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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05820/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una società poi fallita aveva chiesto la condanna di una società in nome collettivo, dei suoi soci e di altri soggetti alla restituzione di somme pagate per estinguere numerosi debiti della società, deducendo in via principale l’esistenza di un contratto di mutuo e, in subordine, l’arricchimento senza causa; aveva inoltre promosso azione revocatoria contro atti dispositivi di un socio. Il tribunale aveva accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa e la revocatoria. In appello, uno dei soci aveva impugnato la sentenza e gli altri convenuti avevano proposto appelli incidentali tardivi; la corte territoriale aveva accolto l’appello principale e quelli incidentali adesivi, rigettando integralmente la domanda ex art. 2041 c.c. Il ricorso per cassazione censurava: 1) ultrapetizione, perché l’appello principale riguardava solo la condanna del socio appellante e non poteva travolgere la statuizione relativa agli altri convenuti per l’intero importo; 2) violazione dell’interesse ad agire, nell’ipotesi in cui l’appello principale fosse stato inteso in senso esteso; 3) erronea ammissibilità degli appelli incidentali tardivi di società e soci, anche adesivi e diretti contro l’appellato; 4) violazione dell’art. 2042 c.c. per avere escluso l’azione di arricchimento senza causa in ragione della sussidiarietà, nonostante il rigetto della domanda principale per mancanza di prova del mutuo; 5) violazione degli artt. 329 e 112 c.p.c. per avere ritenuto non coperta da giudicato la proponibilità dell’azione di arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ha rigettato il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto che l’appello del socio fosse limitato alla sola condanna pronunciata nei suoi confronti e non potesse estendersi alle ulteriori somme poste a carico della società e dell’altro socio, con conseguente ultrapetizione della decisione d’appello che aveva rigettato integralmente la domanda ex art. 2041 c.c. Ha inoltre affermato che l’azione generale di arricchimento è proponibile quando la diversa azione contrattuale risulti carente ab origine del titolo, come nel caso in cui sia stata esclusa la prova dell’esistenza del contratto di mutuo; non è invece preclusa dalla mera carenza di prova della domanda principale. Resta confermata l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo adesivo del coobbligato solidale, mentre il motivo riferito a un’appellata già vittoriosa è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia d’appello non può oltrepassare il devoluto dall’impugnazione principale e dagli eventuali appelli incidentali adesivi; decidere oltre tale perimetro integra ultrapetizione e nullità.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo relativo al difetto di interesse ad agire è stato assorbito; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 334 c.p.c.

    L’appello incidentale tardivo è ammissibile anche in forma adesiva e può essere proposto dal coobbligato solidale quando l’impugnazione principale rimette in discussione l’assetto di interessi della sentenza.

  • art. 2042 c.c.

    L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito

    La sussidiarietà non osta all’azione generale di arricchimento se la diversa azione è carente ab origine del titolo giustificativo; il divieto opera invece se la domanda alternativa è stata respinta per prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo per illiceità.

  • art. 2041 c.c.

    È la base della domanda subordinata di indebito arricchimento proposta in via alternativa rispetto al dedotto contratto di mutuo.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il quinto motivo invocava il giudicato interno sulla proponibilità dell’azione di arricchimento, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 81 c.p.c.

    L’appello del singolo socio deve essere riferito alla condanna pronunciata nei suoi confronti e non può estendersi automaticamente alle statuizioni riguardanti altri coobbligati per importi diversi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità per la censura di violazione dell’art. 2042 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità per le censure di ultrapetizione, difetto di interesse e ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive.

Massime di principio

  • L’impugnazione proposta da un coobbligato solidale devolve al giudice di appello solo la parte di decisione che lo riguarda; non consente di rimettere in discussione statuizioni autonome relative ad altri convenuti per importi ulteriori, se non impugnate.
  • L’appello incidentale tardivo, anche in forma adesiva e anche da parte della parte integralmente soccombente, è ammissibile quando l’impugnazione principale altera l’assetto di interessi derivante dalla sentenza e rende attuale l’utilità di difendere la decisione.
  • La domanda di arricchimento senza causa è proponibile quando la diversa azione prevista dall’ordinamento manca ab origine per assenza del titolo giustificativo; non è invece preclusa solo perché la domanda alternativa sia stata respinta per carenza di prova della sua fondatezza.
  • La sussidiarietà dell’azione generale di arricchimento va valutata in concreto in rapporto alla causa del rigetto dell’azione alternativa: se il giudice accerta che il contratto non è mai esistito, l’azione ex art. 2041 c.c. resta esperibile in via subordinata sui medesimi fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse non può essere utilmente invocata contro una statuizione che abbia già respinto l’impugnazione della parte contro la quale la censura è diretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaGiudicato

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