostrarne l'adozione grava sull'utilizzatore.
art. 32, lett. d, d.lgs. n. 81 del 2015
evocato come norma sulla somministrazione di lavoro e sulla valutazione dei rischi; la sua violazione, unitamente al difetto di temporaneità, integra la nullità dei contratti.
richiamato in relazione al regime della somministrazione e alla legittimazione passiva per il risarcimento nei confronti dell'utilizzatore.
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta con il giudicato interno.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente per contestare la base normativa del risarcimento; la Corte ritiene comunque corretta la condanna risarcitoria conseguente alla nullità dei contratti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: quando la decisione di merito si fonda su più ragioni indipendenti, ciascuna idonea a sorreggerla, è necessario attaccarle tutte.
- Il giudicato interno su una ratio decisoria preclude la censura in cassazione dei capi che ne siano conseguenza logica; in particolare, se non viene impugnata la statuizione sulla nullità del contratto per una specifica causa, non possono essere utilmente contestate solo le conseguenze risarcitorie.
- In tema di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore che invochi la regolarità del rapporto deve dimostrare l'adozione del documento di valutazione dei rischi quando tale adempimento sia posto a presidio della validità del contratto.
- La nullità dei contratti di somministrazione a termine può derivare non solo dalla mancanza del documento di valutazione dei rischi, ma anche dall'assenza del requisito della temporaneità e della necessaria spiegazione oggettiva delle missioni successive presso lo stesso utilizzatore.
- Ai fini della condanna al risarcimento conseguente alla nullità della somministrazione, il giudice può individuare d'ufficio la corretta base normativa della pretesa, purché la domanda e i fatti allegati consentano di ricondurre la responsabilità all'ipotesi dedotta.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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