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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14689/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 (€12,91 per utenza/mese) per gli anni 2008-2011, chiedendo la restituzione di €12.819,63 sostenendo che era venuto meno il presupposto impositivo (a seguito di modifiche normative/abrogazioni intervenute nel settore delle comunicazioni mobili). Il ricorso è passato attraverso CTP (accoglimento), CTR (accoglimento dell'appello dell'Amministrazione con richiamo alle Sezioni Unite n.9650/2014 che ritengono l'assoggettabilità ancora sussistente), e infine in Cassazione il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. in seguito alla rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione (rinuncia sottoscritta dal difensore e accettata dall'Agenzia). Non è stata pronunciata decisione di merito sul rimborso; nulla è stato disposto sulle spese processuali in quanto l'adesione dell'ente alla rinuncia esonera la Corte dalla pronuncia sulle spese. Inoltre è stato confermato il principio per cui l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1‑quater, DPR 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 - tariffa, art. 21

    Individua la tassa di concessione governativa di €12,91 per utenza/mese per apparecchiature terminali del servizio radiomobile; è la norma tariffaria che ha fondato la pretesa tributaria oggetto del ricorso.

  • D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318

    Norma originaria in materia di radiofonia mobile abrogata, la cui abrogazione è stata discussa nella valutazione se ciò avesse fatto venire meno l'assoggettabilità alla tassa; la giurisprudenza ha ritenuto però che la disciplina sia stata riprodotta nella normativa successiva.

  • D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160

    Ritenuto dalla CTR (seguendo le Sezioni Unite n.9650/2014) come la disposizione che oggi riproduce la previsione rilevante ai fini dell'assoggettabilità alla tassa di concessione governativa per l'uso di terminali di radiocomunicazione.

  • D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218

    Norma che ha operato modifiche/abrogazioni nell'ambito della precedente disciplina della radiofonia; il collegamento tra abrogazione e mantenimento dell'assoggettabilità è stato oggetto di interpretazione giurisprudenziale.

  • D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219

    Stabilisce che dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato; utilizzata per argomentare che la liberalizzazione non ha comportato la perdita dell'entrata derivante dalla tassa.

  • D.lgs. 5 settembre 2001, n. 269

    Riferito in relazione ai requisiti tecnici per la messa in commercio: la normativa comunitaria e di recepimento non introduce una differenziazione che escluda alcuni terminali dall'ambito della regolazione.

  • D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2 comma 4, conv. con modificazioni in L. 28 marzo 2014, n. 50

    Norma interpretativa che amplia la nozione di stazioni radioelettriche includendo il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, utilizzata per sostenere la continuità dell'assoggettamento alla tassa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1‑quater (modificato dalla L. 27 dicembre 2012, n.228)

    Prevede un ulteriore importo a carico del ricorrente soccombente a titolo di contributo unificato; la Corte ha affermato che tale maggiorazione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 390 e 391

    Regole sulla rinuncia all'atto e sulle conseguenze: la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo e la necessità di pronuncia con sentenza quando intervenuta dopo pubblica udienza; disposizioni applicate per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • Cass. Sezioni Unite, n. 9650/2014 (giurisprudenza)

    Principio richiamato dalla CTR secondo cui l'abrogazione di norme precedenti non ha eliminato l'assoggettabilità dei telefoni cellulari alla tassa, in quanto la previsione è riprodotta nella normativa successiva (art.160 d.lgs.259/2003).

  • Corte di Giustizia UE, sent. 12 dicembre 2013, C‑335/2013

    Citata per escludere eventuali conflitti con il diritto comunitario: la Corte di giustizia avrebbe escluso incompatibilità tra la tassa e la normativa UE richiamata.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e l'Amministrazione aderisce, il giudizio si estingue ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza decisione di merito.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude normalmente l'applicazione della maggiorazione del contributo unificato prevista dall'art.13, comma 1‑quater, DPR 115/2002; tale misura è di stretta interpretazione e non si estende alla rinuncia.
  • Sostanzialmente, l'abrogazione di una norma previgente non comporta automaticamente la cessazione dell'assoggettamento fiscale se la materia è stata disciplinata dalla normativa successiva che riproduce il presupposto impositivo.
  • Nelle controversie su rimborsi per imposte/tasse, è fondamentale verificare sia la normativa attuale che la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) e comunitaria per stabilire se il presupposto impositivo sia effettivamente venuto meno.
  • Quando l'ente resistente non si oppone alla rinuncia del ricorrente, il giudice può astenersi dal decidere sulle spese processuali (adesione che dispensa dalla pronuncia).

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