Cassazione Civile, Sentenza n. 14691/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate al rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile relativa agli anni 2006 - primo bimestre 2009. Il Comune deduceva che, a seguito della liberalizzazione del settore e dell'abrogazione/formale superamento di norme antecedenti, non sussisteva più il presupposto impositivo (autorizzazione/licenza) per l'applicazione della tassa agli apparati di telefonia mobile; contestava inoltre la compatibilità con le direttive europee (direttiva 1999/5 e direttiva 2002/20 e correlate) e sollevava profili di illegittimità costituzionale e di violazione del principio di legalità e della riserva di legge (art. 23 Cost.). Il ricorso chiedeva il rimborso e, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale o alle Sezioni Unite per revisione dell'orientamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha confermato che la tassa di concessione governativa è applicabile agli abbonamenti di telefonia mobile: il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione come presupposto impositivo (conferma delle Sez. U. n. 9560/2014 e delle pronunce della Corte di Giustizia, in particolare C-416/14). Ha ritenuto che le direttive europee non ostano all'applicazione della tassa né alla differenziazione tra utenti in abbonamento e utenti con ricaricabile. Ha escluso l'implicita abrogazione delle norme richiamate e ha ammesso la portata interpretativa (anche retroattiva) dell'art. 2, comma 4, d.l. n.4/2014. Ha condannato il ricorrente alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Tariffa), art. 21
"Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione"
La Corte ha ritenuto che la voce tariffaria continua a individuare il presupposto impositivo e va riferita, per effetto interpretativo e per rinvio formale, alla disciplina attuale delle "stazioni radioelettriche"
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318
citato come riferimento storico del presupposto autorizzatorio
Il contenuto sostanziale è stato trasfuso nell'art. 160 del d.lgs. 259/2003; la sua abrogazione formale non ha eliminato il presupposto impositivo
D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 160
norma richiamata dalla tariffa come riferimento attuale per le 'stazioni radioelettriche'
Rappresenta oggi il riferimento normativo cui va ricondotta la tariffa: le 'stazioni radioelettriche' sono considerate comprensive delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. in L. 28 marzo 2014, n. 50, art. 2, comma 4
"Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa ... le disposizioni dell'art. 160 ... si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione"
Interpretazione autentica che chiarisce e conferma l'inclusione dei telefoni cellulari nella nozione di stazioni radioelettriche; la Corte ne riconosce la natura interpretativa e la retroattività
D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuazione direttiva 1999/5/CE)
Regola i requisiti tecnici e l'immissione in commercio degli apparecchi; non impedisce l'assoggettamento del contratto di abbonamento alla tassa, poiché la tassa è collegata all'uso/abbonamento e non alla sola immissione in commercio
D.Lgs. 259/2003, art. 218 e art. 219
Art. 218 ha inciso sul sistema concessorio ma non ha eliminato il presupposto impositivo; art. 219 impedisce che la liberalizzazione produca nuovi o maggiori oneri per lo Stato, a conferma che la riforma non ha inteso cancellare il gettito derivante dalla tassa
D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3
disposizione che aggiunse alla tariffa la voce relativa alla licenza/documento sostitutivo per il servizio radiomobile
Riconosciuta come la fonte normativa con cui il legislatore ha inteso assoggettare l'uso del telefono cellulare alla tassa; non ritenuta implicitamente abrogata
Direttive UE (es. 1999/5/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE) e quadro normativo europeo
La Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha ritenuto che le direttive non ostano a una normativa nazionale che assoggetti a tassa l'impiego degli apparecchi nel contesto di un contratto di abbonamento; le direttive regolano reti e requisiti tecnici ma non escludono il presupposto impositivo basato sull'abbonamento
Giurisprudenza europea e nazionale rilevante (Corte di Giustizia: C-335/13; C-416/14; Cass. Sez. U. n. 9560/2014 e altre pronunce di legittimità citate)
C-416/14 (17/09/2015): le direttive non osta no a normativa nazionale che tassa l'uso tramite contratto di abbonamento; ammette differenziazione tra abbonamento e ricaricabile
I precedenti CJEU e le Sezioni Unite confermano che il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione e che la tassa è compatibile con il diritto UE; la Corte di Cassazione si uniforma a tali orientamenti
Massime di principio
- Il presupposto della tassa di concessione governativa sugli apparecchi di telefonia mobile è l'impiego tramite contratto di abbonamento (non la sola immissione in commercio dell'apparato).
- Il contratto di abbonamento può essere considerato documento sostitutivo della licenza/autorizzazione ai fini dell'applicazione della tassa; non è necessario un intervento amministrativo attivo per giustificare il prelievo.
- Le direttive europee sulle reti e sulle apparecchiature non impediscono l'applicazione di una tassa nazionale collegata all'abbonamento: la normativa UE regola reti e compatibilità tecnica, mentre il prelievo fiscale può colpire l'uso tramite abbonamento.
- È ammissibile un trattamento differenziato tra utenti in abbonamento e utenti 'prepagati/ricaricabili' rispetto all'applicazione della tassa; tale differenziazione non è, di per sé, irragionevole né contraria al diritto UE.
- La mera abrogazione formale di norme antecedenti non elimina automaticamente un presupposto impositivo se il contenuto essenziale è stato trasfuso in norme successive; le interpretazioni autentiche del legislatore (quando legittime) possono avere efficacia retroattiva.
- Le censure basate sulla riserva di legge e sulla natura della tassa (versus imposta) richiedono dimostrare che il presupposto materiale sia venuto meno; la giurisprudenza tende a qualificare la tassa come correlata all'uso/abbonamento e non come mera mancanza di controprestazione statale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14689/2022 del 10/05/2022
- Sentenza civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14690/2022 del 10/05/2022
- Sentenza civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14708/2022 del 10/05/2022
- Sentenza civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14709/2022 del 10/05/2022
- Sentenza civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14712/2022 del 10/05/2022
- Sentenza civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14713/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →