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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31931/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società unipersonale operante nel settore della costruzione e vendita di immobili e del suo socio unico, con i quali l'Ufficio rideterminava maggiori ricavi e maggiori imposte per l'anno 2004 sulla base di verifiche fiscali svolte presso la sede sociale, di un appunto manoscritto rinvenuto nella documentazione aziendale e delle dichiarazioni di un acquirente. I contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo, in sintesi, che: 1) erano stati violati i diritti di garanzia ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché gli avvisi erano stati emessi prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica/accesso; 2) l'accertamento induttivo era illegittimo perché fondato su presunzioni non gravi, precise e concordanti e su un documento riferibile a un solo immobile, impropriamente esteso ad altre vendite; 3) gli avvisi erano nulli per difetto di motivazione, non avendo indicato in modo sufficiente i criteri usati per rideterminare i valori degli immobili. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che il termine dilatorio di sessanta giorni decorre anche in caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione documentale, che l'atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine, e che nel caso concreto l'avviso era stato sottoscritto ed emesso il 21 dicembre 2009, quindi prima del decorso del termine calcolato dalla chiusura del secondo accesso del 29 ottobre 2009. Il primo motivo è stato quindi accolto; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e dichiarando la nullità degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dei contribuenti, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto i ricorsi originariamente proposti contro gli avvisi di accertamento, dichiarandone la nullità per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di cassazione a carico dell'Agenzia delle Entrate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste ... L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine

    il termine dilatorio di sessanta giorni opera anche in caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione documentale; la sua violazione determina la nullità dell'avviso, salvo comprovate ragioni di particolare e motivata urgenza.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    di ogni accesso deve essere redatto processo verbale ... Il contribuente ha diritto di averne copia

    la norma si riferisce a ogni accesso, senza distinguere tra accessi brevi e accessi più estesi; il richiamo serve a fondare il diritto del contribuente al verbale di chiusura delle operazioni.

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    il richiamo dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 si estende alle imposte dirette anche tramite questa disposizione.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    norma invocata dai ricorrenti per contestare la legittimità dell'accertamento induttivo; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2729 c.c.

    norma invocata dai ricorrenti per sostenere che gli elementi utilizzati dall'Ufficio non integravano presunzioni gravi, precise e concordanti; il motivo è stato assorbito.

  • art. 7 L. 212/2000

    norma invocata per il difetto di motivazione degli avvisi; il motivo è stato assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In tema di verifiche fiscali, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dalla chiusura delle operazioni di accesso/ispezione/verifica e impedisce l'emanazione dell'avviso prima della sua scadenza, salvo urgenza motivata.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale opera anche quando l'accesso sia breve e finalizzato alla sola acquisizione di documentazione: non rileva la durata dell'accesso, ma il fatto che vi sia stata un'intromissione autoritativa nei locali del contribuente e la conseguente redazione del verbale di chiusura.
  • Ai fini della validità dell'avviso di accertamento, rileva il momento di emanazione/sottoscrizione dell'atto e non quello della sola notificazione, che ha natura di mera condizione di efficacia.
  • Quando un motivo di ricorso determina la nullità dell'atto impositivo per violazione di una garanzia procedimentale assorbente, restano assorbite le ulteriori censure relative al merito dell'accertamento e alla motivazione.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, pronunciando sull'originaria domanda proposta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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