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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26060/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Consorzio ricorrente aveva emesso, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, l’avviso di pagamento n. 120180000481930 per € 1.483,34, relativo al contributo per opere irrigue (tributo 0648) dell’anno 2018. La società destinataria aveva impugnato l’atto e la Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza del 18 maggio 2021, n. 686/2/2021, aveva accolto il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 7 agosto 2023, n. 6711/7/2023, aveva rigettato l’appello del Consorzio, confermando l’annullamento dell’atto sul presupposto che il Consorzio di Bonifica 6 Enna fosse stato accorpato al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e non esistesse più come soggetto giuridico autonomo. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La controricorrente ha eccepito: l’inammissibilità per difetto dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura speciale all’originale analogico; il difetto di legittimazione del Consorzio, asseritamente soppresso; e la formazione del giudicato interno sulla sentenza di primo grado, perché l’appello non sarebbe stato validamente proposto entro il termine lungo. In memoria, il ricorrente ha rinunciato ai primi due motivi. La controricorrente ha inoltre segnalato una proposta di definizione anticipata resa in un diverso procedimento.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’attestazione della procura: il difensore aveva attestato l’estrazione della copia informatica della procura analogica e, soprattutto, la controparte non ne aveva disconosciuto la conformità all’originale. L’omissione dell’attestazione è stata quindi qualificata come mera irregolarità, priva di conseguenze pregiudizievoli in assenza di contestazione della conformità. La Corte ha poi accolto l’eccezione di giudicato interno: la documentazione telematica ha mostrato che il messaggio PEC del 9 dicembre 2021 conteneva un appello contro una diversa sentenza, la n. 685/2021, e non contro la sentenza n. 686/2021 qui rilevante. Il deposito in appello delle sole stampe PDF delle ricevute PEC non consentiva di accertare che la sentenza corretta fosse stata impugnata. Ne ha concluso che la sentenza di primo grado, pubblicata il 18 maggio 2021, era passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine lungo di sei mesi. I primi due motivi sono stati dichiarati non scrutinabili per rinuncia; l’accertamento del giudicato ha assorbito l’esame dei restanti motivi, inclusa la questione relativa alla preesistenza dell’estinzione dell’ente. La Corte ha rigettato il ricorso e, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., ha corretto la motivazione della sentenza d’appello, confermandone il risultato per la diversa ragione del giudicato formatosi sulla decisione di primo grado. Ha condannato il ricorrente a rifondere le spese, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.

    Quando la procura analogica è notificata in copia informatica tramite PEC, la conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata; nel caso concreto, tuttavia, l’omissione non ha comportato l’inammissibilità in assenza di disconoscimento della conformità.

  • art. 18, comma 5, d.m. 44/2011

    E tanto è sufficiente per escludere l’irritualità dell’attestazione di conformità da parte del difensore.

    La procura alle liti può essere rilasciata su documento informatico separato allegato alla PEC oppure su foglio separato del quale sia estratta copia informatica; nel caso concreto, l’attestazione resa dal difensore è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità della copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità per essere venuta meno, per effetto di detta omissione, a mente dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ., solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà della controparte di disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione, la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.

    La mancanza dell’attestazione di conformità priva la copia della legale equivalenza all’originale e consente alla controparte di disconoscerla; se la conformità non viene contestata, l’irregolarità non determina l’improcedibilità né produce effetti pregiudizievoli.

  • art. 324 c.p.c.

    Da qui la coerente (e condivisibile) conclusione che «la sentenza di primo grado n. 686/2021 (depositata, nella presente sede di legittimità, sub allegato 11) è passata in giudicato, ex art. 324 c.p.c., siccome non appellata nel termine lungo di sei mesi dalla relativa pubblicazione avvenuta in data 18.05.2021».

    Si forma il giudicato sulla sentenza di primo grado non validamente impugnata entro il termine lungo; nel caso concreto, gli atti PEC prodotti dimostravano che l’appello notificato riguardava una diversa sentenza.

  • art. 329 c.p.c.

    Pregiudiziale allo scrutinio dei restanti motivi è la disamina dell’eccezione di formazione del giudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) con riguardo alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 18 maggio 2021, n. 686/2/2021, per mancata proposizione dell’appello da parte dell’ente impositore nel termine lungo di impugnazione.

    La formazione del giudicato interno, eccepita in relazione alla mancata impugnazione tempestiva della decisione di primo grado, è questione pregiudiziale rispetto allo scrutinio degli ulteriori motivi.

  • art. 2909 c.c.

    Pregiudiziale allo scrutinio dei restanti motivi è la disamina dell’eccezione di formazione del giudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) con riguardo alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 18 maggio 2021, n. 686/2/2021, per mancata proposizione dell’appello da parte dell’ente impositore nel termine lungo di impugnazione.

    La decisione di primo grado non validamente impugnata nel termine previsto acquista efficacia di giudicato e preclude la riapertura delle questioni già decise.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Pregiudiziale allo scrutinio dei restanti motivi è la disamina dell’eccezione di formazione del giudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) con riguardo alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 18 maggio 2021, n. 686/2/2021, per mancata proposizione dell’appello da parte dell’ente impositore nel termine lungo di impugnazione (artt. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 327, primo comma, cod. proc. civ., quest’ultimo nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

    La Corte applica il termine lungo d’impugnazione previsto per il processo tributario per stabilire che la sentenza di primo grado non correttamente appellata era passata in giudicato.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Pregiudiziale allo scrutinio dei restanti motivi è la disamina dell’eccezione di formazione del giudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) con riguardo alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 18 maggio 2021, n. 686/2/2021, per mancata proposizione dell’appello da parte dell’ente impositore nel termine lungo di impugnazione (artt. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 327, primo comma, cod. proc. civ., quest’ultimo nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

    Il termine lungo per impugnare, richiamato dalla Corte nel testo applicabile, decorre dalla pubblicazione della sentenza; la mancata proposizione dell’impugnazione corretta entro sei mesi ha determinato il passaggio in giudicato.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, confermandosi l’inammissibilità dell’appello ancorché per ragione diversa da quella dichiarata dal giudice del gravame (omesso deposito di copia del ricorso notificato alla controparte presso la segreteria del giudice tributario di secondo grado secondo le modalità stabilite dagli artt. 22, commi 1, 2 e 3, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), il ricorso deve essere rigettato e la motivazione della sentenza impugnata deve intendersi corretta nel senso specificato in precedenza (ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, confermandone il risultato per una ragione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

  • artt. 22, commi 1, 2 e 3, e 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, confermandosi l’inammissibilità dell’appello ancorché per ragione diversa da quella dichiarata dal giudice del gravame (omesso deposito di copia del ricorso notificato alla controparte presso la segreteria del giudice tributario di secondo grado secondo le modalità stabilite dagli artt. 22, commi 1, 2 e 3, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), il ricorso deve essere rigettato e la motivazione della sentenza impugnata deve intendersi corretta nel senso specificato in precedenza (ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

    La Corte menziona le disposizioni sulle modalità di deposito dell’impugnazione tributaria come ragione originariamente addotta dal giudice d’appello, ma fonda la conferma della decisione sul diverso accertamento della formazione del giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancanza nella relata PEC dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica non determina di per sé l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso quando la controparte non disconosca la conformità della copia all’originale; in tale situazione l’omissione integra una mera irregolarità.
  • Per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l’impugnazione deve identificare e contestare proprio quella decisione ed essere proposta nel termine previsto. La documentazione delle ricevute PEC, se non permette di verificare che sia stato notificato l’appello contro la sentenza rilevante, non dimostra una valida impugnazione.
  • Quando la sentenza di primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione, la relativa questione è pregiudiziale e assorbe l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
  • La Corte di cassazione può confermare il risultato della decisione impugnata correggendone la motivazione, se la statuizione è conforme a diritto per una ragione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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