Cassazione Civile, Ordinanza n. 05830/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico integrato convenivano in giudizio il gestore per ottenere la declaratoria di non debenza delle somme richieste in fattura a titolo di "conguaglio per partite pregresse 2005-2011" relative al costo del servizio idrico integrato; in subordine, chiedevano dichiararsi la prescrizione del credito e la restituzione di quanto già pagato. Il tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata in appello. Il gestore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo deduceva l’erronea individuazione della giurisdizione, sostenendo che la controversia investisse scelte tecnico-discrezionali delle autorità regolatorie e quindi la giurisdizione amministrativa; con il secondo censurava la ricostruzione del regime tariffario del servizio idrico, affermando che i conguagli per partite pregresse erano legittimamente esigibili in base alla disciplina di settore e al principio del recupero integrale dei costi, con applicazione diretta delle delibere dell’autorità regolatoria e della delibera dell’ente d’ambito; con il terzo contestava la declaratoria di prescrizione, sostenendo che il credito fosse sorto solo al momento della quantificazione e autorizzazione alla fatturazione da parte dell’ente competente, e quindi che il termine quinquennale non potesse decorrere da un momento anteriore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo e il terzo. Ha confermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché ha ad oggetto il rapporto individuale di utenza e la debenza di corrispettivi, non l’impugnazione di provvedimenti autoritativi. Nel merito ha però cassato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva negato tout court la debenza dei conguagli e aveva ritenuto prescritti i relativi crediti: ha affermato che i conguagli previsti dalla disciplina regolatoria potevano riguardare solo le somme già addebitabili secondo il previgente metodo tariffario normalizzato, e che la prescrizione decorreva solo dal momento dell’approvazione e quantificazione da parte dell’ente competente, necessaria per rendere esigibile il credito. Il giudizio è stato quindi definito con cassazione con rinvio per nuovo esame dei conguagli alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
richiamato nella censura sulla giurisdizione; la Corte lo menziona nel contesto del ricorso ma fonda la decisione sul criterio del petitum sostanziale e sulla ripartizione tra giudice ordinario e amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010
le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a pubblici servizi restano escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa; nel caso concreto la domanda degli utenti riguardava un rapporto patrimoniale di utenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché l’atto conteneva sufficiente esposizione dei fatti di causa.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in materia di disciplina del servizio idrico integrato.
art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006
la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi e chi inquina paga; il nuovo assetto non ha però consentito retroattività per periodi già esauriti secondo il metodo previgente.
art. 9 direttiva 2000/60/CE
il principio europeo del recupero dei costi non è stato ritenuto di immediata applicazione tale da legittimare una disciplina retroattiva dei conguagli.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
ha attribuito all’autorità di regolazione le funzioni tariffarie nel settore idrico.
art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011
richiamato come disposizione di cornice della regolazione idrica e del metodo tariffario.
art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012
richiamato dal ricorrente tra le fonti della disciplina tariffaria.
le determinazioni tariffarie si inseriscono nel regolamento contrattuale del rapporto di utenza; il gestore non ha autonomia nella fissazione del corrispettivo, ma la Corte limita tale inserzione alla tariffa vigente nel periodo di erogazione.
la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; per i conguagli ciò avviene dopo la necessaria approvazione e quantificazione da parte dell’ente competente.
si applica il termine quinquennale ai crediti per corrispettivi periodici; nel caso concreto il dies a quo è stato ancorato all’atto di quantificazione/approvazione dei conguagli.
art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR
"Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità."
la disposizione ha valore precettivo limitato alla quantificazione e approvazione entro una certa data dei conguagli già maturati nel previgente sistema; non autorizza l’applicazione retroattiva del nuovo metodo tariffario per recuperare importi non addebitabili in base al regime allora vigente.
art. 8 d.m. 1 agosto 1996
il metodo tariffario normalizzato prevedeva meccanismi di revisione e adeguamento del prezzo che consentivano, nel periodo di riferimento, di recuperare i costi e di correggere gli scostamenti; i conguagli devono essere verificati alla luce di tale disciplina.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al corrispettivo del servizio idrico integrato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda riguarda la debenza di somme fatturate nel rapporto individuale di utenza e non l’impugnazione di provvedimenti autoritativi o scelte di regolazione del servizio.
- La disciplina sopravvenuta dei conguagli tariffari non può essere applicata in modo retroattivo per imporre agli utenti somme non addebitabili secondo il regime tariffario vigente nel periodo in cui il servizio è stato reso.
- I conguagli relativi a partite pregresse sono legittimi solo se ricostruiti secondo i criteri di determinazione del corrispettivo applicabili nel periodo di riferimento, non secondo regole nuove introdotte successivamente.
- Ai fini della prescrizione, il credito del gestore per conguagli di servizio idrico integrato diventa esigibile solo quando l’ente competente ha approvato e quantificato i relativi importi; prima di tale momento il termine non decorre perché il diritto non può ancora essere fatto valere.
- Nel rapporto di utenza di un pubblico servizio, le determinazioni tariffarie entrano nel regolamento contrattuale, ma l’inserzione automatica opera nei limiti della tariffa e della disciplina effettivamente vigenti al momento della prestazione.
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