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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05817/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti contrattuali di comodato e fornitura relativi a un impianto di distribuzione carburanti. Dopo la restituzione dell'impianto, la società gestrice otteneva un decreto ingiuntivo per somme qualificate come bonus di fine gestione e contributi "My Card"; la controparte proponeva opposizione e il tribunale accertava la risoluzione dei contratti per clausole risolutive espresse, condannando il gestore al pagamento di una penale per ritardata restituzione ma riconoscendogli anche il bonus e i contributi. In appello, la società gestore contestava la condanna alla penale e sosteneva che mancasse interesse della controparte ad accertare la risoluzione di diritto, poiché i contratti sarebbero comunque cessati al 30 giugno 2016; la controparte proponeva appello incidentale per il rigetto della domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli. In cassazione la società gestore deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c., dell'art. 2697 c.c., delle norme del d.lgs. n. 32/1998 e successive modifiche, nonché dell'art. 1362 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo. La censura, tuttavia, era formulata in modo generico e promiscuo, mescolando violazione di legge e omesso esame di fatto, e si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle risultanze fattuali. Inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era dedotto senza rispettare l'onere di specificazione del fatto storico, del dato da cui esso risultava, del momento processuale della sua discussione e della decisività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico inidoneo perché formulato in modo generico, con commistione tra vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata e con sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. quanto alla deduzione del fatto asseritamente omesso, mancando l'indicazione puntuale del fatto storico, del dato probatorio, del come e quando della sua deduzione in giudizio e della sua decisività. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, in relazione alla disciplina della clausola risolutiva espressa, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la doglianza è ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 1, comma 6, 6-bis e 10, d.lgs. n. 32/1998

    Norme richiamate dalla ricorrente nel proprio motivo; la Corte non ne esamina il contenuto per l'inammissibilità della censura.

  • art. 19, l. n. 57/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale intervento modificativo della disciplina di settore; non esaminato nel merito.

  • d.l. n. 1/2012 convertito con l. n. 27/2012

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore modifica normativa; non esaminato nel merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale violazione dei canoni ermeneutici contrattuali; la Corte non accede al merito interpretativo per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Per il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la Corte ribadisce che va dedotto con specifica indicazione delle affermazioni della sentenza in contrasto con le norme e con la giurisprudenza, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere confuso con una richiesta di rivalutazione del merito e deve rispettare gli oneri di specificazione del fatto storico, del dato, del momento di discussione e della decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone l'esposizione specifica dei motivi di ricorso; la sua violazione determina inammissibilità quando le censure sono generiche e promiscue.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame di fatto decisivo occorre indicare con precisione il fatto storico, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della sua deduzione e la decisività.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto in modo specifico, indicando sia le norme asseritamente violate sia le affermazioni della sentenza impugnata che si pongono in contrasto con esse; una censura generica o assertiva è inammissibile.
  • Non è consentita la commistione, nello stesso motivo, di profili incompatibili di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, quando ciò si traduca nella richiesta alla Corte di legittimità di ricostruire e selezionare autonomamente le singole doglianze.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; la mancata osservanza di tali oneri comporta inammissibilità.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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