Cassazione Civile, Ordinanza n. 30415/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia, resa in sede di rinvio dopo precedente cassazione, che aveva negato il riconoscimento della protezione umanitaria. Ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza o del procedimento per omessa valutazione di prove documentali; con il secondo ha dedotto l'omesso esame dei contratti di lavoro e delle buste paga; con il terzo ha lamentato violazione o falsa applicazione della normativa sopravvenuta in tema di protezione umanitaria e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, senza però indicare specifici elementi di integrazione radicamento in Italia; con il quarto ha censurato la regolazione delle spese e la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per carenza di specificità e violazione dell'onere di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha descritto il contenuto dei documenti invocati né ha indicato adeguatamente dove e come fossero stati prodotti in giudizio. Ha ritenuto generico e quindi inammissibile il terzo motivo, perché non era indicato alcun concreto parametro di integrazione/radicamento nel territorio nazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la compensazione delle spese non era stata specificamente censurata e che la Cassazione non è competente a liquidare i compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. È stata disposta la statuizione sulle spese come nulla per mancata attività difensiva della resistente e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; secondo comma, ultima parte
La proposta di definizione in camera di consiglio è richiamata nel procedimento, ma la memoria del ricorrente non è stata sufficiente a superare i profili di inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che i documenti e gli atti processuali siano indicati in modo specifico, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell'onere di deposito, è sufficiente che il documento sia specificamente indicato nel ricorso con un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione o formazione nel merito.
art. 5, comma 6, d.l. n. 286/1998
È richiamato come base normativa della protezione umanitaria; la censura è però respinta perché formulata in modo generico e priva di concreti elementi di radicamento territoriale.
d.l. n. 113/2018
È evocato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della protezione umanitaria, ma senza specifica allegazione di fatti rilevanti.
d.l. n. 130/2020
È evocato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della protezione umanitaria, ma senza specifica allegazione di fatti rilevanti.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ribadisce che non le compete la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
La previsione del decreto di pagamento contestuale alla pronuncia ha natura acceleratoria e non modifica le regole di competenza sulla liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 6, par. 1, CEDU
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice, purché non si traduca in eccessivo formalismo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità e il principio di autosufficienza impongono che gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure siano puntualmente indicati, riassunti nel loro contenuto essenziale o trascritti nei passaggi rilevanti, con chiaro riferimento alla fase processuale in cui sono stati prodotti.
- La deduzione di omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non consente alla Corte di verificare, dal solo ricorso, il contenuto decisivo di tali documenti e la loro effettiva produzione nel giudizio di merito.
- Le censure contro il diniego della protezione umanitaria devono indicare in modo concreto gli elementi di vulnerabilità o di radicamento nel territorio nazionale; affermazioni generiche o meramente assertive non integrano un motivo scrutinabile.
- La Corte di cassazione non provvede alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando tale attività al giudice competente secondo le regole del d.P.R. n. 115/2002.
- La previsione del decreto di pagamento contestuale alla definizione del giudizio ha funzione acceleratoria e non deroga alle regole di competenza in tema di liquidazione delle spese del patrocinio.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l'art. 6 CEDU, purché non si traduca in un formalismo eccessivo rispetto alla funzione di controllo della Corte.
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