Cassazione Civile, Ordinanza n. 08315/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due debitori hanno proposto opposizione a precetto notificato da una banca per somme derivanti da un contratto di mutuo fondiario. In primo grado, a seguito di consulenza tecnica che aveva accertato l'usurarietà del tasso di mora, il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, espungendo gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c. e ritenendo dovuta la sola sorte capitale. I debitori hanno appellato sostenendo, tra l'altro, di non essere decaduti dal beneficio del termine; la banca ha proposto appello incidentale deducendo che interessi corrispettivi e moratori dovessero essere considerati separatamente, con conseguente sostituzione del solo tasso moratorio usurario con il tasso legale senza travolgere gli interessi corrispettivi. La corte d'appello ha ritenuto che il tema del superamento della soglia usuraria per gli interessi moratori e dell'applicabilità della disciplina antiusura fosse coperto da giudicato interno, ma ha comunque accolto l'appello incidentale sulla non estensione della nullità agli interessi corrispettivi. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la corte d'appello riesaminato una questione asseritamente coperta da giudicato; 2) violazione dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/1996, sostenendo che gli interessi moratori sarebbero funzionalmente omogenei ai corrispettivi e che l'usura andrebbe valutata unitariamente sull'intero costo del credito, senza distinguere tra debitori adempienti e inadempienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato interno, ritenendo che l'accertamento della mancata contestazione del superamento della soglia usuraria e dell'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori non impedisse alla corte territoriale di pronunciarsi sulla diversa questione del cumulo o meno tra interessi moratori e corrispettivi. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che la giurisprudenza più recente distingue nettamente interessi corrispettivi e moratori: i primi remunerano il godimento del denaro sino alla scadenza, i secondi hanno natura di liquidazione del danno da ritardo/inadempimento e, se usurari, colpiscono solo la clausola relativa ai moratori senza travolgere automaticamente la pattuizione sugli interessi corrispettivi. Le spese sono state integralmente compensate per l'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
invocato per sostenere la preclusione del giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse una preclusione sul tema del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.
richiamato per il giudicato formale interno; la Corte ne ha negato la violazione.
richiamato in relazione alla sanzione dell'usurarietà degli interessi; la Corte, alla luce della giurisprudenza più recente, ha escluso che la nullità della clausola moratoria si estenda automaticamente agli interessi corrispettivi.
interpretato nel senso che anche gli interessi moratori rientrano nel vaglio antiusura, ma con valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi.
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2
richiamata quale base della disciplina antiusura; la Corte afferma che il tasso soglia vale anche per gli interessi moratori, ma la verifica va compiuta separatamente.
d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1
richiamato come interpretazione autentica del divieto di usura, secondo cui sono usurari gli interessi che superano i limiti di legge al momento della pattuizione/promessa, indipendentemente dal pagamento.
applicato per affermare che, se la clausola sugli interessi di mora è nulla/usuraria, resta dovuta la misura degli interessi corrispettivi leciti fino alla scadenza e, dopo il ritardo, si applica la disciplina legale del ritardo.
richiamato per qualificare il patto sugli interessi moratori come assimilabile a una clausola penale, in quanto liquidazione preventiva e forfetaria del danno da ritardo.
utilizzato per compensare integralmente le spese in presenza di incertezza giurisprudenziale sulla questione decisa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato interno preclude solo la riesame delle questioni effettivamente coperte da preclusione; non impedisce al giudice di appello di decidere su una diversa questione logicamente e giuridicamente autonoma, anche se collegata al medesimo tema di fondo.
- In materia di usura bancaria, gli interessi moratori sono assoggettati al controllo del tasso soglia, ma devono essere considerati separatamente dagli interessi corrispettivi, perché hanno diversa funzione e diversa collocazione temporale nel rapporto.
- La nullità o l'illiceità della clausola sugli interessi moratori non travolge automaticamente la pattuizione sugli interessi corrispettivi, quando questi ultimi siano leciti; la conseguenza è la sostituzione della sola clausola moratoria invalida, con applicazione della disciplina legale del ritardo.
- Ai fini dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108/1996 non è consentito un cumulo materiale indiscriminato tra interessi corrispettivi e moratori per il confronto con il tasso soglia; la verifica dell'usura richiede un calcolo distinto delle rispettive componenti.
- L'incertezza giurisprudenziale sulla questione può costituire giusto motivo di compensazione integrale delle spese di lite.
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