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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34420/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva aumentato la rendita catastale proposta dalla società per un impianto eolico di sua proprietà, includendo nel calcolo anche il valore del palo di sostegno dell'aerogeneratore. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR della Basilicata aveva riformato la decisione, ritenendo che la torre eolica rientrasse nel concetto di costruzione e non fosse funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica dovesse essere esclusa dalla stima diretta della rendita perché componente essenziale e inscindibile dell'impianto; con il secondo ha anche contestato il richiamo della CTR alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/2012 e la sua rilevanza alla luce della nuova disciplina; con il terzo e il quarto ha dedotto omessa pronuncia e/o violazione degli artt. 10 L. n. 212/2000, 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. per la mancata considerazione della violazione del principio di buona fede e collaborazione; con il quinto ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento sui c.d. "imbullonati" e affermando che, ai fini della rendita catastale, non devono essere computate le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse al fabbricato. Ha però evidenziato che la CTR aveva escluso la torre dalla detassazione senza compiere un necessario accertamento tecnico in fatto sulla natura della componente, limitandosi a una qualificazione giuridica astratta. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio, mentre gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi, ha cassato la sentenza della CTR della Basilicata e ha rinviato alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché svolga gli accertamenti necessari sulla natura della torre eolica ai fini catastali, anche mediante consulenza tecnica se occorre. Il rinvio è stato disposto per verificare, alla luce della documentazione prodotta, se la componente rientri o meno tra i macchinari, congegni, attrezzature o altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo esclusi dalla base imponibile catastale dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi per omessa pronuncia e nullità della sentenza

  • art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015

    la norma è interpretata nel senso che, per la stima catastale degli immobili del gruppo D, si considerano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • art. 23 Cost.

    è evocato dalla ricorrente per contestare la rilevanza vincolante dell'interpretazione ministeriale rispetto alla riserva di legge in materia tributaria

  • art. 10 L. n. 212/2000

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno della denuncia di violazione dei principi di buona fede e collaborazione con il contribuente

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione processuale da parte del giudice d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per dedurre omessa pronuncia sulla censura relativa alla buona fede e collaborazione

  • art. 132 c.p.c.

    è invocato per il dedotto difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 111 Cost.

    è richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 2697 c.c.

    è menzionato dalla ricorrente nel quinto motivo, in relazione alla determinazione del valore catastale

  • circolare Agenzia delle entrate n. 6 del 30/11/2012

    la CTR vi aveva fatto riferimento, ma la ricorrente ne contestava la rilevanza perché riferita a un quadro normativo anteriore alla L. n. 208/2015

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili speciali del gruppo D, dopo l'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, devono essere esclusi dal calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando strutturalmente connessi o infissi al suolo.
  • La qualificazione catastale di una componente di un impianto industriale o energetico richiede un accertamento in fatto sulla sua effettiva funzione produttiva e sulla sua natura tecnica; non è sufficiente una valutazione meramente astratta o solo giuridica.
  • Quando il giudice di merito omette l'accertamento tecnico necessario sulla natura di una componente impiantistica rilevante ai fini catastali, la sentenza è cassabile con rinvio perché il giudice del rinvio compia gli accertamenti istruttori eventualmente anche mediante consulenza tecnica.
  • Il criterio introdotto dalla legge di stabilità 2016 privilegia la destinazione funzionale dell'elemento al processo produttivo rispetto alla sua mera connessione strutturale al fabbricato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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