Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza a domanda il 5 aprile 2019 e in possesso di 42 anni di anzianità contributiva utile ai fini del TFS e di 55 anni di età, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, assumendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio; ha inoltre sostenuto che il beneficio fosse subordinato al pagamento della contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che l'Istituto fosse mero ordinatore secondario di spesa, che mancasse l'equiparazione tra i diversi ruoli delle forze di polizia e che il ricorrente fosse decaduto per non avere presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine quinquennale per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per effetto dell'efficacia interruttiva dei pagamenti rateali; nel caso concreto gli ordinativi risultavano del 21 giugno 2021 e dell'11 aprile 2022. È stata respinta anche l'eccezione di decadenza fondata sull'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987: il termine del 30 giugno non è qualificato dalla legge come decadenziale e costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel merito, il TAR ha riconosciuto che il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento civile che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia va intesa in senso ampio e comprende la Polizia Penitenziaria; l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime del TFS, avente natura di retribuzione differita. L'INPS è competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS e non può sottrarsi all'obbligo invocando il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa. L'equiparazione dei gradi e delle qualifiche è disciplinata dall'art. 632 d.lgs. n. 66/2010. L'INPS è stato quindi condannato a riliquidare la buonuscita includendo i sei scatti e a corrispondere le differenze, oltre interessi. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dagli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali per il personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione opera ai fini della determinazione della base pensionabile e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387
Mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro dell'applicazione del beneficio alle forze di polizia.
art. 16 l. n. 121/1981
È utilizzato per definire in senso ampio la categoria delle forze di polizia, comprensiva dei corpi richiamati dalla disciplina del beneficio.
art. 632 d.lgs. n. 66/2010
Disciplina la corrispondenza tra i gradi militari e le qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile, consentendo l'individuazione delle qualifiche equiparate.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, insieme all'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulla differenza di indennità di buonuscita spettante al ricorrente.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile che cessino dal servizio a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 comprende, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, i corpi individuati dalla normativa di pubblica sicurezza e le qualifiche equiparate secondo l'art. 632 d.lgs. n. 66/2010.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, subordinando l'attribuzione dei sei scatti al pagamento della contribuzione residua, disciplina esclusivamente la base pensionabile e non impedisce il computo dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio ai sensi dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non è decadenziale in assenza di un'espressa previsione legislativa; esso costituisce un onere funzionale a conseguire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio, anche in ragione dell'effetto interruttivo dei pagamenti rateali.
- L'INPS è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio e non può escludere la propria responsabilità invocando il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa.
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