Cassazione Civile, Sentenza n. 14690/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune chiedeva il rimborso della tassa di concessione governativa (TCG) versata per contratti di abbonamento alla telefonia mobile per gli anni 2009-2012, sostenendo che il presupposto impositivo era venuto meno dopo le modifiche normative (abrogazione art.318 DPR 156/1973 e recepimento delle direttive UE). Impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e deduceva, tra le altre censure, l'incompatibilità della normativa nazionale con le direttive UE (1999/5, 2002/20, 2002/21, 2002/22), l'abrogazione o incompatibilità delle disposizioni tariffarie (art.21 Tariffa DPR 641/1972) con il nuovo codice delle comunicazioni (d.lgs. 259/2003) e il venir meno del presupposto impositivo non essendovi più autorizzazioni preventive per i terminali, contestando inoltre retroattività, legittimazione passiva dei Comuni e profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n.9560/2014) secondo cui l'assoggettabilità dei telefoni cellulari alla TCG non è venuta meno: l'art.21 della Tariffa va riferito all'art.160 del d.lgs. n.259/2003 (rinvio formale non recettizio) e la normativa interpretativa (art.2, comma 4, d.l. n.4/2014, conv. L.50/2014) chiarisce che per "stazioni radioelettriche" si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile. La Corte ha inoltre ritenuto assente il contrasto con il diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare C-416/14) che ha stabilito che il contratto di abbonamento può essere equiparato a una autorizzazione generale ai fini della TCG e che la tassa non ostacola la libera circolazione dei dispositivi. Sono state respinte le censure su retroattività, mancanza del presupposto, illegittimità costituzionale e l'eccezione di esenzione per gli enti locali; il Comune è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa, voce 21
Prevede la TCG applicabile ai servizi radiomobili; il rinvio formale alla normativa tecnica/autorizzatoria deve oggi intendersi riferito all'art.160 del d.lgs. n.259/2003
D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318
Fonte originaria della licenza per stazioni radioelettriche; la sua abrogazione non ha eliminato l'assoggettabilità alla TCG in quanto il contenuto si è ricondotto nell'art.160 del d.lgs. 259/2003
Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
Art.160 riproduce il contenuto regolatorio attinente alle stazioni radioelettriche; art.219 impedisce che la liberalizzazione produca nuovi o maggiori oneri per lo Stato; la Corte lo considera riferimento attuale per la TCG
Decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (attuazione Direttiva 1999/5/CE)
Regola i requisiti tecnici e la libera messa in servizio dei terminali; non è incompatibile con l'applicazione della TCG, atteso che la tassa grava sul contratto di abbonamento e non sulla libera vendita dei dispositivi
Decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4 (conv. L. 28 marzo 2014, n. 50)
art. 2, comma 4 d.l. n.4/2014
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che per 'stazioni radioelettriche' si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile; la Corte la ritiene interpretativa e quindi applicabile retroattivamente
Direttive UE rilevanti
Direttiva 1999/5/CE; Direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21, 2002/22 (e successive modifiche)
Secondo la Corte di Giustizia e la Cassazione tali direttive non ostano all'applicazione di una tassa quale la TCG; non vietano che il contratto di abbonamento sia equiparato a una autorizzazione generale ai fini della TCG
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-416/14 (17/09/2015)
Ha stabilito che il diritto UE non ostacola una normativa nazionale che assoggetta a TCG l'uso di apparecchiature terminali nel contesto di un contratto di abbonamento, ritenendo il contratto equivalente a un'autorizzazione generale e non impedendo la libera circolazione dei dispositivi
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 9560/2014
Ha affermato il principio che la TCG si applica ai telefoni cellulari e che il rinvio tariffario deve oggi riferirsi all'art.160 del d.lgs. 259/2003; orientamento seguito dalla Corte
Costituzione Italiana
art. 3; art. 23; art. 114; art. 118
Le censure costituzionali (uguaglianza, base normativa del prelievo, principio di equiordinazione e sussidiarietà) sono state ritenute infondate: la differenza di trattamento tra abbonamento e prepagato è giustificata e non manca base normativa per il prelievo
Massime di principio
- Se una norma tariffaria rinvia a una disposizione normativa abrogata, i giudici possono interpretare il rinvio come riferito alla corrispondente disposizione del nuovo codice (rinvio formale non recettizio), per evitare vuoti normativi.
- Un contratto di abbonamento per telefonia mobile può essere qualificato come documento sostitutivo di una autorizzazione generale o licenza ai fini dell'insorgenza della TCG: la tassa grava sul contratto/uso e non sulla libera vendita dei terminali.
- Le direttive UE (in particolare quelle su apparecchiature radio e reti) non impediscono di per sé l'applicazione di una tassa nazionale come la TCG, salvo che non imponga un effettivo ostacolo alla libera circolazione o richieda un intervento amministrativo preventivo che limiti il mercato.
- Una norma interpretativa autentica adottata dal legislatore può essere considerata retroattiva e vincolante per la corretta comprensione della disciplina preesistente, risolvendo contrasti giurisprudenziali.
- Le amministrazioni locali (Comuni) non sono automaticamente esentate dalla TCG: l'esenzione prevista per lo Stato non si estende agli enti locali salvo disposizioni esplicite.
- La distinzione tra abbonamento e ricaricabile (prepagato) costituisce una differenziazione ragionevole e tollerata: il trattamento fiscale diverso è giustificato dalle diverse caratteristiche contrattuali e d'uso.
- Per ottenere successo in una contestazione della TCG è necessario dimostrare un effettivo contrasto con il diritto UE o l'assenza di base normativa effettiva; la giurisprudenza europea e di legittimità italiana ha fissato una soglia restrittiva per tali argomentazioni.
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