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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05814/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda un immobile concesso in comodato da un soggetto poi deceduto. L'erede del comodante ha chiesto il rilascio del bene, deducendo di volere la restituzione sia in ragione della morte del comodante sia per la propria sopravvenuta esigenza abitativa, quale madre nubile con figlio a carico. La comodataria si è opposta sostenendo che il comodato fosse stato pattuito per tutta la vita del comodatario, e che anche la sua età avanzata e la sua disabilità imponessero di continuare ad abitare l'immobile; ha inoltre allegato che la controparte disponeva di altri immobili. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la comodataria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1809, comma 2, c.c. e dei doveri di buona fede e correttezza, contestando la sussistenza di un bisogno idoneo a giustificare la restituzione; con il secondo ha dedotto violazioni processuali e costituzionali per il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta, lamentando che la Corte d'appello avesse confermato il rigetto dell'istanza istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione dei principi sul comodato a tempo determinato e sulla restituzione anticipata in caso di urgente e imprevisto bisogno del comodante, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riportava né riassumeva i capitoli di prova testimoniale asseritamente decisivi e non dimostrava di aver reiterato l'istanza istruttoria nei modi dovuti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1809, comma 2, c.c.

    Nel comodato a tempo determinato il comodante può esigere la restituzione anticipata solo per sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno; la norma non consente il rilascio ad nutum come nel comodato precario.

  • art. 1810 c.c.

    Riguarda il comodato senza determinazione di durata, nel quale la restituzione può essere richiesta in qualsiasi momento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede esecutiva, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 24 Cost.

    Evocato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta non specificamente illustrata.

  • art. 111 Cost.

    Evocato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta non specificamente illustrata.

  • artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il mancato ingresso della prova testimoniale, ma senza adeguata specificazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto carente perché non indicava specificamente i capitoli di prova né il loro contenuto e rilievo decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel comodato a tempo determinato, anche quando la durata sia molto lunga o coincida con la vita del comodatario, la restituzione anticipata non è libera: il comodante può pretenderla solo se sopravviene un bisogno urgente e impreveduto, inteso come bisogno attuale, concreto e serio.
  • Nel valutare il "bisogno urgente e impreveduto" del comodante, il giudice deve verificare la sopravvenienza rispetto alla stipula e può ricomprendere anche un peggioramento imprevisto della situazione economica che renda necessario recuperare il bene per venderlo o locarlo redditualmente, purché sia svolto un controllo di proporzionalità quando il bene sia destinato a esigenze abitative primarie.
  • La denuncia del mancato espletamento di prova testimoniale in cassazione è inammissibile se il ricorso non riporta i capitoli di prova, non ne spiega la decisività e non indica puntualmente se e dove la relativa istanza sia stata reiterata nei gradi di merito.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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