Cassazione Civile, Ordinanza n. 30383/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindaco)
La controversia
Il curatore di una società fallita aveva agito per il risarcimento dei danni contro l'amministratore unico e contro alcuni componenti del collegio sindacale, assumendo che irregolarità e falsità contabili avessero occultato la reale situazione economico-patrimoniale della società, impedito l'emersione della perdita integrale del capitale e consentito operazioni in danno della società e dei creditori. In appello la domanda era stata respinta nei confronti di due sindaci, mentre era stata dichiarata inammissibile, per tardività, l'impugnazione di un altro sindaco. Il ricorso per cassazione del curatore censurava la sentenza di merito per: 1) vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello si era acriticamente adeguata alla seconda consulenza tecnica senza considerare rilievi difensivi e dati contabili che avrebbero mostrato la consapevolezza dei sindaci circa sopravvalutazioni, crediti inesigibili e operazioni fittizie; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, lamentando che il giudice di merito aveva posto a carico del curatore la prova del nesso causale tra condotta dei sindaci e danno, nonostante l'accertata mala gestio dell'amministratore e l'insufficienza dei controlli dell'organo di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile l'impugnazione nei confronti dei chiamati all'eredità del sindaco deceduto che avevano rinunciato all'eredità, per mancanza di legittimazione successoria; ha invece ritenuto ritualmente proseguibile il giudizio nei confronti del defunto sindaco, per effetto dell'ultrattività del mandato del difensore nonostante l'omessa dichiarazione del decesso. Nel merito dei motivi, la Corte ha ritenuto non sussistente un vizio di motivazione rilevante in cassazione, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente confrontato le due consulenze tecniche e le deduzioni delle parti, motivando sull'insussistenza della responsabilità dei sindaci. Ha inoltre ribadito che, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore contro amministratori e sindaci, grava sull'attore la prova del danno, del suo ammontare e del nesso causale tra condotta illecita e pregiudizio; l'inversione dell'onere probatorio sul nesso causale è eccezionale e richiede che l'irregolare o mancante tenuta delle scritture renda impossibile la prova, circostanza non allegata né risultante nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti
la prosecuzione del processo presuppone la qualità di erede; in mancanza di accettazione dell'eredità o in presenza di rinuncia, il chiamato non ha legittimazione processuale e l'impugnazione nei suoi confronti è inammissibile
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
il vizio motivazionale deducibile in cassazione richiede un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta il semplice difetto di sufficienza della motivazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non l'insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica
richiamato tra le norme invocate nel motivo, senza che la Corte riconosca una violazione nel caso concreto
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in tema di danno risarcibile e causalità
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in tema di prevedibilità del danno
richiamato tra le norme invocate nel motivo, in tema di liquidazione equitativa
richiamato tra le norme invocate nel motivo, quale criterio di liquidazione del danno aquiliano
la prova del danno, del suo ammontare e del nesso causale spetta all'attore; il convenuto deve provare la non imputabilità dell'evento alla propria condotta
richiamato nel motivo; la Corte ribadisce che i sindaci hanno un dovere di vigilanza esteso anche alla gestione e non solo al controllo contabile
richiamato nel motivo, senza specifica autonoma decisione sul punto
la responsabilità dei sindaci presuppone violazione dei doveri istituzionali, danno e nesso causale tra omissione di vigilanza e pregiudizio
l'azione di responsabilità esercitata dal curatore è soggetta al regime di prescrizione quinquennale individuato dalla Corte di merito
richiamato quale fondamento dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali per insufficienza patrimoniale
richiamato in fatto come misura di controllo che si assumeva dovesse essere attivata in relazione alla perdita del capitale sociale
richiamato in fatto per il ricorso del collegio sindacale al tribunale a fronte delle irregolarità riscontrate
ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, limitando il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di un'anomalia radicale della motivazione o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle consulenze tecniche.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è, di regola, un fatto storico omesso, ma un elemento istruttorio: la sua diversa valutazione rispetto a quella del giudice di merito non integra di per sé vizio denunciabile, salvo che siano stati trascurati specifici fatti storici decisivi ricavabili dalla consulenza stessa e puntualmente indicati nel ricorso.
- Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci, l'attore deve provare il danno, il suo ammontare e il nesso causale tra la condotta illecita e il pregiudizio; il convenuto deve dimostrare la non imputabilità dell'evento alla propria condotta mediante la prova dell'adempimento dei doveri.
- Per la responsabilità dei sindaci non è sufficiente allegare in modo generico irregolarità gestorie o contabili: occorre allegare e provare specificamente quali doveri di vigilanza siano stati violati e in che modo l'omessa vigilanza abbia concretamente inciso sulla produzione del danno.
- L'inversione dell'onere della prova sul nesso causale è eccezionale e può operare solo quando l'assoluta mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda impossibile al curatore dimostrare il rapporto causale; se i fatti sono ricostruibili sulla base della documentazione disponibile, resta fermo l'onere dell'attore.
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