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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26128/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare proposta da un cittadino extracomunitario lungo soggiornante, con nucleo familiare residente nel Paese di provenienza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del reddito del nucleo familiare; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988, dell'art. 12 preleggi e dei principi della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che la decisione di merito avesse illegittimamente trasformato il reddito del nucleo in elemento costitutivo del diritto e avesse preteso un'autocertificazione o oneri probatori più gravosi rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani o comunitari, con conseguente violazione del principio di parità di trattamento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 421 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse disposto sul deposito della certificazione reddituale richiesta e non avesse considerato la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando e applicando i principi già affermati in precedenza secondo cui il reddito del nucleo familiare è un elemento costitutivo del diritto all'assegno per il nucleo familiare e la relativa prova grava su chi ne chiede il riconoscimento, senza discriminazioni tra cittadini italiani, europei ed extracomunitari. Ha ritenuto inoltre insussistente una violazione della direttiva 2003/109/CE, perché l'onere probatorio imposto al ricorrente è stato ricondotto alla regola generale dell'art. 2697 c.c. e non a un trattamento deteriore per lo status di lungo soggiornante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché diretto a contestare il giudizio di merito sulla concludenza della prova documentale, sia per mancata trascrizione dell'istanza istruttoria, sia perché l'asserita omessa pronuncia su richiesta istruttoria non era stata correttamente veicolata nei limiti del vizio di legittimità deducibile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69/1988

    Il reddito del nucleo familiare è un requisito costitutivo dell'assegno per il nucleo familiare e la sua prova incombe sul richiedente.

  • legge n. 153/1988

    Norma di conversione richiamata insieme al d.l. n. 69/1988 nel disciplinare l'assegno per il nucleo familiare.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dal ricorrente come criterio ermeneutico, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'interpretazione seguita dalla Corte.

  • Direttiva 2003/109/CE

    La Corte esclude che vi sia stata violazione del principio di parità di trattamento verso il soggiornante di lungo periodo, poiché l'onere probatorio richiesto è identico a quello gravante su altri richiedenti.

  • art. 11 Direttiva 2003/109/CE

    Il principio di parità di trattamento non impedisce di richiedere al lungo soggiornante la prova dei requisiti costitutivi della prestazione assistenziale.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è ritenuta non necessaria, perché la Corte ritiene già chiarita la questione alla luce della propria giurisprudenza e della disciplina europea applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi della pretesa spetta al richiedente; il reddito del nucleo familiare rientra tra tali fatti costitutivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è esclusa; il motivo in realtà mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 421 c.p.c.

    L'eventuale omessa pronuncia su istanze istruttorie non integra, di per sé, violazione di questa norma nei termini dedotti dal ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è carente perché non trascrive l'istanza di produzione documentale asseritamente formulata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per entrambi i motivi, ma le censure sono state respinte/inammissibili nei rispettivi termini.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La deducibilità di un'omessa pronuncia su istanza istruttoria è ricondotta, al più, al vizio motivazionale nei limiti attuali del controllo di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, il reddito del nucleo familiare non è un mero parametro di quantificazione della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto; pertanto deve essere allegato e provato dal richiedente.
  • L'onere della prova dei requisiti costitutivi di una prestazione assistenziale grava sul soggetto che la domanda, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status di soggiornante, non essendo sufficiente invocare la sola appartenenza a una categoria protetta per invertire il riparto probatorio.
  • Il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell'Unione non esonera il richiedente dall'onere di provare i presupposti previsti dalla legge nazionale quando tale onere sia identico per tutti i soggetti che chiedono la medesima prestazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una mera contestazione del convincimento probatorio del giudice di merito; per dedurre utilmente l'omessa pronuncia su un'istanza istruttoria occorre rispettare i requisiti di specificità del ricorso, trascrivere l'atto rilevante e dimostrare la decisività del fatto pretermesso.
  • La mancata trascrizione dell'istanza o del documento richiamato determina l'inammissibilità della censura per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni pensionistiche e ricostituzioneRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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