Cassazione Civile, Ordinanza n. 30419/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di assistenza sottoscritto tra due società. La società cliente chiedeva accertarsi che il rapporto fosse scaduto al 31.12.2013 per effetto di una disdetta tempestiva e che nulla fosse dovuto alla controparte; in subordine domandava l'annullamento del contratto per dolo o errore. Il Tribunale rigettava la domanda principale, riteneva improcedibili le domande di annullamento e dichiarava inammissibile, perché tardiva, la riconvenzionale di accertamento del credito proposta dalla controparte. La Corte d'appello confermava. In cassazione la società cliente articolava quattro motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la clausola sulla durata dovesse portare a scadenza al 31.12.2013; (2) nullità della clausola per vessatorietà e mancanza di doppia sottoscrizione, assumendo che celasse un rinnovo automatico di un anno; (3) omesso esame del fatto che la controparte avrebbe ritardato dolosamente la firma del contratto al 1.1.2011, rassicurando verbalmente sulla irrilevanza di tale data; (4) mancato accoglimento della domanda di annullamento per dolo o errore, deducendo insufficienza della motivazione e erronea valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse interpretato la clausola contrattuale sulla base del tenore letterale, individuando una durata di tre anni decorrenti dal 31.12.2011 e quindi una scadenza al 31.12.2014; il ricorso, invece, si limitava a contrapporre una lettura alternativa senza censurare specificamente il criterio interpretativo adottato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la clausola risultava assistita da doppia sottoscrizione e che la questione della vessatorietà era, comunque, nuova e non adeguatamente documentata. I motivi terzo e quarto sono stati reputati inammissibili perché rivolti contro accertamenti di fatto della corte di merito sulla mancanza di prova del dolo o dell'errore; inoltre non sussisteva omesso esame, poiché la data di sottoscrizione del 1.1.2011 era stata già considerata dal giudice di merito nel ricostruire la durata del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
viene richiamato il rito camerale semplificato per la definizione in camera di consiglio del ricorso, poi concluso con declaratoria di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
chi impugna l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e come il giudice se ne sia discostato, non potendo limitarsi a proporre una diversa interpretazione
la parte che deduce dolo o errore deve offrire prova del fatto costitutivo; la censura è inammissibile se non indica gli elementi probatori trascurati dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro l'interpretazione di una clausola contrattuale non basta contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne sia discostata.
- Quando l'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito è plausibile e fondata sul testo della clausola, essa non è censurabile in cassazione solo perché ne esiste un'altra astrattamente possibile.
- La deduzione di nullità di una clausola per vessatorietà richiede specificità del motivo e puntuale dimostrazione della questione già sollevata nei gradi di merito; la novità della censura in cassazione ne determina l'inammissibilità.
- Le censure di omesso esame non possono essere utilizzate per sollecitare una rivalutazione del merito quando il fatto storico dedotto risulti già esaminato dal giudice di merito.
- L'annullamento del contratto per dolo o errore presuppone la prova della falsa rappresentazione della realtà o dell'errore essenziale; in sede di legittimità non è sufficiente lamentare genericamente una cattiva valutazione delle prove senza indicare gli elementi decisivi trascurati.
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