Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della nota INPS - Direzione Provinciale di Biella, trasmessa a mezzo pec in data 9.10.2025, con la quale è stato negato il diritto del ricorrente, Sig. Graziano Nostrini, nella qualità di ex appartenente alla Polizia di Stato, al riconoscimento di 6 scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti/o comunque connessi, ivi compresi, in particolare, la nota n. BI1032023000004 dell’INPS - Direzione Provinciale di Biella, n. prot. INPS.8901.15/02/2023.0014611 del 15.02.2023 e l’allegato prospetto di liquidazione, con i quali è stato disposto il conferimento della pensione, a decorrere dal 01.03.2023, in favore del Sig. Graziano Nostrini, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo e/o la riliquidazione e/o la rideterminazione dell’indennità di buonuscita TFS/TFR, mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei 6 scatti stipendiali, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1 e 2, del D.L. 21.09.1987, n. 387, convertito dalla L. 20.11.1987, n. 472, come modificato dall’art. 21 della L. 7.08.1990, n. 232, e conseguentemente, la corresponsione del risultante importo, maggiorato degli interessi legali dal dovuto e sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, era stato collocato in quiescenza a domanda dal 1° marzo 2023, dopo aver compiuto 55 anni e maturato 37 anni di servizio utile. L'INPS aveva liquidato il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. A seguito della richiesta di ricalcolo, l'INPS aveva negato la riliquidazione sostenendo che non vi fossero modifiche normative. In giudizio l'INPS ha eccepito, da un lato, la decadenza derivante dalla mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti e, dall'altro, la necessità del previo pagamento della contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti ai fini del TFS e la condanna dell'INPS al ricalcolo e al pagamento delle differenze, oltre interessi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di decadenza: l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non qualifica espressamente come decadenziale il termine del 30 giugno. Letto insieme al comma 3, il termine costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, non una condizione perentoria per conseguire il beneficio. Una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento. Nel merito, il TAR ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 6-bis si applica a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, e riconosce i sei scatti anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, subordinando il beneficio al pagamento della contribuzione, riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico. Il TAR ha quindi accertato il diritto del ricorrente, condannando l'INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere le differenze, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento. Le spese di lite, pari a euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda
Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a ottenere la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione riconosce i sei scatti al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
La disposizione mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro dell'estensione del beneficio alle forze di polizia.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 4, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione disciplina i sei scatti ai soli fini della base pensionabile e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Il richiamo contenuto nell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 conferma che la disciplina riguarda l'importo della pensione e non il TFS.
art. 16, l. 1 aprile 1981, n. 121
La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è intesa in senso ampio e comprende i corpi individuati dalla disposizione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, che cessino dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- I sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, poiché il TFS ha natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale in assenza di un'espressa previsione normativa; il suo rispetto costituisce un onere funzionale a ottenere la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina l'attribuzione dei sei scatti al pagamento della contribuzione previdenziale, opera esclusivamente ai fini della determinazione della base pensionabile e non condiziona il riconoscimento dei sei scatti nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
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