Cassazione Civile, Ordinanza n. 30410/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per gli anni d’imposta 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo insussistenti i vizi formali della cartella e della notificazione e legittima la correzione dell’errore di calcolo da parte dell’Ufficio. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando motivazione solo apparente, motivazione per relationem e carente motivazione sulla congruità dell’atto e sulla sottoscrizione/indicazione del responsabile del procedimento; 2) nullità della notificazione della cartella per incompleta notificazione dell’atto, notificazione in luogo diverso dalla sede legale, invio della raccomandata informativa a un procuratore del legale rappresentante e mancato deposito degli originali o equipollenti delle relate; 3) omessa pronuncia su fatti decisivi già dedotti nel secondo motivo, con riguardo alla pretesa incompletezza dell’atto notificato; 4) violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTR ritenuto legittima la correzione dell’errore di calcolo mediante nuovo ruolo senza annullare la cartella; 5) nullità della sentenza e omesso esame per mancata pronuncia su ulteriori censure relative alla collocazione della relata di notifica e alla motivazione dell’atto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi al vizio di motivazione, alla pretesa incompletezza della cartella e alla notificazione, osservando tra l’altro che la motivazione per relationem è ammissibile se la ragione decisoria è chiara e attribuibile al giudice, che le censure erano carenti di autosufficienza perché la cartella e il ricorso di primo grado non erano stati trascritti o allegati, e che la notificazione di una cartella tempestivamente impugnata raggiunge comunque il proprio scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Quanto al motivo sull’errore di calcolo, lo ha ritenuto infondato, affermando che la riduzione quantitativa della pretesa o la sua ridefinizione non impone necessariamente l’annullamento della cartella e la rinnovazione integrale del ruolo, purché non si introduca una nuova o diversa imposizione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata una violazione tale da determinare nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è stato ritenuto non ammissibile nei limiti dedotti, anche in presenza di doppia conforme
art. 140 c.p.c.
richiamato in relazione alla doglianza sulla notificazione della cartella
art. 145 c.p.c.
richiamato in relazione alla doglianza sulla notificazione della cartella
art. 156 c.p.c.
la notifica della cartella, tempestivamente impugnata, ha comunque raggiunto il suo scopo, sicché l’eventuale nullità della notificazione non produce invalidità utile alla parte
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte ritiene legittimo l’adeguamento della pretesa erariale mediante integrazione/riduzione del ruolo senza necessità di annullare la precedente cartella e emetterne una nuova
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile quando la decisione del giudice di merito consente comunque di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della pronuncia, che restano riferibili al giudice stesso.
- In cassazione le censure di omessa pronuncia o difetto di motivazione richiedono specificità e autosufficienza: se si deduce il vizio della cartella o della notificazione, occorre trascrivere o allegare gli atti rilevanti per consentire il controllo della Corte.
- La nullità della notificazione di una cartella di pagamento non rileva quando l’atto sia stato comunque tempestivamente impugnato, poiché in tal caso la notifica ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
- L’eventuale correzione quantitativa della pretesa tributaria o dell’errore di calcolo non comporta necessariamente l’annullamento della cartella e la rinnovazione del ruolo, se l’adeguamento non introduce una nuova o diversa imposizione.
- La doglianza relativa a requisiti essenziali dell’atto tributario, come sottoscrizione o indicazione del responsabile del procedimento, va prospettata come violazione di legge e non come mero vizio motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30377/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30383/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30415/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30418/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30419/2022 del 17/10/2022
- ordinanza_civile · 17 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30421/2022 del 17/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →