Cassazione Civile, Ordinanza n. 30454/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un consorzio di bonifica ha intimato a un proprietario/consorziato il pagamento di contributi consortili per l'annualità 2014 mediante cartella di pagamento, per un importo complessivo di euro 30.155,28, comprensivo di quota per bonifica e miglioramento fondiario, manutenzione e irrigazione. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, il difetto di motivazione della cartella e l'assenza di prova dei presupposti della pretesa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo in parte, limitatamente al contributo di bonifica; la Commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l'appello incidentale del contribuente e ha annullato integralmente la cartella, ritenendo che essa fosse il primo atto impositivo e che fosse illegittima perché priva dell'indicazione del piano di classifica o di altri atti generali e dei parametri di calcolo del contributo. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 7 l. 212/2000 e 21 R.D. 215/1933, sostenendo che il contribuente conosceva già gli elementi della pretesa e che il vizio di motivazione era comunque sanato; nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR trascurato la relazione tecnica depositata in appello sulla sussistenza del beneficio fondiario; violazione degli artt. 868 e 915 c.c. e dell'art. 140 R.D.L. 368/1904, sempre in relazione alla mancata considerazione di fatti decisivi. Il contribuente ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, la quale aveva accertato in fatto che la cartella costituiva il primo atto con cui era stata esercitata la pretesa per l'annualità 2014 e che essa non richiamava né riproduceva gli atti presupposti della contribuzione. In tale situazione, la cartella doveva essere motivata come un atto impositivo, con indicazione degli elementi indispensabili per consentire il controllo sulla pretesa, e la motivazione per relationem era possibile solo se gli atti richiamati fossero specificamente individuati e già conosciuti o conoscibili dal contribuente. La Corte ha anche escluso che il precedente giudizio tra le stesse parti su altra annualità potesse dimostrare, nel caso concreto, la piena conoscenza dei presupposti della pretesa, trattandosi di allegazione fattuale nuova e comunque non decisiva. Ha poi osservato che il difetto di motivazione non era stato sanato dall'impugnazione, poiché la CTR aveva accertato che il contribuente non aveva dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti e aveva comunque allegato una minorata difesa. I secondi e terzi motivi sono rimasti assorbiti. Il consorzio è stato condannato alle spese e, come conseguenza accessoria, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro di deduzione dei vizi denunciati in cassazione, ma la Corte respinge le censure perché investono valutazioni di merito non sindacabili o introducono fatti nuovi.
È invocato per sostenere il difetto di motivazione dell'atto, ma la Corte conferma che la cartella, quale primo atto impositivo, doveva contenere gli elementi essenziali della pretesa.
La motivazione dell'atto tributario deve essere sufficiente ex se; è ammessa la motivazione per relationem solo se gli atti richiamati sono specificamente indicati e già conosciuti o conoscibili dal contribuente.
art. 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Per la riscossione dei contributi consortili la cartella, se primo e unico atto della pretesa, deve essere motivata come atto impositivo.
È citato nel terzo motivo, ma resta assorbito dopo il rigetto del primo motivo.
È citato nel terzo motivo, ma resta assorbito dopo il rigetto del primo motivo.
art. 140 R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368
È citato nel terzo motivo, ma la Corte non esamina il motivo per assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore esercita la propria pretesa, essa deve contenere una motivazione autonoma e completa, idonea a consentire al destinatario il controllo sulla correttezza dell'imposizione.
- La motivazione per relationem è valida solo se l'atto richiamato è specificamente individuato negli estremi essenziali e risulta già conosciuto o legalmente conoscibile dal contribuente; non basta un rinvio generico o implicito.
- Il difetto di motivazione dell'atto tributario non può essere sanato in giudizio dalla mera produzione postuma degli atti presupposti, perché il contenuto motivazionale deve sussistere originariamente nell'atto.
- La censura in cassazione sulla sufficienza della motivazione dell'atto impositivo non può risolversi in una richiesta di riesame del merito, salvo l'allegazione di specifici errori di diritto nella decisione impugnata.
- L'eventuale conoscenza di pregresse controversie su annualità diverse non dimostra di per sé la piena conoscenza dei presupposti della nuova pretesa, se tale circostanza non è stata dedotta e accertata nei giudizi di merito.
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