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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30377/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

La controversia nasce da dichiarazioni rese dal resistente al pubblico ministero nell’ambito di indagini penali a carico del ricorrente, dichiarazioni che quest’ultimo assumeva false, calunniose e diffamatorie perché avrebbero inciso sulla sua onorabilità e reputazione personale e professionale, oltre ad aver contribuito all’avvio di un procedimento penale conclusosi con il suo proscioglimento. Il ricorrente agiva quindi per il risarcimento dei danni non patrimoniali, deducendo lesione dell’immagine, danno biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione. In Cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame della documentazione prodotta, motivazione apparente e violazione delle regole sulla prova e sulla motivazione; 2) mancata pronuncia sulle istanze istruttorie, in particolare sulla prova testimoniale; 3) violazione delle norme sulla diffamazione e sulla responsabilità aquiliana, sostenendo la falsità delle dichiarazioni e la sussistenza della lesione dell’onore e della reputazione; 4) erronea regolazione delle spese di lite, perché il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener conto del precedente esito favorevole ottenuto in cassazione sulla sola questione dell’ammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’omesso esame delle prove documentali non coincideva con l’omesso esame di un fatto decisivo e perché la censura mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il giudice di merito può non ammettere prove ritenute superflue e la motivazione complessiva rendeva implicito il rigetto dell’istanza istruttoria; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva adeguatamente accertato la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal resistente, con conseguente esclusione dell’illecito diffamatorio; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, affermando che il giudice del rinvio regola le spese secondo l’esito finale globale della lite, non per singole fasi. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte, nel ricostruire i motivi, non ne fa applicazione autonoma ma ribadisce che non può trasformarsi in sede di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato tra le norme asseritamente violate nei primi motivi, ma senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; la Corte esclude il vizio poiché il rigetto implicito dell’istanza è desumibile dalla motivazione complessiva.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è denunciabile solo se il giudice dichiari di non osservare il principio di disponibilità delle prove o decida su prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la sentenza impugnata contiene una motivazione percepibile e non meramente assertiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza autonoma incidenza sulla decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte delimita il sindacato di legittimità: l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, la motivazione apparente solo anomalie estreme, e non è consentita una nuova valutazione del merito.

  • art. 595 c.p.

    richiamato per la configurabilità della diffamazione; la Corte osserva che la veridicità delle dichiarazioni esclude l’illecito.

  • art. 2043 c.c.

    invocato come norma generale della responsabilità aquiliana; la Corte esclude il presupposto dell’illecito perché manca la falsità offensiva delle dichiarazioni.

  • art. 96 c.p.c.

    menzionato per la riconvenzionale del convenuto in responsabilità aggravata, senza che la decisione di legittimità vi dia rilievo autonomo.

  • art. 51 c.p.

    richiamato dalla Corte come esimente applicabile alle dichiarazioni rese nell’ambito dell’adempimento di un dovere, in quanto veritiere.

  • art. 362 c.p.p.

    indicato per qualificare le sommarie informazioni rese al pubblico ministero.

  • art. 415-bis c.p.p.

    menzionato per l’avviso ricevuto dal ricorrente e per la conoscenza delle dichiarazioni contestate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2 del R.D.L. 511/1946

    richiamato per il trasferimento d’ufficio del ricorrente nell’ambito della procedura per incompatibilità ambientale.

  • art. 47-quater O.G.

    menzionato come disposizione relativa alle riunioni della sezione per la trattazione dei contrasti giurisprudenziali.

  • art. 319-ter c.p.

    citato con riferimento al procedimento penale conclusosi con proscioglimento del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di documenti, prove o questioni di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere tutte le prove dedotte dalle parti quando ritenga il processo già sufficientemente istruito; il rigetto dell’istanza istruttoria può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
  • In tema di diffamazione, la verità sostanziale del fatto narrato esclude l’illecito, perché viene meno l’offensività della comunicazione; la tutela risarcitoria per lesione dell’onore e della reputazione presuppone dunque la falsità dell’attribuzione lesiva.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola di disponibilità delle prove; non è censurabile il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il giudice del rinvio, quando provvede sulle spese, deve applicare il criterio della soccombenza all’esito globale della lite e non può frammentare la regolazione delle spese in relazione ai singoli gradi o alle alterne vicende processuali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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