Cassazione Civile, Ordinanza n. 33812/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un concorso pubblico regionale per 39 posti di dirigente tecnico "storico dell'arte" del ruolo tecnico dei beni culturali, bandito quando era vigente un determinato assetto ordinamentale. La candidata risultata vincitrice lamenta che, al momento della stipula del contratto individuale, l'Amministrazione l'abbia inquadrata come funzionario del ruolo tecnico in categoria D, posizione economica D1, invece che nella terza fascia dirigenziale e con il trattamento economico corrispondente all'VIII livello indicato nel bando. La Corte d'appello ha ritenuto che lo ius superveniens introdotto dalla legge regionale Sicilia n. 10/2000, intervenuto prima della conclusione della procedura concorsuale, avesse mutato il quadro organizzativo e impedisse di dare esecuzione al bando nella parte incompatibile con la nuova disciplina. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione, deducendo: violazione delle norme su contratto e bando-offerta al pubblico, sostenendo che il concorso dovesse essere regolato dalla normativa vigente al momento del bando; violazione della disciplina regionale che avrebbe imposto di portare a compimento i concorsi per qualifiche dirigenziali e avrebbe salvato i concorsi già banditi; violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, oltre che richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; erronea applicazione delle norme regionali e della tabella di inquadramento; erroneo richiamo alla contrattazione collettiva come limite all'inquadramento preteso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sull'omesso esame di fatti decisivi in realtà mirassero a ottenere una diversa interpretazione delle norme applicabili, non consentita ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha inoltre escluso la dedotta contraddittorietà della motivazione, richiamando il nuovo perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione. Nel merito, la Corte ha confermato che il diritto della vincitrice all'inquadramento previsto dal bando era subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo originario; poiché la legge regionale sopravvenuta aveva abolito la qualifica di riferimento e disciplinato transitoriamente la terza fascia solo per il personale già in servizio, l'inquadramento in D1 era corretto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il bando di concorso può costituire offerta al pubblico se contiene tutti gli elementi del contratto di lavoro da costituire; tuttavia la sua efficacia resta condizionata dalla permanenza dell'assetto organizzativo presupposto al momento della nomina.
artt. 1218, 1321, 1326, 1337, 1362, 1366, 1374, 1375 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'Amministrazione fosse vincolata alla lex specialis del concorso e ai doveri di buona fede e correttezza.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte vi riconosca una violazione decisiva.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del pubblico impiego privatizzato.
Richiamati per censurare la valutazione del materiale probatorio e il decisum di merito.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la revisione dell'interpretazione giuridica o della motivazione in termini di contraddittorietà/insufficienza.
artt. 1, 3, 5 e 6 della legge regionale Sicilia n. 10/2000
La Corte li legge come norme che hanno riorganizzato la dirigenza in un ruolo unico con due fasce, prevedendo in via transitoria una terza fascia solo per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
art. 25 d.lgs. n. 29/1993
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di completare i concorsi dirigenziali secondo la disciplina originaria.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione delle disposizioni regionali e dei decreti presidenziali di recepimento.
art. 3 Cost.
La Corte d'appello aveva escluso la questione di legittimità costituzionale, ritenendo non irrazionale limitare ope legis la terza fascia a chi avesse già svolto le mansioni dirigenziali.
art. 97 Cost.
Richiamato nel solco della giurisprudenza successiva per affermare il potere-dovere dell'Amministrazione di bloccare provvedimenti di assunzione non più coerenti con le oggettive necessità organizzative dopo lo ius superveniens.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all'inquadramento previsto dal bando è subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e normativo che aveva costituito il presupposto della procedura.
- Se nelle more della procedura interviene uno ius superveniens che abolisce o modifica la qualifica oggetto del concorso, l'Amministrazione non è tenuta a dare esecuzione al bando in contrasto con la nuova disciplina, dovendo inquadrarsi il dipendente secondo il nuovo assetto compatibile con la legge sopravvenuta.
- L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente in cassazione solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica all'interpretazione delle norme né la deduzione di una mera contraddittorietà o insufficienza argomentativa della sentenza di merito.
- La motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; fuori dai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o perplessità/incomprensibilità, non è più proponibile il vizio di contraddittorietà della motivazione.
- La previsione transitoria che introduce una fascia dirigenziale per effetto di una riforma ordinamentale può essere limitata al personale già in servizio e non estesa ai soggetti che vengano assunti successivamente sulla base di concorsi banditi nel previgente assetto.
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