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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14841/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza di primo grado favorevole a Sogerisa. L'avviso di accertamento riguardava IRES, IRAP e IVA per il 2005 ed era stato emesso con accertamento analitico-induttivo per presunta antieconomicita' della gestione. In Cassazione Sogerisa ha dedotto otto motivi, tra cui: mancato contraddittorio preventivo e nullita' dell'accertamento; errata applicazione delle norme sul contraddittorio (art. 12 l. 27/7/2000 n.212 e norme collegate); ultrapetizione della CTP; omessa o insufficiente valutazione delle deduzioni e dei mezzi di prova (ricostruzione dei ricavi, acquisti di derrate, pasti serviti, coperti, banchetti); errori materiali nell'avviso di accertamento; vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimita' dell'accertamento analitico-induttivo operato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n.600/1973 e ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di Sogerisa. In particolare: 1) per IRES e IRAP, trattandosi di accertamento "a tavolino" ai sensi dell'art. 39, non opera l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti condotti presso la sede dell'impresa; 2) per l'IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio preventivo e' obbligatorio ma il contribuente non ha fornito la "prova di resistenza" ossia l'indicazione concreta delle ragioni che avrebbe fatto valere in contraddittorio, per cui la violazione denunciata non ha determinato l'annullamento; 3) molte questioni sollevate non erano state riproposte tempestivamente in appello e sono state considerate rinunciate; 4) i vizi di motivazione denunciati non raggiungono la soglia di rilevanza costituzionalmente necessaria per la cassazione. La Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Individua l'accertamento analitico-induttivo "a tavolino"; la Corte ha ritenuto che l'accertamento impugnato rientrasse in questa fattispecie, con la conseguenza che le garanzie procedimentali previste per gli accertamenti svolti in sede non si applicano automaticamente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (Statuto del contribuente)

    La disposizione tutela il contraddittorio per accertamenti svolti presso la sede dell'impresa; la Corte ha ritenuto improprio il richiamo a questa norma per un accertamento "a tavolino" non svolto in sede.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Normativa IVA citata; la Corte ha ricordato che per l'IVA, quale tributo armonizzato, il contraddittorio preventivo e' obbligatorio in conformita' alla giurisprudenza comunitaria e alle Sezioni Unite.

  • d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis e ss. (convertito con modificazioni)

    Norme collegate agli accertamenti basati sugli studi di settore; la Corte ha evidenziato che tali disposizioni non trovano applicazione quando l'accertamento e' analitico-induttivo "a tavolino" e non fondato sugli studi di settore.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 (primo comma)

    Richiamate in relazione ai vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione e motivazione dedotti in cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilita' e il merito delle doglianze alla luce di tali norme e della delimitazione del sindacato in sede di legittimita'.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (comma 1 quater) e art. 1 bis (riferimenti legge n. 228/2012)

    Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso presentato dopo il 30/1/2013.

  • Cass. Sezioni Unite n. 24823/2015 (giurisprudenza citata)

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati; Corte richiamata per distinguere il regime applicabile a IVA rispetto a imposte non armonizzate.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014 (giurisprudenza su art. 360 n.5)

    Principio interpretativo sul ristretto campo di sindacato della Cassazione circa la motivazione: solo vizi estremi di mancanza, inconciliabilita' o incomprensibilita' della motivazione sono rilevanti; applicato per respingere i motivi di vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Gli accertamenti analitico-induttivi "a tavolino" ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 non sono automaticamente soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti in sede; per IRES e IRAP l'obbligo generalizzato non sussiste.
  • Per l'IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio preventivo e' obbligatorio, ma il contribuente deve dimostrare concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere (prova di resistenza); la sola censura astratta del diritto di difesa non e' sufficiente.
  • In sede d'appello il convenuto/appellato deve riproporre tempestivamente (atto di controdeduzioni o primo atto difensivo) le questioni rimaste assorbite dal primo grado; se non riproposte nei termini sono considerate rinunciate.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione giudiziale: sono rilevanti solo vizi macroscopici della motivazione (mancanza, apparente, contraddittoria o incomprensibile), non la semplice insufficienza di convincimento sul merito.
  • Il contribuente chiamato a contestare un accertamento induttivo deve portare elementi di prova atti a superare la presunzione normativa posta dall'accertamento; in mancanza il giudice di merito puo' dar prevalenza agli elementi indiziari dell'Ufficio.
  • Se il ricorso in cassazione e' proposto dopo il 30/1/2013 e viene rigettato, possono operare disposizioni sul versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

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