Cassazione Civile, Ordinanza n. 26183/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso per lavoro straordinario nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Il dipendente aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per ore di straordinario feriale e festivo svolte in occasione di turni di sottoguardia/vigilanza. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo lo straordinario feriale per 25,27 ore, ritenute provate dal prospetto presenze e autorizzate dall'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014, ma aveva rigettato la domanda relativa allo straordinario festivo per mancanza di una specifica autorizzazione datoriale esplicita. Il lavoratore ha proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, che il lavoro festivo era stato comunque eseguito su incarico datoriale o quantomeno con autorizzazione implicita, desumibile dall'organizzazione del lavoro e dall'ordine di servizio, e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso il diritto al compenso per difetto di autorizzazione formale. Ha inoltre lamentato motivazione apparente e ultrapetizione. Il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che l'ordine di servizio non poteva valere come autorizzazione implicita allo straordinario festivo e, dall'altro, che non vi sarebbe stata corretta applicazione del principio di non contestazione e della disciplina contrattuale sullo straordinario. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la decisione nella parte in cui aveva negato il compenso per straordinario festivo in base al solo difetto di autorizzazione formale. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il consenso/autorizzazione al lavoro straordinario può essere anche implicito e desumibile dall'organizzazione del lavoro predisposta dal datore; occorre però verificare in rinvio se la prestazione festiva fosse davvero straordinario oppure rientrasse nel normale turno del personale turnista. Sono stati rigettati gli altri motivi del ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale del lavoratore, cassando la sentenza d'appello nella parte relativa al rigetto del compenso per lavoro straordinario festivo. Ha escluso che sia necessario un atto formale di autorizzazione, ritenendo sufficiente anche un consenso implicito desumibile dall'assetto organizzativo del servizio. Tuttavia ha precisato che il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se il lavoro festivo prestato fosse straordinario oppure fosse compreso nel normale turno di lavoro del personale turnista, applicando la contrattazione collettiva rilevante. Sono stati rigettati i motivi secondo e terzo del ricorso principale; il ricorso incidentale del Ministero è stato dichiarato inammissibile. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro sulla valutazione delle prove e sul principio di non contestazione; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio è questione di merito e che la non contestazione rileva solo sui fatti, non sulle qualificazioni giuridiche.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio denunciato perché la sentenza di merito ha comunque svolto una motivazione percepibile e il problema riguarda il merito della valutazione probatoria.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione del rapporto in base a buona fede e correttezza nell'organizzazione del lavoro.
Richiamato da entrambe le parti; la Corte ribadisce che il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui profili giuridici del calcolo del credito.
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto alla giusta retribuzione per il lavoro prestato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per le censure di nullità della sentenza; la Corte respinge la doglianza di motivazione apparente e quella di ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Evocato dal ricorrente come vizio motivazionale; la Corte non lo accoglie nei termini dedotti.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la motivazione è presente e percepibile.
Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ritiene infondata la doglianza.
È la norma di riferimento per il compenso del lavoro straordinario; la Corte afferma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso presuppone l'autorizzazione/il consenso datoriale, che può essere anche implicito.
Richiamato in combinazione con l'art. 2108 c.c.; la Corte afferma che l'autorizzazione datoriale è il presupposto che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. in materia di straordinario.
artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati per il coordinamento tra disciplina privatistica del lavoro e pubblico impiego contrattualizzato, nonché per il limite della contrattazione collettiva e dell'organizzazione amministrativa.
art. 97 Cost.
Evocato nel bilanciamento tra retribuzione dello straordinario e vincoli organizzativi e di legalità dell'amministrazione.
artt. 25 e 27 del c.c.n.l. Comparto Funzioni Centrali 2016-2018
Richiamati dal Ministero per sostenere la necessità di autorizzazione espressa del dirigente allo straordinario; la Corte non accoglie questa lettura in sede di legittimità perché la questione richiede una nuova valutazione in fatto.
art. 26 del c.c.n.l. del 16.2.1999
Richiamato per la disciplina del personale turnista e per distinguere tra lavoro festivo compreso nel turno ordinario e lavoro festivo straordinario.
Evocato dal Ministero nel motivo incidentale per l'interpretazione delle norme; la censura è dichiarata inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto.
Richiamati dal Ministero per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte non entra nel merito della pretesa interpretazione per inammissibilità del motivo incidentale.
Richiamato sul piano della contestazione e delle difese; la Corte ribadisce che la non contestazione non copre i profili giuridici della quantificazione.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la contestazione delle allegazioni; la Corte osserva che il decisum si fonda anche sulla valutazione della documentazione in atti.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il compenso per lavoro straordinario non richiede necessariamente un'autorizzazione formale ed espressa: è sufficiente anche un consenso implicito o desumibile dall'organizzazione del lavoro predisposta dal datore, purché la prestazione non sia svolta contro il suo divieto.
- Ai fini del riconoscimento dello straordinario, il giudice deve verificare in concreto se le ore prestate oltre il normale orario siano davvero eccedenti rispetto al turno ordinario applicabile, in particolare quando il lavoratore appartenga a un sistema di turnazione che può comprendere anche il lavoro festivo.
- Il principio di non contestazione, nei giudizi di lavoro, riguarda i fatti storici posti a base del conteggio del credito e non le questioni di interpretazione della disciplina legale o contrattuale che governa la quantificazione; tali profili restano riservati al potere-dovere del giudice.
- Una motivazione è solo apparente quando manca del tutto o è incomprensibile; non è invece apparente se la sentenza espone una ratio percepibile, ancorché eventualmente errata nel merito.
- La deduzione di ultrapetizione non può essere usata per contestare, in realtà, la valutazione delle difese e dei conteggi compiuta dal giudice di merito, quando la questione attiene alla ricostruzione del petitum e della contestazione effettivamente svolta dalle parti.
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