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Sentenza

Sentenza n. 2112/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva ad ANAS la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi lungo la S.S. 118

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore stradale)

La controversia

ANAS ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL e dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, deducendo: l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem del sindaco, in mancanza di adeguata istruttoria e di circostanze straordinarie; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di istruttoria e motivazione circa l’imputabilità ad ANAS, a titolo di dolo o colpa, dell’abbandono dei rifiuti; l’inadeguatezza della motivazione per relationem, fondata su una relazione tecnica del 24 febbraio 2022 richiamata da un’ordinanza adottata il 5 febbraio 2025; la violazione della disciplina sulla competenza nella gestione dei rifiuti e il difetto di legittimazione passiva di ANAS. La società ha inoltre chiesto il risarcimento delle spese sostenute per eseguire l’ordinanza, quantificate in euro 5.351,38. Nel corso del giudizio ANAS ha documentato di aver rimosso i rifiuti mediante impresa autorizzata, dando esecuzione all’ordinanza senza prestare acquiescenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché ANAS aveva eseguito l’ordinanza e l’atto aveva cessato di produrre effetti utili o lesivi. Tuttavia, essendo stata proposta una domanda risarcitoria, il Collegio ha accertato incidentalmente l’illegittimità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo al difetto di motivazione: l’ordinanza del 2025 si fondava su un accertamento dello stato dei luoghi risalente al 2022, senza considerare che la situazione poteva essere mutata e che il Comune aveva già rimosso nel 2023 i rifiuti allora presenti. L’ordinanza risultava quindi viziata, anche a prescindere dagli ulteriori profili concernenti la motivazione per relationem. La domanda risarcitoria è stata accolta perché ANAS ha provato l’illegittimità dell’azione amministrativa, il danno economico effettivo costituito dalle spese di rimozione, il nesso causale e l’elemento soggettivo colposo dell’amministrazione, nonché l’ammontare del danno. Il Comune è stato condannato a pagare euro 5.351,38, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, nonché euro 1.500,00 per spese processuali. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali danni erariali.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    La ricorrente ne ha dedotto l’illegittima applicazione, sostenendo l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere sindacale extra ordinem; il giudice non ha deciso specificamente tali censure, avendo accolto il motivo assorbente sul difetto di motivazione.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti. Il giudice ha accertato l’illegittimità dell’atto per motivazione fondata su un accertamento dei luoghi troppo risalente, senza una verifica aggiornata della situazione.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie di partecipazione per omessa comunicazione di avvio; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione impone che un’ordinanza ambientale sia fondata su una rappresentazione attuale e verificata dello stato dei luoghi; il mero richiamo a un accertamento risalente di tre anni non è sufficiente.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    La proposizione di una domanda risarcitoria rende attuale l’interesse all’accertamento dell’illegittimità anche quando l’annullamento sia divenuto inutile perché l’atto è stato eseguito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto è stato eseguito e il suo annullamento non arrecherebbe più un’utilità concreta.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Nell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo grava sul danneggiato la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compresi nesso causale, elemento soggettivo ed effettività del danno.

  • art. 2043 c.c.

    La mera illegittimità dell’attività amministrativa non determina automaticamente il risarcimento; occorre provare una condotta antigiuridica colposa, un danno ingiusto, il nesso causale e la sua effettiva entità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento impugnato è stato integralmente eseguito e non può più procurare un’utilità concreta mediante il suo annullamento, la domanda demolitoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; se il ricorrente ha manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve comunque accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
  • Un’ordinanza ambientale di rimozione dei rifiuti deve fondarsi su un accertamento attuale e attendibile dello stato dei luoghi. Il richiamo a una relazione tecnica risalente di tre anni, senza una verifica dell’eventuale mutamento della situazione, è idoneo a integrare un vizio di motivazione e di istruttoria.
  • Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione il ricorrente deve provare, secondo il principio dispositivo, l’illegittimità della condotta, il danno ingiusto ed effettivo, il nesso causale e l’elemento soggettivo; la sola illegittimità del provvedimento non è sufficiente.
  • L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori può essere svolto anche quando la domanda di annullamento sia divenuta improcedibile, purché sussista una domanda o un interesse risarcitorio concretamente dedotto e provato.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiDanno da provvedimento illegittimo
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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