Cassazione Civile, Ordinanza n. 26140/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico esponeva di essere stato illegittimamente trasferito dalla Regione a un Comune; una precedente sentenza aveva accertato l'illegittimità del trasferimento e disposto la reintegrazione presso la Regione, ma il rientro sarebbe avvenuto solo a seguito di esecuzione forzata. Il lavoratore sosteneva che, per effetto di tale vicenda, era stato privato delle pregresse funzioni di responsabilità e coordinamento in materia di miglioramento della produzione oleica e, nel Comune, era stato adibito a mere mansioni di sportello. Chiedeva quindi il risarcimento di danni esistenziali, morali, professionali, alla carriera, biologici e da perdita di chance. In cassazione deduceva: (1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il giudice d'appello non aveva colto che la pretesa riguardava la perdita di chance e non una rivendicazione retributiva o un semplice confronto tra mansioni equivalenti in concreto; (2) sempre violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, affermando che il demansionamento gli era derivato dal trasferimento disposto dalla Regione e non da un illegittimo esercizio di potere del Comune, che aveva comunque rispettato il suo inquadramento formale; (3) violazione del diritto al risarcimento per perdita di chance e dell'art. 1226 c.c., assumendo che il trasferimento illegittimo gli avesse fatto perdere la concreta possibilità di conseguire un'alta professionalità nel settore oleico a livello europeo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva escluso che il lavoratore fosse mai stato adibito a mansioni non riconducibili al suo inquadramento e, nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 d.lgs. 165/2001 impone un criterio di equivalenza formale, ancorato alla classificazione contrattuale astratta, senza possibilità di sindacare la maggiore o minore specificità professionale concreta delle mansioni. Ha inoltre escluso che il conferimento o la mancata conferma di una posizione organizzativa possano integrare demansionamento, trattandosi di incarico che rileva solo sul piano economico e non muta il profilo professionale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura introduceva una diversa allegazione di perdita di chance rispetto a quella esaminata in appello (mancata partecipazione a un concorso), sicché risultava nuova e comunque priva del presupposto di un illecito demansionamento, escluso dai giudici di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato rileva soltanto l'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi secondo la classificazione astratta dei contratti collettivi; non si applica il criterio generale dell'art. 2103 c.c. e il giudice non può sindacare in concreto la maggiore o minore professionalità della mansione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
È indicato come norma generale non applicabile al pubblico impiego privatizzato per la verifica dell'equivalenza delle mansioni.
È richiamato dalla parte ricorrente per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance; la Corte lo ritiene inconferente perché manca un danno risarcibile, essendo escluso l'illecito dedotto.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
È richiamato con riferimento all'onere di allegare dove la domanda sia stata formulata nel giudizio di merito, ai fini dell'ammissibilità del motivo in cassazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la verifica del demansionamento va compiuta secondo l'equivalenza formale delle mansioni, desumibile dalla classificazione prevista dai contratti collettivi, e non in base alla professionalità concretamente acquisita dal lavoratore.
- Se il giudice di merito accerta che il dipendente è stato sempre adibito a mansioni coerenti con il proprio inquadramento formale, il ricorso per cassazione che insista su un preteso demansionamento è inammissibile quando non si confronti con tale ratio decidendi.
- Il conferimento o la mancata conferma di una posizione organizzativa negli enti locali non integra, di per sé, demansionamento, perché incide solo sul trattamento economico e non comporta mutamento di profilo professionale.
- La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è inammissibile se in cassazione viene prospettata su un presupposto fattuale diverso da quello trattato in appello, senza dimostrare che la nuova allegazione fosse già stata ritualmente introdotta nei gradi di merito.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l'esistenza di un danno risarcibile; se la condotta illecita asserita è esclusa, la questione della quantificazione equitativa è inconferente.
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