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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26148/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente pubblico ha chiesto il pagamento di specifiche ore di lavoro straordinario, per un importo complessivo indicato nel ricorso introduttivo, sostenendo in particolare che alcune prestazioni rese nei giorni festivi andassero retribuite come straordinario oppure comunque fossero state autorizzate, anche implicitamente, dall'organizzazione del lavoro predisposta dall'amministrazione. La corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che vi fosse un saldo negativo di ore rispetto allo straordinario autorizzato e, dall'altro, che mancasse una preventiva autorizzazione specifica per lo straordinario festivo, non ricavabile dall'ordine di servizio richiamato in causa. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità per tardiva introduzione, in appello, della distinzione tra straordinario feriale e festivo; 2) violazione delle regole sulla non contestazione, assumendo che l'amministrazione non avesse contestato tempestivamente la copertura autorizzatoria dei festivi; 3) violazione di norme processuali, dell'obbligo di correttezza e dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il lavoro festivo era stato concretamente svolto su incarico datoriale o comunque non in contrasto con il potere organizzativo del datore; 4) motivazione apparente, perché lo straordinario sarebbe stato comunque necessario e quindi estensibile anche ai festivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi, il secondo e il quarto motivo, ma ha accolto il terzo. Ha affermato che il diritto al compenso per straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato può fondarsi anche su un consenso/autorizzazione implicita dell'amministrazione, desumibile dall'organizzazione del lavoro e non necessariamente da un atto formale, e che quindi il giudice di merito non poteva escludere la domanda solo perché mancava una specifica autorizzazione espressa per il lavoro festivo. Ha però precisato che il giudice del rinvio dovrà verificare in concreto, sulla base delle prove, se le prestazioni festive fossero davvero straordinario oppure semplice esecuzione della normale turnazione dei dipendenti turnisti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che grava sul lavoratore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto al compenso richiesto.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato nel primo motivo per denunciare la tardiva allegazione in appello di una diversa qualificazione del lavoro festivo; la censura è stata respinta perché la questione riguardava una difesa sui fatti costitutivi e non un'eccezione in senso stretto.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nei motivi processuali sulla tempestività delle contestazioni e delle difese della parte datoriale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e la ritenuta mancata non contestazione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e la pretesa violazione delle regole sulla prova.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente; la censura è stata respinta perché la motivazione, pur ritenuta errata nel merito su un punto, superava il minimo costituzionale.

  • art. 2108 c.c.

    interpretato come base del diritto al compenso per lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, in collegamento con il requisito dell'autorizzazione/consenso datoriale.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato come norma che rileva quando la prestazione sia resa in presenza del consenso datoriale, anche implicito, nonostante il mancato rispetto di regole interne o collettive.

  • art. 1375 c.c.

    evocato dal ricorrente a sostegno della lettura dell'organizzazione del lavoro secondo correttezza e buona fede.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla retribuzione proporzionata del lavoro effettivamente prestato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza e al dovere di giustificazione del provvedimento.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla giurisprudenza citata per inquadrare il pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dalla giurisprudenza citata in relazione al quadro della contrattazione collettiva e dei diritti retributivi nel pubblico impiego.

  • art. 27 c.c.n.l. comparto Ministeri 16.5.2001

    richiamato dalla corte d'appello come fonte che richiede l'autorizzazione dello straordinario ai fini della monetizzazione o dei permessi compensativi.

  • art. 73 c.c.n.l. comparto Ministeri 2006-2009

    richiamato dalla corte territoriale nel medesimo senso, quale base regolativa della contabilizzazione delle ore in banca ore.

  • art. 26 c.c.n.l. 16.2.1999

    richiamato in Cassazione come disciplina da esaminare in rinvio per verificare se il lavoro festivo dei turnisti rientrasse nella normale turnazione o nello straordinario.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per lavoro straordinario presuppone sì l'autorizzazione datoriale, ma tale autorizzazione può risultare anche implicitamente dall'organizzazione del lavoro e dal consenso del datore, senza necessità di un atto formale espresso.
  • Il superamento dei limiti organizzativi o delle regole collettive sullo straordinario non esclude di per sé il diritto del lavoratore al compenso se la prestazione è stata resa con il consenso, anche implicito, dell'amministrazione; restano eventualmente profili di responsabilità interna dei funzionari verso l'ente.
  • La distinzione tra straordinario feriale e prestazione festiva deve essere verificata in concreto: nei rapporti con turnazione, il lavoro nei giorni festivi può costituire normale esecuzione del turno e non necessariamente straordinario retribuibile ulteriormente.
  • L'onere di contestazione riguarda i fatti storici allegati dalla controparte, non le deduzioni valutative o giuridiche che ne discendono; la qualificazione di un fatto come autorizzazione implicita non è coperta dalla mera non contestazione.
  • Non è sufficiente negare il diritto allo straordinario per difetto di autorizzazione esplicita quando dagli elementi istruttori possa emergere un'organizzazione del lavoro che presuppone o implica la prestazione richiesta dal datore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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