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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14708/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Franchi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di accertamento della comproprietà per la metà di un immobile (derivante da un contratto preliminare del 1979 e da accordi di separazione del 1987). La Corte territoriale aveva ritenuto la domanda preclusa dal giudicato formato con una sentenza del Tribunale di Roma del 1998 che aveva già respinto analoga domanda. Il ricorso in Cassazione deduceva molteplici vizi procedurali e di merito (nullità per difetto di contraddittorio, vizio di motivazione, errata valutazione del giudicato, violazioni di norme processuali relative ai motivi di appello e all'extrapetizione, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: la partecipazione dei promittenti venditori non era necessaria perché l'appello investiva soltanto la statuizione sulla comproprietà; i motivi d'appello del resistente erano sufficientemente specifici (applicazione dell'art. 342 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma); il giudicato esterno (sentenza del 1998) precludeva la domanda, anche se l'atto di causa aveva prospettato diverso titolo di acquisto; la Corte ha inoltre escluso errori relativi alla produzione della sentenza 1998 (documento risultava nel fascicolo). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Riconosciuto come titolo per il trasferimento ex art. 2932 (esecuzione in forma specifica del contratto preliminare) rispetto alla domanda principale di esecuzione; la Corte ha distinto l'azione surrogatoria/executione specifica dalla domanda di accertamento della comproprietà

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla possibile inscindibilità delle domande e alla necessità di litisconsorti: la Corte ha ritenuto che non sussistesse dipendenza tale da rendere necessari i promittenti venditori nel giudizio d'appello, essendo l'appello limitato alla sola statuizione sulla comproprietà

  • art. 336 cod. proc. civ.

    Citando la normativa processuale connessa alla partecipazione delle parti e al contraddittorio: la Corte ha ritenuto integrato il contraddittorio rispetto alla parte impugnante e non necessaria la partecipazione di terzi formali non oggettivamente interessati dalla specifica statuizione impugnata

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Applicata nella versione anteriore alla riforma 2012: la Corte ha ritenuto che l'appellante avesse specificato sufficientemente le ragioni di gravame, per cui i motivi di appello contestati non erano generici

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di nullità per omessa pronuncia: la Corte ha valutato l'interesse e l'ammissibilità delle doglianze basate su omessa pronuncia, dichiarando alcune inammissibili per difetto di interesse dato l'esito complessivo

  • art. 346 cod. proc. civ.

    Censurato in relazione alla presunta nullità per violazione delle regole processuali, ma la Corte ha dichiarato i motivi connessi inammissibili per difetto di interesse o infondati

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso senza conoscere il contenuto della sentenza su cui si fondava il giudicato; la Cassazione ha invece rilevato che la sentenza era presente nel fascicolo e che il giudice può valutare il giudicato anche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti

  • art. 2909 cod. civ.

    Invocato nella critica alla valutazione del giudicato e della prova: la Corte ha ritenuto che l'accertamento del giudicato fosse corretto alla luce del contenuto della sentenza precedente e del fascicolo processuale

  • art. 177 cod. civ.

    Richiamato nella motivazione del giudicato originario (riguardo al regime della comunione legale) per spiegare il diverso titolo invocato nelle varie cause; la Corte ha ritenuto che la differenza di titolo non escluda l'efficacia preclusiva del giudicato nelle azioni di accertamento di proprietà

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2010, n.137 conv. L. 176/2010

    Norma procedurale che ha permesso la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, applicata nel procedimento di Cassazione in assenza di richiesta di discussione

  • decreto legge n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012

    Richiamato in relazione alla riforma dell'art. 342 c.p.c.: la Corte ha applicato la disciplina ratione temporis (versione anteriore) perché l'appello era stato introdotto prima della riforma

Massime di principio

  • Il giudicato esterno ha efficacia preclusiva anche quando il titolo invocato nelle due cause appaia diverso: il mutamento del titolo di acquisto non impedisce l'efficacia esterna del giudicato in azioni volte ad accertare la proprietà del bene
  • La partecipazione di terzi promittenti venditori non è necessaria nell'appello se l'impugnazione investe soltanto una determinata statuizione (es. accertamento della comproprietà) e non la pronuncia che dispone l'esecuzione in forma specifica: va valutata la dipendenza logico-giuridica fra le domande
  • In tema di gravame d'appello, la specificità dei motivi va valutata anche con riguardo al testo vigente al momento dell'introduzione dell'appello; argomentazioni sintetiche ma idonee a rappresentare errori specifici possono essere considerate ammissibili
  • Se la decisione di merito poggia su più ragioni autonome, la confutazione di una sola può rendere inammissibili o prive di interesse le censure avverso le altre: esame dell'interesse a censurare in Cassazione
  • Il giudice può rilevare e applicare d'ufficio l'effetto preclusivo del giudicato esterno, interpretandone contenuto e portata sulla base del documento che forma il relativo fascicolo, anche se le parti non l'hanno enfatizzato nelle loro prospettazioni
  • In situazioni simili, chi agisce per ottenere accertamenti sulla proprietà deve verificare preventivamente l'esistenza di precedenti definitivi su fatto o diritto sostanzialmente coincidenti, perché il giudicato può precludere l'azione anche se la formulazione del titolo è diversa

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