Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26142/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di un dipendente comunale, in servizio presso la Polizia Municipale con qualifica di specialista di vigilanza, di ottenere il pagamento di ulteriori somme a titolo di straordinario per l’attività svolta tra il 21 marzo 2007 e il 22 aprile 2010 quale addetto alla sicurezza e all’assistenza del Sindaco. Il Tribunale, in opposizione a decreto ingiuntivo, e poi la Corte d’appello, avevano respinto la domanda ritenendo non provata la necessaria autorizzazione espressa e non tempestivamente allegata la specifica indifferibilità delle prestazioni. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38 del c.c.n.l. enti locali, sostenendo che dagli atti emergeva l’autorizzazione espressa o, comunque, che per la peculiare natura improcrastinabile del servizio l’autorizzazione dovesse ritenersi implicita; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il pagamento parziale effettuato dal Comune avrebbe integrato acquiescenza alle pretese creditorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e non si confrontava con una doppia ratio decidendi della sentenza impugnata: da un lato, l’assenza di autorizzazione preventiva e specifica; dall’altro, la mancata tempestiva allegazione e prova dell’indifferibilità/urgenza delle singole prestazioni straordinarie, non desumibile in via generale dalla mera destinazione al servizio del Sindaco. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. in un giudizio di appello soggetto al regime della doppia conforme, senza indicare divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado, e perché la censura riguardava una valutazione giuridica, non un fatto decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.n.l. Enti locali

    Per il riconoscimento del lavoro straordinario serve autorizzazione preventiva e specifica; non è sufficiente una ricostruzione implicita o desumibile genericamente dalle circostanze del servizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non consente di ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge; la censura deve individuare il canone ermeneutico violato se si contesta l’interpretazione di una clausola contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile nel regime della doppia conforme se il fatto è stato ricostruito negli stessi termini nei due gradi di merito, salvo indicare le divergenze tra le sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile quando ricorre la c.d. doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    Richiamato per individuare l’ambito temporale di applicazione del nuovo regime del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La domanda di pagamento dello straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato richiede la prova di una preventiva e specifica autorizzazione; la sola utilità del servizio o la sua asserita urgenza non bastano, se non vengono allegati e provati in modo puntuale per ciascuna prestazione.
  • La deduzione di una violazione dell’art. 38 c.c.n.l. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei documenti e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le specifiche divergenze tra le due decisioni e non censura correttamente la doppia conforme.
  • Non costituisce "fatto decisivo" ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. una mera valutazione giuridica o argomentativa del giudice di merito, quale l’ipotizzata acquiescenza desunta da un pagamento parziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.